CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a BARI il 25/05/1988 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente, arrestando la corsa del veicolo una volta intimato l'alt e pur dandosi alla fuga a piedi, raggiunto dall'operante si sarebbe meramente limitato a divincolarsi, senza porre in essere alcun atto di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica che la condotta del ricorrente non si è estrinsecata in una mera resistenza passiva, in quanto l'imputato ha impiegato la forza per opporsi agli agenti operanti, divincolandosi, strattonandoli e spintonandoli per guadagnare nuovamente la fuga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M