CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 33506/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12070/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., per quest’atto rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, d all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Ancona, alla piazza Kennedy n. 13. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Urbania (PU), al [OSCURATO:PERSONA] II n. 41, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti. -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Urbania (PU), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti. -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Urbania (PU), al [OSCURATO:PERSONA] II n. 41, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa d alla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. cron. 547/2025,depositata il 10/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] eValeria [OSCURATO:PERSONA], entrambi dichiaratisene anticipatari . R