CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
32/"Ake.,n • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uclEta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che h concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - 8 NOV 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Roma del 20 giugno 2022 è stata confermata la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, del 6 maggio 2019(giudizio abbreviato) ìche aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen., in quantolquale amministratore unico della CIR autotrasporti s.r.l. [...] quale partecipe dell'associazione con il compito di curare #, su incarico del Marchetti e dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], la interposizione fittizia della società CIR autotrasporti nelle operazioni fraudolente di importazione dei veicoli nazionalizzati dal concessionario auto viterbese gestito dal Marchetti, di presentare all'agenzia delle entrate ufficio di Foggia, al fine di ottenere il cosiddetto sblocco telematico all'importazione e la sottoposizione dell'operazione al regime speciale dell'iva a margine, dichiarazioni con le quali attestava falsamente di essere importatore del veicolo e di avere acquistato l'auto da soggetto passivo che applicato, a sua volte, il regime dell'iva a margine, allegando fotocopie di fatture alterate emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] o copie alterate di carte di circolazione relativa ai veicoli successivamente commercializzati. Reato commesso dal 2015 e in permanenza, almeno fino al novembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 40, 42 e 43, primo comma, cod. pen.) e vizio della motivazione sull'accertamento della responsabilità. Al ricorrente vengono imputate una pluralità di pratiche di sblocco, presentate dalla società da lui amministrata presso l'agenzia delle entrate di Foggia finalizzate all' immatricolazione dei veicoli in Italia. La sua responsabilità viene ricavata esclusivamente dall'intestazione formale della documentazione fraudolenta, depositata presso l'agenzia delle entrate di Foggia, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui l'imputato è amministratore). Il ricorrente, peraltro, ha disconosciuto tutte le firme n /1 I (nella maggior parte dei casi una sigla) apposte sulla documentazione apparentemente riconducibile alla sua società depositata all'Agenzia delle Entrate di Foggia,- per l'importazione delle autovetture (con evasione dell'IVA). Tutte le operazioni erano svolte dall'agenzia di pratiche auto di [OSCURATO:PERSONA], che informava costantemente Marchetti (elemento di vertice dell'associazione e reale venditore delle vetture a Viterbo); dalle intercettazioni Marchetti consegnava a Sordo tutta la documentazione e nessun contatto del ricorrente con gli altri associati è emerso dalle indagini. Non ci sono stati contatti anche quando gli associati avevano avuto cognizione della sussistenza di indagini e si erano affrettati a comunicare tra loro la necessità di cambiare le utenze telefoniche, e di interrompere i contatti per un periodo. Mancano, conseguentemente, elementi idonei a ritenere consapevole e provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. La sentenza ritieneícon una motivazione illogica, la sussistenza di un compenso per il ricorrente per l'attività svolta a favore dell'associazione e desume lo stesso da una telefonata intercettata tra Marchetti e Sordo, nella quale si parlava di costi della pratica. Il costo sarebbe il compenso per il ricorrentefrion essendoci spese per la procedura di sblocco del veicolo presso l'Agenzia delle entrate. I compensi non risultano dimostrati da nessuna prova concreta. La telefonata indica, casomai, che solo Sordo percepiva dei compensi. L'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] fosse all'oscuro delle pratiche di importazioni delle auto, pur venendo utilizzato abusivamente il nome della sua società, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non risulta infondata. 2. 2. Violazione di legge (art- 190 e 603 cod. proc. pen.); illogicità della motivazione per l'omesso rinnovo dell'istruttoria dibattimentale mediante la verifica delle sottoscrizioni apposte nelle pratiche presentate all'Agenzia delle entrate, a nome della società del ricorrente. Le pratiche, presentate all'Agenzia delle Entrate telematicamente, di sblocco dei veicoli importati presentano un'apparente firma del ricorrente, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. Non può sostenersi che la società CIR autotrasporti s.r.l. fosse stata costituita proprio per offrire stabile e continuativo apporto all'associazione in contestazione, in quanto la stessa risulta esistente dal lontano 2007, otto anni prima dei fatti oggetto del giudizio. Conseguentemente risultaessenziale accertare quante pratiche presentate dalla società siano effettivamente imputabili al ricorrente, che potrebbe essere all'oscuro dell'utilizzazione abusiva e illecita del nome della sua società. Infatti, il ricorrente è stato assolto in altro giudizio, per i reati di cui agli art. 476 e 480 cod. pen. per l'immatricolazione di una autovettura nell'anno 2015, perché è emersa la natura apocrifa della sottoscrizione della pratica amministrativa. Il ricorrente presentava copia della sentenza di assoluzione in appello chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria proprio per accertare la falsità delle sottoscrizioni delle pratiche amministrativej presentate all'Agenzia delle Entrate a nome della sua società, e relative a veicoli commercializzati dall'associazione di cui all'imputazione. Con motivazione manifestamente illogica la Corte di appello ha ritenuto non decisiva, irrilevante, la prova richiesta in appello ex art. 603 cod. proc. pen. Invece, nell'ipotesi di accertamento della falsità della sottoscrizione delle pratiche (inviate telematicamente) da parte del ricorrente sarebbe logico ritenere la sua totale estraneità al sodalizio criminale; infine, nel periodo in considerazione la [OSCURATO:SOCIETA]. non risultava neanche operativa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché/valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità; inoltre reitera i motivi di appello senza critiche specifiche alla sentenza impugnata che ha motivato adeguatamente. