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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 139/2025

ECLI:EU:T:2025:655
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0289_RES

Causa T‑289/24 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]Bricher e Bofferding) e Munhowen SA contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2025 «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande – Articolo 22 del regolamento (CE) n. o 139/2004 – Richiesta di rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non competente a norma della legislazione nazionale ad esaminare l’operazione di concentrazione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’operazione di concentrazione – Termine di presentazione della richiesta di rinvio – Nozione di “comunicazione” – Informazione delle imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Regime linguistico – Termine di notificazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’operazione di concentrazione – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Rischio di un’incidenza significativa sulla concorrenza – Adeguatezza del rinvio» Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato sufficientemente distaccato dalla persona giuridica – Rappresentanza da parte di un avvocato, presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente – Inammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, e 53) (v. punti 31‑35) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Lettera di informazione redatta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro dell’impresa interessata – Violazione del regime linguistico applicabile – Mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l’impresa interessata – Mancato impatto della violazione del regime linguistico sulla regolarità del procedimento amministrativo (Regolamenti del Consiglio n o 1, art. 3, e n o 139/2004, art. 22) (v. punti 38‑48) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. o 139/2004 – Concentrazione non soggetta ad un obbligo di notifica nello Stato membro che ha presentato la richiesta di rinvio – Termine di presentazione della richiesta di rinvio – Dies a quo – Data della comunicazione della concentrazione allo Stato membro interessato – Nozione di comunicazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 1) (v. punti 52‑54, 58‑76) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 2) (v. punti 101‑111) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla sua decisione in merito alla richiesta di rinvio – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 3) (v. punti 115‑124) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di sentire le imprese interessate prima di adottare una decisione sulla richiesta di rinvio (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 2 e 3) (v. punti 132, 133) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criterio – Concentrazione che può avere un’influenza percettibile sui flussi di scambi tra Stati membri – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di manifesto errore di valutazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 1 e 3) (v. punti 143‑170) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti – Rischio di una incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro che ha presentato la richiesta di rinvio – Criterio – Rischio reale di effetti nefasti significativi sulla concorrenza in detto territorio – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di manifesto errore di valutazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 1 e 3) (v. punti 177‑183, 198‑201, 213‑215) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Condizioni formali e sostanziali soddisfatte – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] per decidere di esaminare la concentrazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22) (v. punti 220‑224) [OSCURATO:PERSONA], in composizione ampliata, respinge il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che accoglie la domanda dell’Autorità garante della concorrenza del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: l’«ACL») di esaminare la compatibilità con il mercato interno di una concentrazione annunciata dalla società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, il Tribunale precisa il dies a quo del termine previsto dal regolamento 139/2004 ( 2 ) per la presentazione di una siffatta domanda da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza Il 22 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA], che è attiva nella produzione di birra e di acqua minerale, ha contattato l’ACL per informarla che la sua società figlia lussemburghese al 100%, la Munhowen, intendeva acquistare la [OSCURATO:PERSONA].

Sia la Munhowen che la [OSCURATO:PERSONA], anch’esse con sede sociale in Lussemburgo, operano nella distribuzione all’ingrosso di bevande, in Lussemburgo e nelle regioni limitrofe di Francia e Belgio per la prima, solo in Lussemburgo per la seconda.

La concentrazione annunciata non presentava una dimensione europea ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 139/2004 e non doveva pertanto essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA].

In mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, non esisteva neppure un obbligo di notificazione a tale titolo in tale Stato membro.

La concentrazione non richiederebbe neppure la notificazione in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Il 7 febbraio 2024, a seguito di vari scambi di corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], la Munhowen e con terzi, l’ACL ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la concentrazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento 139/2004 (in prosieguo: la «richiesta di rinvio»).

L’8 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri e l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio della richiesta di rinvio.

Tuttavia, nessuno Stato membro o Stato parte contraente dell’accordo SEE ha chiesto di aderire alla richiesta di rinvio.

Con lettera dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di rinvio e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni.

Il 9 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tale lettera ai rappresentanti legali della [OSCURATO:PERSONA] e della Munhowen.

Dopo aver ricevuto le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto tale domanda con decisione del 14 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] e la sua società figlia Munhowen hanno quindi proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale.

Giudizio del Tribunale A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti facevano valere, in particolare, che l’ACL avrebbe presentato la richiesta di rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine applicabile in forza del regolamento 139/2004.

A tal riguardo, il Tribunale osserva che, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004, «[l]a [richiesta di rinvio] va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato».

Il Tribunale constata, inoltre, che, in mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, una notificazione della concentrazione di cui trattasi non era richiesta in tale Stato membro.

Pertanto, il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi era, nel caso di specie, la data in cui è stata resa nota tale concentrazione all’ACL.

Orbene, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il rispetto del termine di quindici giorni lavorativi, con la motivazione che la concentrazione sarebbe stata resa nota all’ACL non prima del 17 gennaio 2024, ossia alla data in cui quest’ultima aveva ricevuto per la prima volta informazioni pertinenti su tale concentrazione e i suoi effetti che le consentivano di valutare, in via preliminare, se le condizioni per una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 139/2004 fossero soddisfatte.

Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] era tuttavia contestato dalle ricorrenti, le quali facevano valere che «rendere nota» una concentrazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 non richiederebbe una trasmissione attiva delle informazioni pertinenti che consentano all’autorità nazionale garante della concorrenza di valutare in via preliminare se le condizioni per una richiesta di rinvio siano soddisfatte.

Facendo riferimento a una giurisprudenza costante, il Tribunale ricorda che il significato della nozione di «rendere noto» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 deve essere determinato sulla base di un’interpretazione letterale, contestuale, teleologica e storica di tale disposizione.

Pertanto, dopo aver constatato che le diverse versioni linguistiche di tale disposizione non coincidono, il Tribunale rileva che, da un punto di vista storico, l’uso del termine «rendere noto» era necessario al fine di consentire agli Stati membri che non dispongono di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare le concentrazioni che possono avere effetti negativi sul loro territorio, qualora tali concentrazioni incidano anche sul commercio tra Stati membri.

Tuttavia, oltre a tale messa in prospettiva, l’interpretazione storica non consente di chiarire la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004.

Per contro, l’interpretazione contestuale dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 rivela che il «rendere noto» deve consistere in una trasmissione attiva di informazioni all’autorità competente dello Stato membro interessato che le consenta di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni, previste al primo comma di tale paragrafo, nelle quali può essere presentata una richiesta di rinvio.

Tale interpretazione contestuale è confermata dall’interpretazione teleologica dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004, in quanto consente di garantire un controllo delle operazioni di concentrazione entro termini compatibili sia con le esigenze di una buona amministrazione sia con quelle della normale prassi commerciale.

Peraltro, poiché tale interpretazione garantisce che il dies a quo del termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 sia chiaramente definito, essa si impone anche alla luce del principio della certezza del diritto.

Pertanto, il Tribunale conclude che una comunicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 deve, per quanto riguarda la sua forma, consistere in una trasmissione attiva di informazioni pertinenti all’autorità competente dello Stato membro interessato e, quanto al suo contenuto, contenere le informazioni sufficienti per consentire a tale autorità di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni previste al primo comma di tale paragrafo.

In tale contesto, è irrilevante che tali informazioni siano state trasmesse dalle imprese interessate o da terzi o da qualsiasi altra fonte.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che, in mancanza di una prova della trasmissione attiva all’ACL, prima del 17 gennaio 2024, di tutte le informazioni pertinenti per una valutazione preliminare delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 139/2004, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, nella decisione impugnata, tale data come il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi, come previsto al secondo comma di detto paragrafo.

Il Tribunale respinge, inoltre, il motivo di annullamento che contesta il rilievo della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, secondo cui, in mancanza di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, l’accettazione della richiesta di rinvio era appropriata e conforme al suo potere discrezionale.

A tal riguardo, le ricorrenti sostenevano che l’articolo 22 del regolamento 139/2004 costituisce un regime legale le cui condizioni di applicazione sono previste nel paragrafo 3 di tale articolo.

Considerazioni di opportunità non troverebbero posto in un siffatto regime, sicché la questione dell’adeguatezza della suddetta accettazione non si porrebbe.

Dopo aver ricordato che l’articolo 22 del regolamento 139/2004 consente al Granducato di Lussemburgo di rinviare l’esame di una concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA], e ciò nonostante la mancanza di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni in tale Stato membro, il Tribunale sottolinea che, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] «può» decidere di esaminare una concentrazione oggetto di una siffatta richiesta di rinvio se le condizioni formali e sostanziali previste in tale disposizione sono soddisfatte.

Sebbene ne consegua che tali condizioni devono essere soddisfatte per l’accettazione di una richiesta di rinvio, il termine «può» indica che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad accettarla, ma dispone di un margine di discrezionalità al riguardo.

Pertanto, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a valutare l’adeguatezza del rinvio della concentrazione tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione concreta.

Alla luce di quanto precede e dopo aver respinto le altre censure dedotte dalle ricorrenti, il Tribunale respinge integralmente il ricorso di annullamento. ( 1 ) Decisione C(2024) o 1788 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 14 marzo 2024, adottata in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ), e dell’articolo 57 dell’accordo SEE (in prosieguo: la «decisone impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0289_RES Causa T‑289/24 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]Bricher e Bofferding) e Munhowen SA contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2025 «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande – Articolo 22 del regolamento (CE) n. o 139/2004 – Richiesta di rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non competente a norma della legislazione nazionale ad esaminare l’operazione di concentrazione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’operazione di concentrazione – Termine di presentazione della richiesta di rinvio – Nozione di “comunicazione” – Informazione delle imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Regime linguistico – Termine di notificazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’operazione di concentrazione – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Rischio di un’incidenza significativa sulla concorrenza – Adeguatezza del rinvio» Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato sufficientemente distaccato dalla persona giuridica – Rappresentanza da parte di un avvocato, presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente – Inammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, e 53) (v. punti 31‑35) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Lettera di informazione redatta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro dell’impresa interessata – Violazione del regime linguistico applicabile – Mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l’impresa interessata – Mancato impatto della violazione del regime linguistico sulla regolarità del procedimento amministrativo (Regolamenti del Consiglio n o 1, art. 3, e n o 139/2004, art. 22) (v. punti 38‑48) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. o 139/2004 – Concentrazione non soggetta ad un obbligo di notifica nello Stato membro che ha presentato la richiesta di rinvio – Termine di presentazione della richiesta di rinvio – Dies a quo – Data della comunicazione della concentrazione allo Stato membro interessato – Nozione di comunicazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 1) (v. punti 52‑54, 58‑76) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 2) (v. punti 101‑111) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla sua decisione in merito alla richiesta di rinvio – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, § 3) (v. punti 115‑124) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare le imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di sentire le imprese interessate prima di adottare una decisione sulla richiesta di rinvio (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 2 e 3) (v. punti 132, 133) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criterio – Concentrazione che può avere un’influenza percettibile sui flussi di scambi tra Stati membri – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di manifesto errore di valutazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 1 e 3) (v. punti 143‑170) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti – Rischio di una incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro che ha presentato la richiesta di rinvio – Criterio – Rischio reale di effetti nefasti significativi sulla concorrenza in detto territorio – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di manifesto errore di valutazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22, §§ 1 e 3) (v. punti 177‑183, 198‑201, 213‑215) Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di rinvio di un’operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n o 139/2004 – Esame della concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Condizioni formali e sostanziali soddisfatte – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] per decidere di esaminare la concentrazione (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 22) (v. punti 220‑224) [OSCURATO:PERSONA], in composizione ampliata, respinge il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che accoglie la domanda dell’Autorità garante della concorrenza del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: l’«ACL») di esaminare la compatibilità con il mercato interno di una concentrazione annunciata dalla società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, il Tribunale precisa il dies a quo del termine previsto dal regolamento 139/2004 ( 2 ) per la presentazione di una siffatta domanda da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza Il 22 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA], che è attiva nella produzione di birra e di acqua minerale, ha contattato l’ACL per informarla che la sua società figlia lussemburghese al 100%, la Munhowen, intendeva acquistare la [OSCURATO:PERSONA]. Sia la Munhowen che la [OSCURATO:PERSONA], anch’esse con sede sociale in Lussemburgo, operano nella distribuzione all’ingrosso di bevande, in Lussemburgo e nelle regioni limitrofe di Francia e Belgio per la prima, solo in Lussemburgo per la seconda. La concentrazione annunciata non presentava una dimensione europea ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 139/2004 e non doveva pertanto essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, non esisteva neppure un obbligo di notificazione a tale titolo in tale Stato membro. La concentrazione non richiederebbe neppure la notificazione in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il 7 febbraio 2024, a seguito di vari scambi di corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], la Munhowen e con terzi, l’ACL ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la concentrazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento 139/2004 (in prosieguo: la «richiesta di rinvio»). L’8 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri e l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio della richiesta di rinvio. Tuttavia, nessuno Stato membro o Stato parte contraente dell’accordo SEE ha chiesto di aderire alla richiesta di rinvio. Con lettera dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di rinvio e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni. Il 9 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tale lettera ai rappresentanti legali della [OSCURATO:PERSONA] e della Munhowen. Dopo aver ricevuto le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto tale domanda con decisione del 14 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] e la sua società figlia Munhowen hanno quindi proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale. Giudizio