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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12098/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2026 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha autorizzato l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessa dalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024.

L'estradizione è stata concessa limitatamente ai reati di cessione di stupefacenti e dì vendita illecita di medicinali, contestati ai capi a) e b) della sentenia citata, mentre la richiesta è stata rigettata quanto agli addebiti formulati ai successivi capi c), relativo alla detenzione di stupefacenti ad usopersonale, che, nel nostro ordinamento, non costituisce reato, e d), relativo, quest'ultimo, al soggiorno illegale dello straniero, punito, dall'ordinamento svizzero, con pena alternativa, diversamente da quello italiano, nel quale la sanzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è solo pecuniaria.

La Corte di appello ha poi proceduto a rideterminare la pena che l'estradando dovrà scontare, scorporando quella inflitta per i reati per i quali l'estradizione non è stata autorizzata ed altresì computando quella di cui a tre precedenti condanne, inflitte a [OSCURATO:PERSONA] dalle Autorità elvetiche, per reati inerenti agli stupefacenti, il cui beneficio della sospensione condizionale della pena era stato revocato con la sentenza posta a base della richiesta (sottraendo, anche in relazione ad una di queste, la porzione di pena relativa ai fatti di detenzione di stupefacente destinata al consumo personale).

All'esito, detraendo altresì il presofferto, l'estradizione è stata concessa dalla Corte di appello «limitatamente all'esecuzione della pena detentiva di un anno, sette mesi e ventotto giorni», con la condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è richiesta, l'estradato non sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale o consegnato ad altro Stato.

2. -Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando, attraverso il proprio difensore, un unico motivo.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito della duplice incriminazione con riferimento alla condanna a pena ancora da eseguirsi inferta all'estradando con la sentenza del Tribunale di Winterthur del 22 ottobre 2014, pure considerata dalla Corte di appello per rideterminare la pena complessiva espianda. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate.

2. Rileva, in primo luogo, la Corte che non sono in contestazione i presupposti della concessa estradizione, quanto, in particolare, al requisito della incriminazione bilaterale del fatto, correttamente ritenuto sussistente limitatamente ai reati di cessione di sostanze stupefacenti, punito dall'art. 19 della legge federale svizzera e, nel nostro ordinamento, dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di spaccio illecito di medicinali, punito dall'art. 86 2della legge federale svizzera sui medicamenti e, in Italia, riconducibile all'alveo del delitto di cui all'art. 348 cod. pen., in particolare, all'esercizio abusivo della professione di farmacista.

Si duole, invece, il ricorrente del quantum di pena complessiva espianda così come rideterminato, dal quale, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe dovuto detrarre un'ulteriore porzione, pertinente ad una condanna già inflitta all'estradando dalle autorità elvetiche.

La censura riguarda, invero, una parte della sentenza del tutto eccentrica, non rientrando fra i poteri della Corte di appello quello di calcolare la pena espianda a seguito della concessa estradizione.

Il vaglio giurisdizionale che i giudici sono chiamati ad eseguire, in caso di domanda di estradizione, è limitato, infatti, alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dell'assenza delle condizioni ostative all'accoglimento della richiesta, senza poter conformare il titolo esecutivo straniero, in quanto la determinazione della pena eseguibile per i reati per i quali è l'estradizione è accordata costituisce una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente, demandata alla responsabilità istituzionale delle Autorità giudiziarie di quel aese e non a quelle dello Stato richiesto.

3. Il vizio in cui è incorsa la Corte impone pertanto, a prescindere dalle censure svolte dal ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

P P.Q.M_ - - - - - [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MAR 2026 3 ruN •To t1LT1Z1AFTC¦ Dott.s e ína CLrunel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2026 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha autorizzato l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessa dalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024. L'estradizione è stata concessa limitatamente ai reati di cessione di stupefacenti e dì vendita illecita di medicinali, contestati ai capi a) e b) della sentenia citata, mentre la richiesta è stata rigettata quanto agli addebiti formulati ai successivi capi c), relativo alla detenzione di stupefacenti ad usopersonale, che, nel nostro ordinamento, non costituisce reato, e d), relativo, quest'ultimo, al soggiorno illegale dello straniero, punito, dall'ordinamento svizzero, con pena alternativa, diversamente da quello italiano, nel quale la sanzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è solo pecuniaria. La Corte di appello ha poi proceduto a rideterminare la pena che l'estradando dovrà scontare, scorporando quella inflitta per i reati per i quali l'estradizione non è stata autorizzata ed altresì computando quella di cui a tre precedenti condanne, inflitte a [OSCURATO:PERSONA] dalle Autorità elvetiche, per reati inerenti agli stupefacenti, il cui beneficio della sospensione condizionale della pena era stato revocato con la sentenza posta a base della richiesta (sottraendo, anche in relazione ad una di queste, la porzione di pena relativa ai fatti di detenzione di stupefacente destinata al consumo personale). All'esito, detraendo altresì il presofferto, l'estradizione è stata concessa dalla Corte di appello «limitatamente all'esecuzione della pena detentiva di un anno, sette mesi e ventotto giorni», con la condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è richiesta, l'estradato non sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale o consegnato ad altro Stato. 2. -Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando, attraverso il proprio difensore, un unico motivo. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito della duplice incriminazione con riferimento alla condanna a pena ancora da eseguirsi inferta all'estradando con la sentenza del Tribunale di Winterthur del 22 ottobre 2014, pure considerata dalla Corte di appello per rideterminare la pena complessiva espianda. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate. 2. Rileva, in primo luogo, la Corte che non sono in contestazione i presupposti della concessa estradizione, quanto, in particolare, al requisito della incriminazione bilaterale del fatto, correttamente ritenuto sussistente limitatamente ai reati di cessione di sostanze stupefacenti, punito dall'art. 19 della legge federale svizzera e, nel nostro ordinamento, dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di spaccio illecito di medicinali, punito dall'art. 86 2della legge federale svizzera sui medicamenti e, in Italia, riconducibile all'alveo del delitto di cui all'art. 348 cod. pen., in particolare, all'esercizio abusivo della professione di farmacista. Si duole, invece, il ricorrente del quantum di pena complessiva espianda così come rideterminato, dal quale, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe dovuto detrarre un'ulteriore porzione, pertinente ad una condanna già inflitta all'estradando dalle autorità elvetiche. La censura riguarda, invero, una parte della sentenza del tutto eccentrica, non rientrando fra i poteri della Corte di appello quello di calcolare la pena espianda a seguito della concessa estradizione. Il vaglio giurisdizionale che i giudici sono chiamati ad eseguire, in caso di domanda di estradizione, è limitato, infatti, alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dell'assenza delle condizioni ostative all'accoglimento della richiesta, senza poter conformare il titolo esecutivo straniero, in quanto la determinazione della pena eseguibile per i reati per i quali è l'estradizione è accordata costituisce una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente, demandata alla responsabilità istituzionale delle Autorità giudiziarie di quel aese e non a quelle dello Stato richiesto. 3. Il vizio in cui è incorsa la Corte impone pertanto, a prescindere dalle censure svolte dal ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. P P.Q.M_ - - - - - [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MAR 2026 3 ruN •To t1LT1Z1AFTC¦ Dott.s     e ína CLrunel
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