CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG he ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale nel quale le era stato contestato il reato di corruzione. 1.1. I fatti nel capo di imputazione erano stati descritti nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della Rainbow scral, aveva fornito in uso esclusivo a Colarieti, assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, un'autovettura, ne aveva assunto la moglie presso la Rainbow dal dicembre 2009, aveva fornito personale delle proprie cooperative alla casa di riposo per anziani gestita da una società riconducibile a Colarieti; questi in cambio, avvalendosi anche di [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente del Comune di Anzio, aveva compiuto atti contrari ai doveri dell'ufficio ed in particolare: aveva affidato dal febbraio 2010 al gennaio 2011 alla Rainbow scan l il servizio di assistenza sugli scuolabus del Comune senza la stipulazione di un contratto scritto, aveva prorogato (con determina a firma [OSCURATO:PERSONA]) il servizio di assistenza dal 2 febbraio 2011 fino al giugno 2011 sebbene il contratto non esistesse e la cooperativa Rainbow non disponesse del regolare durc a seguito di notevoli omessi versamenti contributivi inps, aveva prorogato (con determina a firma [OSCURATO:PERSONA]) dal 12 settembre 2011 l'affidamento del servizio nonostante la legge prevedesse la possibilità di una sola proroga e per un periodo pari alla metà di quello originario e nonostante la cooperativa non disponesse di regolare durc; in tal modo la Rainbow nel periodo febbraio 2010 - ottobre 2011 aveva fatturato al comune di Anzio prestazioni per un ammontare totale di euro 230.000, di cui euro 88.165 liquidati. 1.2. Con sentenza del Tribunale di Velletri divenuta irrevocabile, [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta con la formula per non aver commesso il fatto. 1.3 La vicenda cautelare si è snodata attraverso i seguenti passaggi. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva disposto la misura degli arresti domiciliari con ordinanza dell' 8 novembre 2012 e il Tribunale del Riesame aveva confermato detta ordinanza. La Corte di Cassazione con sentenza del 26 febbraio 2013 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio per nuovo esame, rilevando che i gravi indizi erano stati tratti da elementi di natura congetturale, privi del necessari requisiti della univocità e della valenza dimostrativa in ordine alla configurabilità di un'intesa corruttiva. Il Tribunale del Riesame, decidendo sull'appello proposto nel frattempo da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto del Gip della richiesta di revoca della misura cautelare, aveva disposto l'acquisizione degli atti necessari ai fini della decisione e in data 26 febbraio 2013 aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, rilevando fra l'altro che dalla documentazione acquisita era emerso che il responsabile dell'ufficio Gare e Contratti alla data dell'8 febbraio 2010 era [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore rileva che: -il tribunale del riesame nell'accogliere l'appello avverso il provvedimento di rigetto aveva affermato che la vicenda era segnata da alcune "lacune riguardo alla funzione, alla responsabilità e alla interazione di altri uffici anche per quanto riguarda le proroghe rispetto ai termini di indizione della nuova gara che non consentivano di ritenere coerente il quadro indiziario"; - la Corte di Appello quale giudice del merito aveva ritenuto non provato che le condotte tenute per agevolare de Bernardis si fossero risolte nell'adozione di atti illegittimi. [OSCURATO:PERSONA], così come i concorrenti nel reato Colarieti e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste. Se dunque non era risultata provata la illegittimità degli atti, a contrario gli stessi dovevano essere considerati legittimi, sicchè la loro adozione non poteva essere considerata condotta colposa, stante il principio per cui non possono essere considerate ostative circostanze che siano state escluse dal giudice della cognizione, ovvero condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice del merito nella sentenza di assoluzione. Il provvedimento impugnato si fondava sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a prorogare l'affidamento oneroso, in una condizione di irregolarità della procedura e in assenza della sottoscrizione del contratto tra le parti: tale assunto, tuttavia, era contraddetto dalla sentenza di assoluzione nella quale si dava atto che le proroghe erano relative ad un servizio essenziale per cui, in attesa della procedura di aggiudicazione, non erano possibili interruzioni e che effettivamente, poi, la gara era stata indetta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente si era limitata ad applicare l'istituto della proroga previsto dall'art. 125 del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti pubblici allora in vigore) in relazione "a prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria" ed in forza di tale istituto, dunque, a prorogare nel 2010 un affidamento di un servizio che era già offerto a far data dal 2006. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa anche con riferimento al mantenimento della custodia cautelare. La Corte della riparazione aveva ritenuto che la decisione del Tribunale del Riesame con cui era stata, infine, in accoglimento dell'appello, revocata la misura fosse stata emessa in base ad elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli apprezzati dal giudice che aveva adottato il provvedimento restrittivo. In realtà [OSCURATO:PERSONA], appena raccolta la documentazione utile, l'aveva prodotta davanti al Tribunale del riesame e comunque fin dall' adozione della misura aveva proposto tutti i mezzi di impugnazione, ovvero prima la richiesta di riesame e poi il ricorso per cassazione. 2. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanza in data 28.9.2022 ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Si deve, innanzitutto, premettere che il caso in esame non può configurarsi come ipotesi di ingiustizia formale. Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022). Qualora sia accertata in modo irrevocabile la illegittimità del provvedimento coercitivo, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). Nella fattispecie in esame l'annullamento della prima ordinanza del Tribunale del Riesame, di conferma di quella del Gip, da parte della Corte di Cassazione era avvenuto con rinvio, onde non era stata accertata in via definitiva la illegittimità nel senso anzidetto della misura cautelare disposta. Il Tribunale del riesame, prima ancora di pronunciarsi in sede di rinvio, adito da [OSCURATO:PERSONA] quale giudice di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura, aveva revocato detta misura sulla base della nuova produzione documentale effettuata dalla difesa dell'indagata. Ma anche a volere ritenere che il Tribunale del Riesame abbia nella sostanza "annullato" la misura, non può non rilevarsi che le nuove valutazioni in ordine alla gravità del quadro indiziario sono state compiute sulla base di un diverso e più ampio compendio probatorio rispetto a quello a disposizione del Gip al momento della emissione del provvedimento genetico, con la conseguenza che resta integro il potere del giudice della riparazione di verifica della sussistenza nella condotta del soggetto istante di profili di colpa grave, rilevanti in senso ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Ciò posto, il primo motivo volto a censurare la valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave nella condotta extraprocessuale della ricorrente è infondato. 4.1. La Corte della riparazione ha rilevato che l'originario affidamento del servizio a Rainbow non era imputabile a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva assunto le funzioni al Comune di Anzio solo a far data dal marzo 2010, ma ha ravvisato la condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo nell'avere [OSCURATO:PERSONA] prorogato l'affidamento del servizio di assistenza alla cooperativa Rainbow, nonostante non fosse stato stipulato un contratto. In particolare la Corte ha ritenuto che la condotta consistita nel prorogare l'affidamento oneroso, in una condizione di obiettiva irregolarità della procedura, ovvero in assenza di contratto, dovesse essere qualificata come gravemente negligente e che tale condotta avesse ingenerato la falsa apparenza dell'illecito penale e così tratto in inganno il giudice della cautela. 4.2.Si tratta di motivazione coerente con i dati di fatti riportati e rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4.3.La Corte, nel caso in esame, ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, ed ha concluso che i provvedimenti adottati da [OSCURATO:PERSONA] erano comunque illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della regolarità della procedura. Né rileva che i giudici di merito abbiano ritenuto che quegli stessi provvedimenti rientrassero in una sorta di prassi e che non fosse stata provata in capo alla ricorrente la volontà di favorire chicchessia, giacché tali considerazioni attengono piuttosto alla configurabilità del reato sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo ed alla affermazione della responsabilità penale. 5.11 secondo motivo, volto a censurare il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa rilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare, è infondato. Anche sotto tale profilo non si ravvisano nel percorso argonnentativo dei giudici profili di illogicità o contraddittorietà. Nel caso in esame, infatti, i giudici hanno valutato la condotta extraprocessuale della ricorrente e hanno ritenuto che la stessa, per gli aspetti segnalati, fosse stata gravemente colposa ed avesse contribuito a creare quell'apparenza di reità sottesa alla applicazione della misura. Non appena [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto documentazione ritenuta 6 `r7z- dei giudici rilevante, la misura era stata revocata. La Corte, dunque, non ha preso in considerazione la condotta endoprocesuale di [OSCURATO:PERSONA], ma solo la sua condotta extraprocessuale, valutando che la stessa aveva avuto incidenza causale rispetto alla privazione della liberta, fino al momento in cui la ricorrente aveva sottoposto all'attenzione dei giudici della cautela alcuni documenti e la misura era stata conseguentemente revocata. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ministero resistente che appare congruo liquidare in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d