CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 1/07/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale Giantin era stato condannato stato condannato per rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fornendo una motivazione assolutamente illogica, posto che nessuna valutazione era stata compiuta né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gi Agostinacchio \ DEPOTATC,' IN C 'ELLEN: