CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, nel procedimento a carico di: 2) [OSCURATO:PERSONA] Lamin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/02/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G.; lette le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 10/06/2021 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Lamin era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre personalmente per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], perché tardivamente proposto. 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'accusa, per la mancata prospettazione del concreto interesse all'impugnazione, avuto riguardo all'esito del giudizio di appello (conferma della condanna in primo grado). [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse da quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], risulta assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3. Per ciò che invece riguarda il ricorso del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], deve convenirsi con quanto osservato nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine alla mancata prospettazione di un effettivo interesse a dedurre la tardività dell'appello proposto dell'imputato, tenuto conto del fatto che la sentenza della Corte territoriale aveva confermato, anche nella misura del trattamento sanzionatorio, la decisione di primo grado (in argomento, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48581 del 13/09/2016, Piga, secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato avverso una sentenza di condanna, a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse "concreto" ed "attuale", volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole»). Anche il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Lamin e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]