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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13479/2026

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e, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura agli atti;- ricorrente -Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 7460/2024, depositata il07/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificatoalla Raccuiese soc. coop. la cartella esattoriale n. 29520160003065473,Numero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026portante richiesta di pagamento della somma di euro 10.880,25 a titolo diIVA dovuta, per l’anno 2012, a seguito di controllo automatizzato ex art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.2.

La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Messina, che, con sentenza n. 5946/7/2018 del 12 dicembre2017, depositata in data 23 ottobre 2018, ha accolto il ricorso.3.

Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, subentrata, nelle more, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionedistaccata di Messina, con sentenza n. 7460/02/2024 del 25 giugno 2024,depositata il 7 ottobre 2024, ha accolto il ricorso.5.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione, con atto affidato a due motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA].

Coop. lamenta lainammissibilità dell’atto di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per violazione o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art.112 cod. proc. civ..1.1.

La ricorrente evidenzia che la CGT2 ha omesso di pronunciarsi inmerito ad un punto di diritto risolutivo, ossia l’eccepita carenza di iuspostulandi in capo all’Agente della Riscossione, che ha proposto appelloper il tramite di difensore del libero foro ma ha omesso di produrre ingiudizio la procura rilasciata dal presidente della società in favore deldirettore generale, che, a sua volta, ha sottoscritto il mandato difensivo,Numero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026sicché non è stato possibile verificare né l’esistenza della procura, né lasussistenza in capo al procuratore della rappresentanza processuale.2.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA].

Coop. lamenta laviolazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72.2.1.

Nell’avviso della contribuente, posto che il recupero si fondava sulparziale disconoscimento di un credito d’imposta, avrebbe dovuto essereapplicata la regola per cui il controllo automatizzato va limitato ad unaverifica meramente formale e non può implicare la valutazione dellaconsistenza, nel merito, del rapporto d’imposta; l’Agenzia delle Entrate,piuttosto che procedere ad accertamento, previo confronto con ilcontribuente, ha scelto di procedere tramite emissione della cartella dipagamento, così assumendo l’onere probatorio inerente alla spettanza delcredito, che poi non ha assolto in giudizio.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.

Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema dirappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica cheha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale suaqualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzodi persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito ilpotere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'attocostitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare ilpotere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica nonsoggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrarel’esistenza di tale potere, a condizione, però, che la contestazione dellarelativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo ilgiudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordineNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo eglisolo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per contodella persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una vesteastrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dellapersona giuridica stessa (Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30settembre 2014, n. 20563; Cass. Sez.

U., 1° ottobre 2007, n. 20596;Cass., 8 giugno 2007, n. 13381; Cass., 2 aprile 2002, n. 4627; Cass., 15dicembre 2000, n. 15820).5.

Nel caso di specie, in presenza di una specifica e tempestivacontestazione da parte della odierna ricorrente circa la sussistenza dellalegittimazione processuale in capo all’appellante [OSCURATO:PERSONA], su cuila CGT2 non si è pronunciata, si è resa necessaria la consultazione delfascicolo di merito (dal 1° gennaio 2023, acquisito anche senza istanza diparte, e quindi nella disponibilità della Corte), consentita per il dedottovizio procedurale.

All’esito, il Collegio ha accertato, in primo luogo, che laprocura alle liti apposta in calce al ricorso in appello presenta la seguenteformulazione: “in persona del Direttore Generale f.f. – Procuratore -[OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente della Società edautenticata in data 11 Gennaio 2019, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rep.

N° 16731 racc. n° 12067, nomina procuratore e difensorel'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elegge domicilio, conferendoallo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alledomande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare terziin giudizio.”.

Si evince dal testo del mandato, quindi, che la procura infavore del direttore generale è stata rilasciata dal presidente della societàcon scrittura privata autenticata; non è, tuttavia, precisato se si tratti diprocura generale, atto del quale sarebbe stata superflua la produzione ingiudizio, in quanto soggetto a pubblicità legale.6.

Risulta dall’esame degli atti, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] (e, poi,l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è subentrata) non ha provvedutoNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026nel corso del giudizio di merito, così come nel corso del presente grado, adostendere la procura notarile sopra richiamata, il che era necessario inpresenza di una situazione in cui tale potere era stata contestato dallaricorrente e quest’ultima non era in grado di verificarlo agevolmente.Tanto basta ad evidenziare che non risultano dimostrati i presupposti delpotere rappresentativo in capo al procuratore dell’ente.

Ciò in applicazionedell’orientamento di legittimità per cui “L'atto introduttivo del processodeve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e,quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita dasoggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad unadeterminata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così,impedendo le necessarie verifiche.

Tale vizio di rappresentanzaprocessuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fasorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa.

Ne derivache ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraversola formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova dellasussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica,ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre ildeposito del controricorso” (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6996; v. ancheCass. n. 22564/2020; Cass. n. 29245/2021; Cass. n. 7589/2023).7.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con dichiarazionedi inammissibilità dell’originario ricorso in appello.8.

