CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PARMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PARMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 settembre 2021 il Tribunale di Parma, a seguito del riesame proposto nell'interesse di Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto in data 26 agosto 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha disposto il sequestro probatorio di più res nei confronti della stessa persona sottoposta ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento collegiale il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, adducendo che il Collegio del riesame avrebbe escluso la sussistenza del fumus di entrambi i reati per cui si procede in violazione delle già richiamate norme incriminatrici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. 1. Il Pubblico ministero ha denunciato la violazione degli artt. 473 e 517 cod. pen. In particolare, ha dedotto che l'ordinanza del Tribunale non ha ravvisato nella specie il fumus dei reati puniti dai precetti appena indicati con riferimento ai prodotti venduti dal [OSCURATO:PERSONA], sui quali sono apposti marchi celebri, richiamando una pronuncia di legittimità (Sez. 2 , n. 35166 del 21/05/2019, Limone, Rv. 276433 - 01) che ha negato rilevanza penale all'uso parodistico di un marchio registrato per la creazione di prodotti nuovi e originali, in quanto lo stesso messaggio parodistico è immediatamente evidente ed inidoneo a creare confusione rispetto ai beni tutelati). Tuttavia, ad avviso del Pubblico ministero: - tale principio, condivisibile, sarebbe stato reso in relazione a una fattispecie del tutto distinta dalla presente (come si trarrebbe dalle immagini compiegate al ricorso), nella quale invece il Tribunale sarebbe pervenuto alla detta conclusione sulla scorta del fatto che il tipo di beni oggetto materiale della condotta de qua (bidoni, taniche di benzina, estintori, bombolette spray, vasi o vassoi realizzati con materiali privi di valore, tele), dipinti o disegnati in modo artigianale, non può indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza di essi (poiché non sarebbe credibile che le società titolari di marchi utilizzati per la commercializzazione di beni di lusso di tutt'altro genere, possano realizzare e commercializzare beni di modesto valore quali quelli in sequestro); - e la motivazione dell'ordinanza impugnata conterrebbe: «un errore di fatto», in quanto troverebbe smentita in atti (segnatamente dai verbali di perquisizione e sequestro e dai relativi allegati, compiegati al ricorso), l'asserto secondo cui la realizzazione dei beni sia artigianale e artistica e non anche imprenditoriale; nonché «un errore di prospettiva», poiché non è affatto modico il valore dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati (come si trarrebbe in particolare dagli appunti sequestrati alla persona sottoposta ad indagini, allegati al ricorso). Ancora, in maniera inconferente la difesa dell'indagato avrebbe fatto riferimento alla normativa dell'Unione Europea (segnatamente alla direttiva 2015/2436 e al Regolamento : 2015/2424), in quanto ai prodotti realizzati dall'indagato non costituirebbe opere artistiche ma solo prodotti commerciali. Con la conseguenza che rimarrebbe la rilevanza penale della condotta del [OSCURATO:PERSONA], sub specie dell'art. 473 cod. pen. 1.1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali — ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Per quel che rileva alla luce della prospettazione del ricorrente, deve osservarsi che il vizio di violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); esso, pertanto, va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01). 1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) «è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento»; occorre cioè «che si realizzi una situazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino» (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01) non venendo in rilievo ex se il prodotto su cui è apposto. La norma incriminatrice in discorso (così come dall'art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (cfr. Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232832), «contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione»; tale bene giuridico è «messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento» (Sez. 5, n. 23709/2021, cit., che richiama Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856). E la condotta incriminata dall'art. 473 cod. pen. ha per oggetto materiale proprio il contrassegno, la cui contraffazione precede l'immissione in circolazione del prodotto (l'oggetto falsamente contrassegnato) su cui è apposto, così distinguendosi dall'ipotesi prevista dall'art. 3 474 cod. pen. che ne sanziona l'uso direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276893 - 01; Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Portarapillo, Rv. 247684 - 01). Tuttavia, nel caso in esame, la Parte pubblica ricorrente non ha contestato l'erronea applicazione della norma penale (e, segnatamente, il principio di diritto richiamato dal Tribunale) ma ha ritenuto che esso sia stato applicato a cagione di una difettosa ricostruzione della fattispecie concreta. Il Pubblico ministero, difatti, ha concentrato le proprie censure sulla prospettata erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui escluso il fumus ritenendo che nel caso di specie debba ravvisarsi una realizzazione artigianale (e non commerciale) dei beni sui quali sono apposti i marchi celebri e tenuto conto del valore di essi e del materiale utilizzato per realizzarli; ed ha prospettato che tali assunti troverebbero smentita dai dati emersi a seguito delle perquisizioni e dei sequestri, ossia in considerazione dei mezzi impiegati per realizzare le res in discorso e, segnatamente, per apporvi i marchi nonché sulla scorta degli appunti, relativi ai prezzi di vendita (sequestrati all'indagato). Nei termini predetti è stato denunciato un vizio di motivazione e, dunque, un motivo non consentito dalla legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente lovanni Fran lini Mari h rj essichelli ‘ aki-k_QA, CORTE DI C