CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2017
Cassazione n. 11886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5679/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il 12 agosto 1935 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente a Mezzolombardo (TN), alla V ia Trento n.15, rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trento (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax 06/ 6864051; PEC [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91, giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., Avviso liquidazione – Benefici coltivatore diretto – Sospensione ex art. 1 l. n. 197/2022 rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 74/01 / 20 1 7 emessa d a l la CTR di Trento in data 10/07/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Trento avverso un avviso di liquidazione relativo alla nuova determinazione delle imposte ipotecarie, di registro e catastali per l’acquisto di un fabbricato e due fondi coltivati a frutteto avvenuto con atto stipulato e registrato nell’aprile del 2001, allo scopo di arrotondare le proprietà coltive già possedute, chiedendo di poter usufruire dei benefici fiscali previsti per il coltivatore diretto. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo infondata l’eccezionedi difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento, dapprima accoglieva il gravame ritenendo che l’Ufficio fosse incorso in decadenza nell’esercizio del potere di accertamento e, poi in sede di rinvio, a seguito della pronuncia con la quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la proroga di due anni del termine di decadenza, rigettava l’appello, affermando, per quanto qui ancora rileva, che l’agevolazione di cui all’art. 9del dPR n. 601/1973 non trovava applicazione anche nel caso in cui, unitamente ai terreni agricoli, fosse stato acquistato un fabbricato rurale, che, sulla base del parere negativo espresso dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento allegato all’avviso di liquidazione, la qualifica di coltivatore diretto era da escludersi per il notevole impegno lavorativo (non assicurabile da parte della contribuente e del di lei marito) che avrebbe richiesto una proprietà fondiaria complessiva di circa 36.000 mq. ed alla luce delle operazioni imponibili per complessive lire 44.461.000 relative all’anno d’imposta 2000 e del volume d’affari dichiarato ai fini IVA, con riferimento al 2001 (proprio l’anno oggetto dell’avviso di liquidazione), pari a lire 19.538.000, che attestavano il carattere imprenditoriale dell’attività di coltivazione dei fondi da parte della contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, 12, comma 1, l. n. 1102/1971 e 12 disp. l. gen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la nozione di “fondo rustico” trovasse applicazione in relazione ai soli terreni, e non anche ai fabbricati rurali. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 e 12, comma 1, l. n. 1102/1971, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto in suo capo in relazione alla situazione esistente al momento della stipula dell’atto di compravendita. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la qualifica di coltivatore diretto in suo capo era stata oggetto di dichiarazione nell’atto di compravendita. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, 12, comma 1, l. n. 1102/1971 e 31, comma 1, l. n. 590/1965, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto provata la qualifica di coltivatore diretto in suo capo sulla base della dichiarazione resa nell’atto di compravendita. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, 12, comma 1, l. n. 1102/1971, 31, comma 1, l. n. 590/1965 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto l’Ufficio onerato della prova contraria quanto all’insussistenza della qualifica di coltivatore diretto in suo capo. 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, 12, comma 1, l. n. 1102/1971 e 31, comma 1, l. n. 590/1965, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la qualifica di coltivatore diretto in suo capo in ragione dell’estensione dei fondi, della capacità produttiva degli stessi, della natura imprenditoriale dell’attività svolta, nonché del volume d’affari ai fini IVA. 7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR applicato, in ragione del rigetto del giudizio di riassunzione (recte, di rinvio), il raddoppio del contributo unificato. 8. Va esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dallacontribuente, con nota dell’11 aprile 2023, ai sensi della legge n. 197 del 2022. La predetta legge ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui, come nel caso di specie, è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, di entrata in vigore della presente legge; la definizione è subordinata alla domanda del soggetto interessato e si perfeziona con la presentazione di tale domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191, entro il30 giugno 2023. Il comma 197 dell’art. 1 della l. n. 197/2022, così come modificato da ultimo dall’art. 20, comma 1, lett. c) del d.l. 34/2023, dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023». In base a tale previsione, quindi, ai fini della sospensione del giudizio è sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimata di volersi avvalere della predetta definizione agevolata. Il giudizio de quo ha ad oggetto un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate relativo all’imposta di registro e alle imposte ipocatastali e pertanto non rientra tra le controversie escluse dalla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 193 della l. n. 197/2022. 9. Va, quindi, accolta l’istanza dellacontribuente e sospeso il giudizio. P.Q.M. dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la cau