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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 27887/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, scritto al n. 5100/2021 R.G., sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021, nel procedimento vertente tra Comune di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, non costituiti in questa sede, ed iscritto al n. 1606/2019 R.G. di quell'Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Rilevato che: Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, declinando la propria giurisdizione sull'impugnazione dell'invito al pagamento per COSAP emesso in data 8 gennaio 2018 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sollevava conflitto negativo di giurisdizione, avendo in antecedenza ugualmente declinato la propria il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 198/2019, depositata il 25 marzo 2019.

Considerato che: Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in virtù del principio di diritto -consolidato, dopo la pronuncia di incostituzionalità (C. cost. 64/2008) della norma (art. 2, comma 2, secondo periodo d.lgs 546/1992, quale novellato con d.l. 203/2005) che aveva attribuito alle Commission tributarie della competenza giurisdizionale in materia di COSAP- secondo il quale «Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (ex multis, v.

Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 21950 del 28/10/2015, Rv. 636982 - 01).

In conclusione, cassata la decisione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] negatoria della giurisdizione ordinaria, che deve essere invece affermata, la causa va rimessa avanti a detto Giudice di pace.

Nulla per le spese tenuto conto del fatto che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 marzo 2019, avanti al quale rimette le parti.

Cosi deciso in Roma, 14 settembre 2021 Il presidenIe DEPOS:TAn ti Funzione,r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, scritto al n. 5100/2021 R.G., sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021, nel procedimento vertente tra Comune di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, non costituiti in questa sede, ed iscritto al n. 1606/2019 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, declinando la propria giurisdizione sull'impugnazione dell'invito al pagamento per COSAP emesso in data 8 gennaio 2018 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sollevava conflitto negativo di giurisdizione, avendo in antecedenza ugualmente declinato la propria il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 198/2019, depositata il 25 marzo 2019. Considerato che: Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in virtù del principio di diritto -consolidato, dopo la pronuncia di incostituzionalità (C. cost. 64/2008) della norma (art. 2, comma 2, secondo periodo d.lgs 546/1992, quale novellato con d.l. 203/2005) che aveva attribuito alle Commission tributarie della competenza giurisdizionale in materia di COSAP- secondo il quale «Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (ex multis, v. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21950 del 28/10/2015, Rv. 636982 - 01). In conclusione, cassata la decisione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] negatoria della giurisdizione ordinaria, che deve essere invece affermata, la causa va rimessa avanti a detto Giudice di pace. Nulla per le spese tenuto conto del fatto che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 marzo 2019, avanti al quale rimette le parti. Cosi deciso in Roma, 14 settembre 2021 Il presidenIe DEPOS:TAn ti Funzione,r
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