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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2021

ECLI:EU:T:2021:577
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (Causa T ‑ 102/20) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 7, § 2; regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 9, § 3] (v. punti 52, 54-57)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 53, 59-64, 66)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 75-77)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, artt. 7, § 3, e 9, §§ 2 e 3, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 78-81, 86-96, 99, 109)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza (v. punto 102)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punti 123, 124, 128, 131, 136, 139, 140, 142)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti il compimento di gravi violazioni dei diritti umani – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 147-149, 155-162)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punti 150, 152-154, 172-178)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punto 169)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 4, §§ 1, 2 e 7, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 181-187)

11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Art. 29 TUE; art. 215, §§ 1 e 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, §§ 2 e 4, e 2019/2101, allegato] (v. punti 188-192)

12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 5, § 5; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 200, 212-216)

13. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101] (v. punti 201, 203-209) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 1 GU C 129 del 20.4.2020.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (Causa T ‑ 102/20) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 7, § 2; regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 9, § 3] (v. punti 52, 54-57) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 53, 59-64, 66) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 75-77) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, artt. 7, § 3, e 9, §§ 2 e 3, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 78-81, 86-96, 99, 109) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza (v. punto 102) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punti 123, 124, 128, 131, 136, 139, 140, 142) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti il compimento di gravi violazioni dei diritti umani – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 147-149, 155-162) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punti 150, 152-154, 172-178) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2019/2101, allegato] (v. punto 169) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 4, §§ 1, 2 e 7, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 181-187) 11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Art. 29 TUE; art. 215, §§ 1 e 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, §§ 2 e 4, e 2019/2101, allegato] (v. punti 188-192) 12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 5, § 5; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato] (v. punti 200, 212-216) 13. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101] (v. punti 201, 203-209) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 1 GU C 129 del 20.4.2020.
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