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). È inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 25942501). In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 3. 1. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata immune da contraddizioni o da manifeste illogicità evidenzia come la [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva all'Agenzia delle Entrate di Foggia lo sblocco dei veicoli allegando le fatture della [OSCURATO:PERSONA] nelle quali la CIR era indicata quale importatore. La [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal ricorrente si interponeva, quindi, fittiziamente nelle operazioni di frode (IVA) riguardanti l'acquisto dei veicoli tra la [OSCURATO:PERSONA] e le società del Marchetti (che operava a Viterbo). Le operazioni effettive di compravendita avvenivano a Viterbo, presso l'autosalone gestito da Marchetti. La decisione rileva, in fatto, che dal servizio di O.C.P. in data 19 marzo 2015 era emerso che si incontravano Marchetti, Sordo e tale Giuseppe, poi identificato nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini evidenziavano anche che la CIR aveva sede fittizia e operava senza dipendenti, non presentando neanche le dichiarazioni dei redditi. Le società di Marchetti con queste interposizioni fittizie della società amministrata dal ricorrente non pagava VIVA (al momento dell'importazione si applicava il regime dell'IVA al margine, per la presentazione di documentazione falsificata). Dall'analisi delle intercettazioni emergeva anche che Marchetti retribuiva il ricorrente per questa sua attività di messa a disposizione del nome della sua società per le pratiche di sblocco delle vetture. Infatti, da un'intercettazione di una telefonata tra Marchetti e Sordo si faceva riferimento al costo delle pratiche, e "con tale terminologia si faceva certo riferimento al compenso per il [OSCURATO:PERSONA] in quanto la procedura di sblocco presso l'Agenzia delle Entrate non prevedeva costi per l'importatore". Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, sì sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501.). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione delle intercettazioni non consentita in sede di legittimità. 4. Relativamente al secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, per il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale con gli accertamenti sulla genuinità delle firme la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità e con l'applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione. La Corte di appello, infatti, motiva sulla insussistenza dei presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando come un'integrazione probatoria possa essere disposta solo quando il collegio non sia in grado di decidere allo stato degli atti, anche in relazione al tipo di giudizio (abbreviato). In sostanza il ricorrente, con la richiesta di verifica delle sottoscrizioni degli atti presentati all'Agenzia delle Entrate per lo svincolo dei veicoli, aveva formulato una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello esplorativa, non ammessa ai sensi dell'at. 603 cod. proc. pen.: «Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esplorativa la richiesta di rinnovazione finalizzata a verificare l'intenzione della vittima, attraverso un nuovo esame, di ritrattare le accuse formulate nei confronti dell'imputato)» (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016 - dep. 10/10/2016, H, Rv. 26797401). Nel ricorso in cassazione, inoltre, il ricorrente ripropone il motivo di appello! non specificando neanche i motivi per ritenere decisivi gli accertamenti ex art. 603 cod. proc. pen. Si riferisce genericamente alla verifica delle firme, senza specificarne la rilevanza concreta. Si tratta evidentemente di una prospettazione generica mirante ad esplorare eventuali elementi favorevoli non indicati espressamente. 4. 1. La natura del giudizio abbreviato non esclude certamente la possibilità di un rinnovo dell'istruttoria in appello, tuttavia le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen. essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (vedi Sez. 1, Sentenza n. 8316 del 14/01/2016 Ud., dep. 01/03/2016, Rv. 266145 e Sez. 6, Sentenza n. 51901 del 19/09/2019 Ud., dep. 23/12/2019, Rv. 278061). Solo qualora il giudice ritenga (anche su sollecitazione di parte) l'assoluta necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può ex art. ,603, terzo comma, cod. proc. pen. ammettere nuove prove. Nel caso in giudizio la verifica delle firme non risulta certamente una prova decisiva, assolutamente necessaria in quanto la perizia (grafologica nel caso in giudizio) non è mai prova decisiva: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale [...] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 25515201). Infine, la sentenza rileva che l'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni non è una prova decisiva in quanto gli elementi di prova acquisiti risultano sufficienti per il giudizio, anche se le firme fossero state falsificate in quanto [OSCURATO:PERSONA] "avesse assentito alle pratiche". Si tratta di evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese d