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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14915/2026

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all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16897/24, depositata il06/11/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10993/2025Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14915/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo: ma solo in favore di [OSCURATO:PERSONA], non potendo definirsi - indifetto di tutti i requisiti dettati dalla norma di rito - quale controricorsol’atto di “formale costituzione” depositato dalla Avvocatura Generale delloStato, la quale non può definirsi avere svolto in questa sede alcuna rituale P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della solacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16897/24, depositata il06/11/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10993/2025Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14915/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo: ma solo in favore di [OSCURATO:PERSONA], non potendo definirsi - indifetto di tutti i requisiti dettati dalla norma di rito - quale controricorsol’atto di “formale costituzione” depositato dalla Avvocatura Generale delloStato, la quale non può definirsi avere svolto in questa sede alcuna rituale P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della solacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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