CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 40261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; preso atto che in data 22/10/2025 è pervenuta rinuncia alla trattazione orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e che quindi nessuno è comparso per la difesa; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 17/04/2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza genetica, emessa in data 10/02/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nel confermare il quadro indiziario e le esigenze cautelari, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ordine alla contestazione di concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], affinché quest'ultimo cedesse ad un prezzo di favore un capannone sito a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui alla contestazione provvisoria e alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 2.1. E segnatamente, la difesa lamenta quanto segue: il Tribunale del riesame di Catanzaro, in modo "del tutto superficiale" avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e recepito le conclusioni del G.i.p. senza autonoma valutazione, elencando fatti emersi dalle intercettazioni telefoniche, indicate quale fonte indiziaria principale, "senza il minimo apporto argomentativo" o comunque senza adeguata valutazione in relazione al contributo concorsuale del ricorrente, il quale sarebbe del tutto estraneo "rispetto alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]", descritto come "un uomo di affari scaltro che, per come risulta chiaramente dagli esiti captativi, ha sempre mentito al [OSCURATO:PERSONA]" - interessato a rientrare nel possesso del capannone pignoratogli da [OSCURATO:PERSONA] "travisando i fatti per un proprio vantaggio personale" (terza pagina ricorso), specie in merito alla cifra che sarebbe stata oggetto dell'accordo di cessione dell'immobile, come emergerebbe dall'informativa (p.182, 193, 223, 226, che la difesa cita e non allega, così come le intercettazioni genericamente citate); il tribunale del riesame avrebbe reiterato un "macroscopico errore" in cui sarebbe incorso il G.i.p., laddove nell'ordinanza genetica (p. 41) è scritto che [OSCURATO:PERSONA] "consapevole del piano del [OSCURATO:PERSONA] ne ha rafforzato il proposito criminoso, suggerendo al correo di prestare attenzione durante gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] (il quale avrebbe potuto registrare eventuali minacce) e addirittura proponendo di ucciderlo" (quinta pagina ricorso); tale dato è confermato dall'ordinanza del tribunale del riesame (p. 2), laddove si riporta che [OSCURATO:PERSONA] "evocava anche la possibilità di mettere una bomba al capannone ove non fosse riuscito a rientrarne in possesso": sul punto, la difesa rileva che non è il [OSCURATO:PERSONA] a mettere in guardia [OSCURATO:PERSONA] sull'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe registrare il loro incontro, addirittura proponendo di ucciderlo, bensì [OSCURATO:PERSONA], come ergerebbe dall'informativa (a pag. 176, citata dalla difesa e, ancora, non allegata); in ordine all'elemento soggettivo del reato, sul quale difetterebbe la motivazione, l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata soltanto quella di essere aggiornato da [OSCURATO:PERSONA] sugli sviluppi della vicenda perché aveva subito il pignoramento di beni di sua proprietà (del capannone in questione) all'esito di una procedura giudiziaria attivata da [OSCURATO:PERSONA] per debiti pregressi; infine, quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., la motivazione dell'ordinanza sarebbe una mera "formula di stile", senza la verifica in concreto della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, che comunque verrebbe meno a fronte della mancanza di condotte imputabili al ricorrente. 3. Ciò posto, mette conto in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo del tutto generico in quanto non si confronta con la completa, logica e non contraddittoria motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari. 4.1. Va preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell'art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicabile anche al nuovo stile dell'articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procuratore generale a concludere come sopra indicato. 4.2. Nessuna decisiva interferenza rispetto alla ricostruzione del ruolo del ricorrente consegue dal denunciato "errore" sull'attribuzione di una frase al [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che ad altro soggetto. Si tratta di un dato che non inficia la struttura motivazionale dell'ordinanza, non pregiudicando la bontà del percorso logico argomentativo seguito per confermare l'ordinanza. Invero, sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'indagato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza sulla sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente. E' pertanto doveroso ricordare, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento del ruolo del ricorrente nella vicenda estorsiva, il dato in esame non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha fondato la conferma dell'ordinanza genetica, in punto sussistenza del quadro cautelare, spiegando in modo logico, adeguato ed esaustivo, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. In particolare, il tribunale del riesame ha valorizzato anche altre interlocuzioni, con cui il ricorrente non si confronta, a dimostrazione dell'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] nella strategia per coinvolgere esponenti della ‘ndrangheta nella vicenda al fine di coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA]: si veda, in particolare, l'incontro in data 4 ottobre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ragionare sulla riacquisizione del capannone, concordando di stendere una scrittura privata con retrodatazione nella quale attestare l'esistenza di un pregresso debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] stesso fa riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (al vertice della locale di Papanice) per il suo spessore criminale, indicandolo a [OSCURATO:PERSONA] come colui che controllava la città di Crotone (p.2 ordinanza) e che, effettivamente, interveniva nella vicenda, anche tramite il figlio [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione del materiale fonico dà conto in maniera precisa del contenuto della pretesa e del ruolo svolto anche da [OSCURATO:PERSONA] proprio per far sì che [OSCURATO:PERSONA] si decidesse ad assecondare le pretese indebite di [OSCURATO:PERSONA] - con il preciso fine di potere a sua volta recuperare l'immobile pignoratogli - ricorrendo a relazioni mafiose, in effetti estrinsecatesi nell'intervento dei "papaniciani", a dimostrazione della "mafiosità" dei fatti e della sussistenza dell'aggravante del c.d. metodo mafioso, bene argomentata dal tribunale del riesame (p.6 dell'ordinanza impugnata). 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 D EP 0.5.5TAT O iCAN C [AIA R