del Tribunale A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti facevano valere, in particolare, che l’ACL avrebbe presentato la richiesta di rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine applicabile in forza del regolamento 139/2004. A tal riguardo, il Tribunale osserva che, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004, «[l]a [richiesta di rinvio] va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato». Il Tribunale constata, inoltre, che, in mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, una notificazione della concentrazione di cui trattasi non era richiesta in tale Stato membro. Pertanto, il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi era, nel caso di specie, la data in cui è stata resa nota tale concentrazione all’ACL. Orbene, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il rispetto del termine di quindici giorni lavorativi, con la motivazione che la concentrazione sarebbe stata resa nota all’ACL non prima del 17 gennaio 2024, ossia alla data in cui quest’ultima aveva ricevuto per la prima volta informazioni pertinenti su tale concentrazione e i suoi effetti che le consentivano di valutare, in via preliminare, se le condizioni per una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 139/2004 fossero soddisfatte. Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] era tuttavia contestato dalle ricorrenti, le quali facevano valere che «rendere nota» una concentrazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 non richiederebbe una trasmissione attiva delle informazioni pertinenti che consentano all’autorità nazionale garante della concorrenza di valutare in via preliminare se le condizioni per una richiesta di rinvio siano soddisfatte. Facendo riferimento a una giurisprudenza costante, il Tribunale ricorda che il significato della nozione di «rendere noto» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 deve essere determinato sulla base di un’interpretazione letterale, contestuale, teleologica e storica di tale disposizione. Pertanto, dopo aver constatato che le diverse versioni linguistiche di tale disposizione non coincidono, il Tribunale rileva che, da un punto di vista storico, l’uso del termine «rendere noto» era necessario al fine di consentire agli Stati membri che non dispongono di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare le concentrazioni che possono avere effetti negativi sul loro territorio, qualora tali concentrazioni incidano anche sul commercio tra Stati membri. Tuttavia, oltre a tale messa in prospettiva, l’interpretazione storica non consente di chiarire la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004. Per contro, l’interpretazione contestuale dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 rivela che il «rendere noto» deve consistere in una trasmissione attiva di informazioni all’autorità competente dello Stato membro interessato che le consenta di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni, previste al primo comma di tale paragrafo, nelle quali può essere presentata una richiesta di rinvio. Tale interpretazione contestuale è confermata dall’interpretazione teleologica dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004, in quanto consente di garantire un controllo delle operazioni di concentrazione entro termini compatibili sia con le esigenze di una buona amministrazione sia con quelle della normale prassi commerciale. Peraltro, poiché tale interpretazione garantisce che il dies a quo del termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 sia chiaramente definito, essa si impone anche alla luce del principio della certezza del diritto. Pertanto, il Tribunale conclude che una comunicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 139/2004 deve, per quanto riguarda la sua forma, consistere in una trasmissione attiva di informazioni pertinenti all’autorità competente dello Stato membro interessato e, quanto al suo contenuto, contenere le informazioni sufficienti per consentire a tale autorità di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni previste al primo comma di tale paragrafo. In tale contesto, è irrilevante che tali informazioni siano state trasmesse dalle imprese interessate o da terzi o da qualsiasi altra fonte. Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che, in mancanza di una prova della trasmissione attiva all’ACL, prima del 17 gennaio 2024, di tutte le informazioni pertinenti per una valutazione preliminare delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 139/2004, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, nella decisione impugnata, tale data come il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi, come previsto al secondo comma di detto paragrafo. Il Tribunale respinge, inoltre, il motivo di annullamento che contesta il rilievo della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, secondo cui, in mancanza di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, l’accettazione della richiesta di rinvio era appropriata e conforme al suo potere discrezionale. A tal riguardo, le ricorrenti sostenevano che l’articolo 22 del regolamento 139/2004 costituisce un regime legale le cui condizioni di applicazione sono previste nel paragrafo 3 di tale articolo. Considerazioni di opportunità non troverebbero posto in un siffatto regime, sicché la questione dell’adeguatezza della suddetta accettazione non si porrebbe. Dopo aver ricordato che l’articolo 22 del regolamento 139/2004 consente al Granducato di Lussemburgo di rinviare l’esame di una concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA], e ciò nonostante la mancanza di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni in tale Stato membro, il Tribunale sottolinea che, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] «può» decidere di esaminare una concentrazione oggetto di una siffatta richiesta di rinvio se le condizioni formali e sostanziali previste in tale disposizione sono soddisfatte. Sebbene ne consegua che tali condizioni devono essere soddisfatte per l’accettazione di una richiesta di rinvio, il termine «può» indica che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad accettarla, ma dispone di un margine di discrezionalità al riguardo. Pertanto, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a valutare l’adeguatezza del rinvio della concentrazione tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione concreta. Alla luce di quanto precede e dopo aver respinto le altre censure dedotte dalle ricorrenti, il Tribunale respinge integralmente il ricorso di annullamento. ( 1 ) Decisione C(2024) o 1788 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 14 marzo 2024, adottata in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ), e dell’articolo 57 dell’accordo SEE (in prosieguo: la «decisone impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 139/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris