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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 30231/2026

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te d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronunciasull’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, proposta sulla base diun asserito vizio della notifica dell’avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen.,recapitato alla “fidanzata” del destinatario, è manifestamente infondato, giacchéprospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, a mente della quale in mancanza di prova contraria in ordine alrapporto di convivenza tra il consegnatario e il destinatario di un atto, attestatodalla relazione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve considerarsiritualmente eseguita, in quanto la 'convivenza' non ha per necessariopresupposto un rapporto di parentela o di coniugio riconosciuto dall'ordinamentogiuridico. (nella specie l'atto era stato consegnato a mani di persona qualificatasicome 'fidanzata del ricorrente') (Sez. 6, n. 2752 del 09/12/1977, dep. 1978, Di,Rv. 137669 - 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato,basata sulle dichiarazioni del co-imputato assolto, nonché il terzo motivo diricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedella particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod.pen., sono entrambi manifestamente infondati, giacché censurano passaggi dellasentenza impugnata, la quale, per contro, non contiene i denunciati vizi, epiuttosto motiva con argomentazioni ineccepibili sul piano logico egiuridicamente corrette;che, invero, in risposta alla prima delle due doglianze ora richiamate, lacorte d’appello conferma la certezza dell’identificazione sulla base di una serie dielementi dettagliatamente rappresentati, tra i quali assume un significatorilevante il riconoscimento del ricorrente da parte degli operanti di Polizia mentrecostui era a bordo del mezzo (si veda pag. 4 della motivazione della sentenzaimpugnata); mentre, con riferimento alla tenuità del fatto, essa compiutamenterichiama gli elementi sulla base dei quali, per consolidata giurisprudenza, debbavalutarsi la portata offensiva del fatto, non ostando a tale valutazionel’apprezzamento di una maggior capacità a delinquere dedotta dai precedentipenali del ricorrente, anche quando non siano sufficienti a giustificarel’applicazione della recidiva (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronunciasull’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, proposta sulla base diun asserito vizio della notifica dell’avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen.,recapitato alla “fidanzata” del destinatario, è manifestamente infondato, giacchéprospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, a mente della quale in mancanza di prova contraria in ordine alrapporto di convivenza tra il consegnatario e il destinatario di un atto, attestatodalla relazione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve considerarsiritualmente eseguita, in quanto la 'convivenza' non ha per necessariopresupposto un rapporto di parentela o di coniugio riconosciuto dall'ordinamentogiuridico. (nella specie l'atto era stato consegnato a mani di persona qualificatasicome 'fidanzata del ricorrente') (Sez. 6, n. 2752 del 09/12/1977, dep. 1978, Di,Rv. 137669 - 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato,basata sulle dichiarazioni del co-imputato assolto, nonché il terzo motivo diricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedella particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod.pen., sono entrambi manifestamente infondati, giacché censurano passaggi dellasentenza impugnata, la quale, per contro, non contiene i denunciati vizi, epiuttosto motiva con argomentazioni ineccepibili sul piano logico egiuridicamente corrette;che, invero, in risposta alla prima delle due doglianze ora richiamate, lacorte d’appello conferma la certezza dell’identificazione sulla base di una serie dielementi dettagliatamente rappresentati, tra i quali assume un significatorilevante il riconoscimento del ricorrente da parte degli operanti di Polizia mentrecostui era a bordo del mezzo (si veda pag. 4 della motivazione della sentenzaimpugnata); mentre, con riferimento alla tenuità del fatto, essa compiutamenterichiama gli elementi sulla base dei quali, per consolidata giurisprudenza, debbavalutarsi la portata offensiva del fatto, non ostando a tale valutazionel’apprezzamento di una maggior capacità a delinquere dedotta dai precedentipenali del ricorrente, anche quando non siano sufficienti a giustificarel’applicazione della recidiva (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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