Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 22213/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4116/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché l'atto denominato "Memoria difensiva e motivi aggiunti" in data 19 aprile 2023 con il quale vengono ribadite le doglianze proposte in relazione ad entrambi i motivi; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto inoltre che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, insistendo sullo stato emozionale dell'imputato, di cui la Corte ha tenuto ampiamente conto rappresentando che esso comunque non fa venire meno la consapevolezza del proprio operato (v. pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4116/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché l'atto denominato "Memoria difensiva e motivi aggiunti" in data 19 aprile 2023 con il quale vengono ribadite le doglianze proposte in relazione ad entrambi i motivi; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto inoltre che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, insistendo sullo stato emozionale dell'imputato, di cui la Corte ha tenuto ampiamente conto rappresentando che esso comunque non fa venire meno la consapevolezza del proprio operato (v. pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 22213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris