CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11310/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F: e P. IVA 012342470532), con sede a Grosseto, [OSCURATO:PERSONA], nn. 36-38-40, in persona del I.r. p.t., assistita e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Arezzo e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 1940/2015, depositata il 3 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'Ufficio di Arezzo dell'Agenzia delle entrate, con avviso di accertamento n. T8F030300684/2012 notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. il 16 agosto 2012, sulla base di previo PVC, per l'anno d'imposta 2007, riteneva indebita la deduzione di costi per euro 80.600,00 e determinava ricavi non contabilizzati per euro 264.022,00, a fronte di una perdita dichiarata per euro 218.881,00, ingiungendo per l'effetto il pagamento di imposte dirette ed indirette, interessi e sanzioni. Impugnato l'avviso da parte della contribuente, la CTP di Arezzo, con sentenza n. 256/01/13, depositata il 29 ottobre 2013, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello, che la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente, riconoscendo la deducibilità di uno dei costi recuperati dall'Ufficio, ma disattendendo il gravame nel resto. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico articolato motivo. L'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 62- sexies d.l. n. 331 del 1993, 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Il motivo si articola come segue. L'avviso di accertamento individua la base giuridica nell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. Nondimeno l'Ufficio ha disposto la rettifica dei ricavi sul fondamento di elementi diversi da quelli previsti dalla suddetta disposizione, ossia gli studi di settore ed una contabilità ritenuta inattendibile a ragione di costi dichiarati indeducibili. Mancando la prova dell'esistenza dei presupposti giustificativi della rettifica ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso avrebbe dovuto essere annullato. Nonostante "le tempestive eccezioni formulate al riguardo", la CTR, confermando l'avviso, ha erroneamente applicato l'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue l'illegittimità della sentenza impugnata, siccome in contrasto, non solo con gli artt. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche con gli artt.115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato per una pluralità di ragioni. Anzitutto, in disparte un'esposizione non compiutamente afferrabile nella conseguenzialità logica, in specie quanto alle argomentazioni svolte per sostenere la tesi dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, ed il generico richiamo a non riprodotte "tempestive eccezioni" riguardanti le ragioni di annullamento dell'avviso di accertamento, viene in linea di conto che la contestazione della metodologia accertativa utilizzata dall'Ufficio, solo formalmente analitico- induttiva ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, ma (secondo quanto pare di comprendere dalla lettura del motivo) nella sostanza induttiva ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, consta formulata per la priva volta solo nel ricorso per cassazione (p. 13), non constando proposta già nei precedenti gradi di giudizio alla stregua della stessa esposizione dedicata, in ricorso, all'atto introduttivo del giudizio (p. 4) ed all'atto d'appello (p. 7). Quanto precede di per sé vota la censura all'inammissibilità. Sotto ulteriore profilo, del tutto decentrato è il duplice assunto secondo cui, da un lato, l'Ufficio, avendo dichiarato di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, avrebbe "riconosciuto che la contabilità della ricorrente era attendibile" e, dall'altro lato, l'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 troverebbe "applicazione" soltanto "in caso di contabilità regolarmente tenuta" (p. 14). È acquisito in giurisprudenza che, in presenza di contabilità inattendibile, ben possa l'Ufficio adottare la metodologia dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. ad es. Sez. 5, n. 22184 del 14/10/2020, Rv. 659300 -01, secondo cui, "in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette", fermo, viepiù, che "dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave"). Per tale ragione, reciprocamente, l'avere l'Ufficio adottato, nella specie, siffatta metodologia non implica alcun riconoscimento dell'attendibilità della contabilità, ma costituisce semplicemente esercizio di una facoltà accordatagli dalla legge. Invero, "in tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità) non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore" (Sez. 5, n. 18934 del 17/07/2018, Rv. 649719-01). Ad ogni modo, anche a voler prescindere da quanto precede, non condivisibile è l'asserzione difensiva a tenore della quale l'Ufficio, "consapevole che il discostamento dai valori dello studio di settore non fosse sufficiente, da solo, a consentire la rettifica dei ricavi", al fine di integrare il requisito delle presunzioni gravi, precise e concordanti, di cui all'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, avrebbe dichiarato "inattendibile' la contabilità della ricorrente sulla base dei soli costi dichiarati indeducibili" (p. 13). Non riprodotta, in violazione, per ciò solo, del principio di autosufficienza, la motivazione dell'avviso, il PVC, che si assume "menzionato in detto avviso", nello stralcio ritrascritto (p. 3), così recita: "Nel caso di specie, come già sopra evidenziato, i verbalizzanti hanno rinvenuto diverse circostanze le quali, essendo ripetute, hanno generato violazioni graviLl precise e concordanti[,] che rendono di fatto la contabilità inattendibile". Talché - cadendo nuovamente il ricorso in violazione del principio di autosufficienza per non aver riprodotto l'intero PVC, segnatamente nella parte che precede lo stralcio di cui innanzi - emerge la menzione di "diverse" e "ripetute" violazioni, stimate idonee a fondare il giudizio di sostanziale inattendibilità della contabilità. A fronte di ciò, meramente locutoria si palesa la prospettazione, già avanzata nei gradi di merito ed identicamente riproposta dinanzi a questa Suprema Corte, a tenore della quale siffatte violazioni si risolverebbero nei costi ritenuti indeducibili: nessun elemento è allegato in ricorso, né per vero emerge "aliunde", a supporto di un siffatto assunto, dal suddetto stralcio del PVC, anzi, parendo evincersi che le violazioni non abbiano intersecato la questione dei costi. D'altronde, anche diversamente opinando, e, dunque, anche accedendo per ipotesi alla prospettazione di cui al ricorso, proprio l'indeducibilità di costi invece esposti come deducibili in contabilità - costi con riferimento ai quali, peraltro, la contribuente resta in ricorso totalmente silente - vale a rendere conto di un'irregolare tenuta della stessa. Né, a fronte di ciò, la contribuente svolge alcuna allegazione, e men che meno offre alcun elemento di valutazione, per far ritenere le irregolarità comunque non inficianti nel complesso la contabilità. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Nulla deve statuirsi in ordine alle spese, stante la mancanza di attività processuale da parte dell'Agenzia delle entrate. Deve invece dichiararsi la contribuente tenuta al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento del doppio contributo un