La condanna dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusionedelle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sia in appelloche nel presente grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza P.Q.MNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa,di conseguenza, senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di appello.Condanna l’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spesesostenute, per il grado di appello e per il presente grado, dalla RaccuieseSocietà Cooperativa, liquidate in euro 2.000 per l’appello, oltre spesegenerali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, ein euro 3.000 per il grado di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge ese dovute.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura agli atti;- ricorrente -Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 7460/2024, depositata il07/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificatoalla Raccuiese soc. coop. la cartella esattoriale n. 29520160003065473,Numero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026portante richiesta di pagamento della somma di euro 10.880,25 a titolo diIVA dovuta, per l’anno 2012, a seguito di controllo automatizzato ex art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.2. La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Messina, che, con sentenza n. 5946/7/2018 del 12 dicembre2017, depositata in data 23 ottobre 2018, ha accolto il ricorso.3. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, subentrata, nelle more, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionedistaccata di Messina, con sentenza n. 7460/02/2024 del 25 giugno 2024,depositata il 7 ottobre 2024, ha accolto il ricorso.5. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione, con atto affidato a due motivi.6. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. lamenta lainammissibilità dell’atto di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per violazione o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art.112 cod. proc. civ..1.1. La ricorrente evidenzia che la CGT2 ha omesso di pronunciarsi inmerito ad un punto di diritto risolutivo, ossia l’eccepita carenza di iuspostulandi in capo all’Agente della Riscossione, che ha proposto appelloper il tramite di difensore del libero foro ma ha omesso di produrre ingiudizio la procura rilasciata dal presidente della società in favore deldirettore generale, che, a sua volta, ha sottoscritto il mandato difensivo,Numero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026sicché non è stato possibile verificare né l’esistenza della procura, né lasussistenza in capo al procuratore della rappresentanza processuale.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. lamenta laviolazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72.2.1. Nell’avviso della contribuente, posto che il recupero si fondava sulparziale disconoscimento di un credito d’imposta, avrebbe dovuto essereapplicata la regola per cui il controllo automatizzato va limitato ad unaverifica meramente formale e non può implicare la valutazione dellaconsistenza, nel merito, del rapporto d’imposta; l’Agenzia delle Entrate,piuttosto che procedere ad accertamento, previo confronto con ilcontribuente, ha scelto di procedere tramite emissione della cartella dipagamento, così assumendo l’onere probatorio inerente alla spettanza delcredito, che poi non ha assolto in giudizio.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4. Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema dirappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica cheha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale suaqualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzodi persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito ilpotere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'attocostitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare ilpotere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica nonsoggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrarel’esistenza di tale potere, a condizione, però, che la contestazione dellarelativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo ilgiudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordineNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo eglisolo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per contodella persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una vesteastrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dellapersona giuridica stessa (Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30settembre 2014, n. 20563; Cass. Sez. U., 1° ottobre 2007, n. 20596;Cass., 8 giugno 2007, n. 13381; Cass., 2 aprile 2002, n. 4627; Cass., 15dicembre 2000, n. 15820).5. Nel caso di specie, in presenza di una specifica e tempestivacontestazione da parte della odierna ricorrente circa la sussistenza dellalegittimazione processuale in capo all’appellante [OSCURATO:PERSONA], su cuila CGT2 non si è pronunciata, si è resa necessaria la consultazione delfascicolo di merito (dal 1° gennaio 2023, acquisito anche senza istanza diparte, e quindi nella disponibilità della Corte), consentita per il dedottovizio procedurale. All’esito, il Collegio ha accertato, in primo luogo, che laprocura alle liti apposta in calce al ricorso in appello presenta la seguenteformulazione: “in persona del Direttore Generale f.f. – Procuratore -[OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente della Società edautenticata in data 11 Gennaio 2019, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rep. N° 16731 racc. n° 12067, nomina procuratore e difensorel'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elegge domicilio, conferendoallo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alledomande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare terziin giudizio.”. Si evince dal testo del mandato, quindi, che la procura infavore del direttore generale è stata rilasciata dal presidente della societàcon scrittura privata autenticata; non è, tuttavia, precisato se si tratti diprocura generale, atto del quale sarebbe stata superflua la produzione ingiudizio, in quanto soggetto a pubblicità legale.6. Risulta dall’esame degli atti, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] (e, poi,l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è subentrata) non ha provvedutoNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026nel corso del giudizio di merito, così come nel corso del presente grado, adostendere la procura notarile sopra richiamata, il che era necessario inpresenza di una situazione in cui tale potere era stata contestato dallaricorrente e quest’ultima non era in grado di verificarlo agevolmente.Tanto basta ad evidenziare che non risultano dimostrati i presupposti delpotere rappresentativo in capo al procuratore dell’ente. Ciò in applicazionedell’orientamento di legittimità per cui “L'atto introduttivo del processodeve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e,quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita dasoggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad unadeterminata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così,impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanzaprocessuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fasorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne derivache ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraversola formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova dellasussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica,ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre ildeposito del controricorso” (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6996; v. ancheCass. n. 22564/2020; Cass. n. 29245/2021; Cass. n. 7589/2023).7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con dichiarazionedi inammissibilità dell’originario ricorso in appello.8. La condanna dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusionedelle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sia in appelloche nel presente grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza P.Q.MNumero registro generale 8492/2025Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 13479/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa,di conseguenza, senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di appello.Condanna l’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spesesostenute, per il grado di appello e per il presente grado, dalla RaccuieseSocietà Cooperativa, liquidate in euro 2.000 per l’appello, oltre spesegenerali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, ein euro 3.000 per il grado di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge ese dovute.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris