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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19313/2023

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ciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 31352/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso Oggetto:medici specializzandi l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti incidentali - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -ricorrenti incidentali - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del pro prio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vallarola luigi; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L'Aquila 11 maggio 2020 n. 671; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 sessantaquattro medici, tra i quali i ricorrenti persone fisiche indicati in epigrafe, convennero dinanzi al Tribunale de L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 24.2.2015 n. 172 il Tribunale de L’Aquila accolse la domanda e condannò la Presidenza del Consiglio dei ministri e i tre ministeri, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in euro 10.000 per ciascun attore e per ciascun anno di frequentazione della scuola di specializzazione.

La sentenza fu appellata dalle amministrazioni soccombenti.

3. Con sentenza 11.5.2020 n. 671 la Corte d’appello de L’Aquila accolse parzialmente il gravame e ritenne che: a) per quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, il risarcimento era dovuto solo a partire dal 1.1.1983 (e cioè i dottori Battistella, Cappellini, Cercone, Curti, Listorti, Onorato, Pescini, Petitta, Rispoli, Ristich, Rossi, Simoni, Tella, Venditti); b) quanti avevano conseguito una specializzazione non prevista dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362 non avevano invece diritto ad alcun risarcimento.

Si trattava in particolare degli appellati e delle specializzazioni qui di seguito indicati: [OSCURATO:PERSONA], malattie dell'apparato cardiovascolare; [OSCURATO:PERSONA], cardiochirurgia; [OSCURATO:PERSONA], medicina del lavoro; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], oncologia; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], patologia clinica; [OSCURATO:PERSONA], criminologia clinica; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], clinica odontoiatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], oncologia; Mazzarino domenica, clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], medicina legale; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], pronto soccorso e terapia d'urgenza; [OSCURATO:PERSONA], medicina del nuoto e delle attività subacquee; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata da più parti, ed in particolare (in ordine cronologico): -) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 9.12.2020, da considerare dunque come ricorso principale); -) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi (atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da considerare dunque, così come gli altri ricorsi di seguito indicati, impugnazioni incidentali: ex permultis, Sez. 3 - , O rdinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01); -) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai tre ministeri (Salute, Istruzione e Economia), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 13.12.2020).

4.1. A fronte dell’impugnazione proposta dalle pubbliche amministrazioni hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale con atti separati: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il 22.1.2021); -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il 25.1.2021).

5. Tutte le parti private hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'articolo 345 c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo è sviluppata una tesi così riassumibile: -) la Presidenza del consiglio soltanto in appello dedusse che la specializzazione in cardiochirurgia, conseguita da [OSCURATO:PERSONA], non rientrava negli elenchi di cui alle direttive 75/363 e 75/362; -) la Corte d'appello ritenne che tale deduzione non fosse nuova, in quanto avente ad oggetto una questione di diritto; -) tale valutazione fu erronea per due ragioni: sia perché la questione in esame non fu oggetto di contestazione in primo grado, sia in ogni caso perché aveva ad oggetto una questione di fatto e non di diritto.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti lo stabilire se una certa specializzazione post lauream in medicina rientri o non rientri fra quelle direttamente previste dalla direttiva comunitaria (o con espressa indicazione fra quelle comuni a tutti i Paesi membri o con espressa indicazione di conformità a specializzazioni comuni ad almeno due di essi) è questione di diritto, e non di fatto.

Una decisione di questo tipo infatti consiste nel sussumere una fattispecie concreta ed oggettiva (la specializzazione conseguita) in una fattispecie astratta (la previsione della Direttiva), e costituisce perciò il paradigma stesso delle valutazioni in iure.

In quanto questione di puro diritto, essa può essere rilevata d’ufficio o prospettata dalle parti anche per la prima volta in grado di appello.

1.2. Né la suddetta questione poteva ritenersipreclusa dall’operatività del principio di non contestazione.

Tale principio, infatti, opera sul piano della prova e rende superflua la dimostrazione delle circostanze di fatto non contestate, ma non può ovviamente operare sul piano delle valutazioni in diritto.

Se - ad es. - un convenuto ammettesse che il testamento è un contratto, cionondimeno il giudice non sarebbe certo vincolato a quella ammissione.

I principi affermati da questa Corte ed invocati dal ricorrente alle pp. 7-8 del ricorso non sono pertinenti rispetti al caso di specie, in quanto riguardano la diversa ipotesi in cui, pacifica la diversità nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalla Direttiva, si faccia questione della coincidenza sostanziale tra l’una e l’altra.Solo in tal caso, infatti, essendo necessario dimostrare in facto quale sia stato il contenuto, la durata, gli in segnamenti impartiti nel corso della specializzazione, l’oggetto del decidere diviene una questione mista di fatto e diritto, e rispetto ad essa può operare il principio di non contestazione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8375 del 29/04/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944).

2. Il secondo motivo contiene la medesima censura del primo, questa volta prospettata come “omesso esame del fatto”.

Anche esso è infondato, dal momento che lo stabilire cosa preveda una direttiva comunitaria è questione di puro diritto, e non di fatto.

3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la specializzazione in “cardiochirurgia” non sarebbe inclusa tra quelle previste dalla direttiva 75/362.

Afferma che, dal momento che la direttiva suddetta prevede la specializzazione in “chirurgia vascolare”, comune al Belgio ed al Lussemburgo, e corrispondente alla specializzazione italiana in “cardio- angio chirurgia”, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sostanzialmente coincidenti la previsione comunitaria (“cardio-angio chirurgia”) alla specializzazione da lui conseguita (“cardiochirurgia”).

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente aggiunge poi un ulteriore ragionamento, così riassumibile: (a) il Ministero della Sanità con d.m. 10.3.1983 ha espressamente previsto l’equipollenza della specializzazione in cardiochirurgia a quella in cardio-angio chirurgia; (b) la cardio-angio chirurgia è una specializzazione prevista dalla Direttiva 75/362/CEE; (c) ergo, se la Direttiva include la specializzazione in cardio-angio chirurgia, e se questa è equivalente per decreto ministeriale alla cardiochirurgia, la specializzazione conseguita dal ricorrente non poteva ritenersi estranea alla previsione della direttiva.

3.1. Il motivo, nella parte in cui invoca le disposizioni del d.m. 10.3.1983, non può condividersi.

Quel decreto infatti nulla ha a che vedere con la materia di cui è processo.

Si tratta di uno dei decreti coi quali periodicamente il Ministero della salute stabilisce l’equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l'accesso ai concorsi di assunzione dei medici da parte delle (in allora) [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto la circostanza che nei suddetti dd.mm. una certa specializzazione sia equiparata, al fine della assunzione da parte delle USL, a specializzazioni che compaiono anche nella Direttiva 75/362, non vuol dire affatto che l’una e l’altra specializzazione siano “equipollenti” per i fini di cui all’art. 7 della Direttiva 362/75/CEE, come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17.1.2019).

3.2. Chiarito ciò, nella parte restante la censura è fondata.

L’odierno ricorrente ha conseguito un diploma di specializzazione denominato “cardiochirurgia”, all’esito di un corso di cinque anni.

La Corte d’appello era chiamata a stabilire se tale diploma di specializzazione fosse comune ad almeno due Stati membri della (in allora) [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle previsioni del diritto comunitario.

3.3. A tal fine occorreva considerare due fonti: la Direttiva 75/363 e la Direttiva 75/362. [OSCURATO:PERSONA] 75/363, nello stabilire la durata minima dei vari corsi di specializzazione, incluse tra le specializzazioni di durata quinquennale (art. 5, primo paragrafo) quella in “cardio-angio/chirurgia” (così, con trattino e barra obliqua, si legge nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] L167/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3.4. La coeva Direttiva 75/362 stabilì (art. 7) che, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi di specializzazione, fossero equipollenti (e quindi soggette alla disciplina comunitaria, ivi compreso il diritto dello specializzando alla remunerazione adeguata) le seguenti specializzazioni: -in Belgio, la specializzazione in chirurgie des vaisseaux; -in Lussemburgo, la specializzazione in chirurgie cardio-vasculaire; -in Italia, la specializzazione in cardio-angio chirurgia .

3.5. Questo essendo il quadro normativo, esso va interpretato nel senso che la specializzazione in cardiochirurgia conseguita dall’odierno ricorrente è coincidente con quelle previste dalla disciplina comunitaria Come già accennato, l’art. 5 della Direttiva 75/363 scrive “ cardio- angio/chirurgia”, quindi con due segni paragrafematici: il trattino d’unione “-” e la barra obliqua “/”.

L’art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362, allo stesso modo, dichiara equivalente a quella esistente in altri Paesi la specializzazione in “cardio- angiochirurgia”.

Ebbene, il primo dei suddetti segni paragrafematici (il trattino d’unione, detto anche semipunctus o iacens virgula) nella lingua italiana e specie nei testi scientifici è utilizzato, a scopo di sintesi, per evitare la ripetizione del suffisso di due parole che lo hanno in comune (come ad esempio nell’espressione “indice bio- bibliografico ” oppure “ cura delle epato - e nefropatie”).

Il secondo segno paragrafematico (barra obliqua) nella lingua italiana esprime, tra gli altri suoi significati, l’alternatività tra due concetti.

Dunque il testo normativo “cardio-angio/chirurgia” deve leggersi come sinonimo di “cardiochirurgia e/o angiochirurgia”, ed il testo normativo “cardio- angio chirurgia” deve leggersi come espressione di sintesi per esprimere i concetti di “cardiochirurgia ed angiochirurgia”.

3.6. La ritenuta erroneità della decisione non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito sia l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai tre Ministeri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia l’appello incidentale da quest’ultimo proposto avverso la decisione di primo grado, nella parte concernente gli effetti della mora (rivalutazione, interessi e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.).

Tale motivo di appello, esaminato dalla Corte d’appello rispetto agli altri consorti di lite, è rimasto infatti assorbito rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], per effetto della riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’appello e conseguente rigetto della domanda da questi proposta.

3.7. Va dunque in primo luogo rigettato l’appello proposto dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi corrispondente a quella in cardiochirurgia prevista dall’art. 7, § 2, della Direttiva 75/362.

3.8. Va del pari rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Con tale motivo di appello l’odierno ricorrente lamentò la mancata liquidazione del danno da svalutazione monetaria e del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c..

Tuttavia la censura concernente la rivalutazione è infondata, in quanto il Tribunale liquidò il danno “all’attualità”, e dunque tenendo conto del deprezzamento della moneta.

La censura concernente la mancata condanna al pagamento “del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. ed interessi di legge”, è infondata, in quanto il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa, dando vita ad una obbligazione di valore, come tale sottratta alle previsioni dell’art. 1224 c.c..

Né l’odierno ricorrente ha, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, mai allegato e dedotto l’esistenza del c.d. danno da lucro cessante finanziario o interusurium che dir si voglia, secondoi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 17.2.1995 n. 1712.

3.9. Col quarto motivo il ricorrente reitera la censura di cui al terzo, questa volta prospettata come vizio di omesso esame del fatto decisivo.

Il motivo èinfondato per le medesime ragioni già esposte con riferimento al secondo motivo.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Il primo motivo del ricorso “Boccabella ed altri”, se pur unitario, contiene tre diverse censure o gruppi di censure.

2.1. La prima censura riguarda le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con tale censura i ricorrenti appena indicati prospettano il vizio di ultrapetizione, ex art. 360, n. 4, c.p.c..

La censura è così argomentata: -) la domanda proposta dai dieci ricorrenti sopra indicati in primo grado fu accolta; -) in appello la loro domanda fu invece rigettata per difetto del requisito della corrispondenza fra le specializzazioni da essi conseguite e le specializzazioni previste dalla direttiva 75/362; -) tuttavia l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e fondato sul difetto di equivalenza tra la specializzazione conseguita e la specializzazione prevista dalla direttiva, era rivolto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre nessuna censura fu proposta dalla Presidenza del Consiglio avverso l’accoglimento della domanda dei nove ricorrenti indicati nel primo capoverso del presente §; -) la Corte d'appello, pertanto, avrebbe pronunciato ultra petita nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaniaAntonio Carlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il motivo è fondato.

L’atto d’appello proposto dalle Amministrazioni pubbliche, ai fogli 21-22 (le pagine non sono numerate) critica la sentenza di primo grado osservando che i diplomi di specializzazione conseguiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “non rientrano fra quelli indicati nella direttiva 93/16/CEE, riconosciuti da due o più paesi dell'Unione Europea o nelle direttive 75/362/CEE e n. 75/363/CEE”.

Nessun cenno si fa, nell’atto d’appello, ai nove ricorrenti indicati al § 2.1 che precede, circa la non equivalenza tra la specializzazione da essi conseguita, e le specializzazioni elencate dalle Direttive comunitarie.

2.3. Né rileva che l’eccezione di non equivalenza nominale tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalla normativa comunitaria sia rilevabile d’ufficio, in quanto quaestio iu ris.

Infatti l’accoglimento della domanda in primo grado, quand’anche erroneo, doveva essere rimosso con un motivo di appello ad hoc.

2.4. La sentenza impugnata ha dunque pronunciato ultra petita e va cassata su questo punto senza rinvio, quale conseguenza necessaria di quel vizio (ex plurimis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018; Sez.

L, Sentenza n. 2707 del 22/03/1999).

2.5. Con una seconda censura (apparentemente riferita indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “Boccabella ed altri”) si deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la non equivalenza fra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalla normativa comunitaria, trattandosi di questione di fatto ed ostandovi il divieto di cui all'articolo 345 c.p.c..

2.6. Con riferimento ai dieci ricorrenti indicati al § 2.1 che precede, la censura resta assorbita dall’accoglimento della prima.

Con riferimento ai restanti ricorrenti essa è infondata, in quanto l'accertamento della corrispondenza nomin ale fra la specializzazione conseguita e quella prevista dalla normativa comunitaria è questione di puro diritto, come tale rilevabile anche d'ufficio ed anche in appello.

2.7. Con una terza censura (riferibile indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “Boccabella ed altri”) si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha negato l’equivalenza tra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalle direttive comunitarie.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano specializzati in “igiene e medicina preventiva”, corrispondente alla community medicine prevista dalla direttiva comunitaria; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano specializzati in “clinica pediatrica”, corrispondente alla specializzazione in “pediatria” prevista dalla direttiva comunitaria; c) [OSCURATO:PERSONA] si era specializzato in “clinica odontoiatrica”, corrispondente alla “odontostomatologia” prevista dalla direttiva comunitaria; d) [OSCURATO:PERSONA] si era specializzato in “chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”, corrispondente alla specializzazione in “chirurgia generale” prevista dalla direttiva comunitaria.

2.8. Anche la presente censura resta assorbita rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

2.9. Con riferimento ai restanti ricorrenti (Fazii, Guzzo, Staffilano, Valente), il motivo è fondato rispetto alle posizioni di Fazii e Valente. [OSCURATO:PERSONA] e Staffilano, invece, va dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

2.10. I dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come accennato, hanno conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Questa Corte, in identica fattispecie, ha più volte affermato che tale specializzazione è equipollente a quella in [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla Direttiva 75/362 (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 34404 del 23.11.2022, ove ulteriori richiami cui per brevità può qui rinviarsi).

2.11. La ritenuta fondatezza di tale censura non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito rigettando il gravame proposto dall’Amministrazione nei confronti dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’appello incidentale da essi proposto, di contenuto identico a quello esaminato supra, al § 3.8, è infondato e va rigettato per le medesime ragioni ivi già esposte.

2.11. Il ricorso proposto dai dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile.

Le specializzazioni conseguite dai ricorrenti, infatti, non coincidevano nominalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE.

In tale ipotesi (non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) questa Corte ha già da tempo stabilito che è onere di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive allegare e provare l’esistenza di una coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle direttive comunitaria, coincidenza che presuppone identità di insegnamenti e di durata.

Tale onere va assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri (così le decisioni Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022 e n. 23199 del 15/11/2016).

Nel caso di specie, tuttavia, in nessun puntodel proprio ricorso gli odierni ricorrenti chiariscono in quali termini avessero dedotto, in primo grado, la suddetta equipollenza sostanziale fra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle direttive comunitarie (così già, ex permultis, Sez. 3 , Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022).

2.12. Il secondo motivo del ricorso proposto da “Boccabella ed altri” è riferibile alla posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con il motivo in esame vengono proposte due censure.

La prima censura proposta è il vizio di ultrapetizione.

Deducono i ricorrenti che: -) sebbene si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, la loro domanda in primo grado venne accolta integralmente, insieme a quella degli altri attori; -) la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnò la sentenza di primo grado, sostenendo che nulla spettasse a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983; tale impugnazione tuttavia fu proposta nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -) la Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto d'ufficio ridurre il risarcimento spettante ai sette ricorrenti indicati supra, cui il presente motivo si riferisce.

2.12. Il motivo contiene poi una seconda censura riferibile alle sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduce il vizio di ultrapetizione sotto altro aspetto.

Deducono le due suddette ricorrenti che nei loro confronti la sentenza era stata impugnata non sul presupposto che la liquidazione ad esse accordata fosse eccessiva, ma che nulla spettasse loro in ogni caso.

2.13. La prima delle suesposte censure è fondata.

E’ la stessa sentenza impugnata, infatti, a riferire a pagina 22, § 6.1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri contestò in appello l'accoglimento della domanda proposta da quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 31 dicembre, ma lo fece soltanto nei confronti dei suddetti Battistella, Cappellini, Capuzzi, Cercone, Curti, Tella, Testa e Venditti.

Ed in effetti l’appello proposto dalla Presidenza del consiglio, al ff. 20, secondo capoverso, indica come “immatricolati prima del 31.12.1982” solo i soggetti da ultimo indicati, più [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto ridurre il quantum accordato dal giudice di primo grado ai suddetti Curti, Cappellini, Onorato (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), Petitta, Pescini, Rossi e Simoni.

Anche in questo caso non rileva la circostanza che i fatti costitutivi della pretesa siano rilevabili d'ufficio, in quanto in grado di appello come già rilevato non è consentito al giudice statuire nei confronti di parti avverso le quali non sia stata proposta impugnazione.

2.14. La seconda delle su esposte censure è invece infondata.

In linea di principio è vero che, proposta impugnazione sull’an debeatur, il giudice d'appello non può intervenire sul quantum debeatur.

Ma non è questo il nostro caso. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio col proprio appello aveva negato l'esistenza del diritto di credito, sostenendo che il risarcimento non era dovuto a chi si fosse immatricolato prima del 1983.

La Corte d'appello ha accolto in parte questa impugnazione, ritenendo che il risarcimento fosse dovuto soltanto dal 1983 in poi.

La statuizione della Corte d'appello fu dunque una statuizione sull'an, e non sul quantum, per effetto della quale fu giocoforza rimodulare il risarcimento.

In pratica, la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento non perché fosse sbagliata l’aestimatio damni compiuta dal tribunale, ma perché ha accertato che per gli anni anteriori al 1983 mancava il diritto stesso di essere risarciti.

2.15. Anche in questo caso il rilevato vizio di ultrapetizione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso della Presidenza del Consiglio.

Con l'unico motivo di ricorso la Presidenza del consiglio lamenta l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha accordato, pro parte, il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.

Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.

Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.

La sentenza impugnata si è attenuta a questi princìpi.

4. Il ricorso incidentale “Cercone ed altri”.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il vizio di ultrapetizione.

Deducono che la Presidenza del Consiglio dei ministri con il proprio atto di appello censurò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno dei tre suddetti ricorrenti.

La Corte d'appello, tuttavia, aveva ridotto il quantum debeatur senza la presenza di una specifica censura sul punto da parte degli appellanti.

4.1. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate supra, al § 2.14.

5. Il ricorso incidentale di “[OSCURATO:PERSONA] ed altri”.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalla Presidenza del Consiglio nel controricorso al ricorso incidentale in esame.

L'eccezione è fondata sull'assunto che il ricorso incidentale sarebbe stato proposto oltre il termine di cui all’art. 371, comma primo, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/22).

Tale eccezione è infondata.

Infatti: -) il ricorso della Presidenza del consiglio è stato notificato il 13.12.2020 alle 23.27, quindi per il destinatario si deve considerare notificato il 14 dicembre; -) i primi 20 giorni sono scaduti domenica 3 gennaio 2021, e quindi i secondi 20 giorni sono iniziati a decorrere lunedì 4 gennaio 2021; -) i secondi 20 giorni sono scaduti domenica 24 gennaio 2021, e quindi il termine per la notifica si è prorogato ope legis al 25 gennaio 2021; -) il ricorso incidentale è stato notificato il 25 gennaio 2021, e dunque tempestivamente.

5.1. Il ricorso va dichiarato comunque ex officio inammissibile per altre ragioni.

5.2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché questi ha proposto due successivi ricorsi contro la stessa sentenza: uno l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ricorso “Boccabella ed altri”); l’altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I due ricorsi hanno ad oggetto censure diverse: col primo ricorso infatti - come si è detto supra, § 2.12 e ss. - [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cuiha ridotto la misura del risarcimento liquidato dal primo giudice con riferimento alla specializzazione in tisiologia, pur in assenza di gravame sul punto.

Col ricorso incidentale notificato il 25.1.2021 invece [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui, in assenza di gravame, rigettato la sua domanda di risarcimento del danno con riferimento alla specializzazione in medicina legale.

Questo secondo ricorso è dunque inammissibile, poiché con la proposizione della prima impugnazione il ricorrente esaurì la facoltà di critica della decisione (c.d. principio di consumazione dell’impugnazione), che assume a sé pregiudizievole, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex permultis, Sez. 1- , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020, Rv. 657901 -01).

5.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile perché tardivo, e non ricorrono i presupposti cui l’art. 334 c.p.c. subordina l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva.

La sentenza d’appello qui impugnata è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il 12.12.2020 (n.b. la “sospensione Covid” ex art. 83 d.l. 18/20 è cessata l’11 maggio 2020).

Il ricorso incidentale è stato proposto invece il 25.1.2021.

Si tratta dunque d’un ricorso incidentale tardivo.

L’interesse a proporre questo ricorso incidentale tardivo non è sorto dall’impugnazione della Presidenza del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, in grado di appello furono soccombenti: l’assetto di interessi sorto dalla sentenza d’appello non poteva per loro peggiorare per effetto della impugnazione proposta dalla Presidenza del consiglio.

Dunque non ricorre il presupposto per invocare, da parte loro, l’art. 334 c.p.c., comeripetutamente affermato da questa Corte, in applicazione del principio secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022, Rv. 665609 - 01; nello stesso senso, excerptae multarum: Sez. 3- , Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020, Rv. 659582 - 01; Sez. 3- , Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020, Rv. 658685 - 01).

6. La parzialedecisione della causa nel merito impone a questa Corte di regolare le spese dei precedenti gradi di giudizio.

A tal fine le suddette spese vanno compensate per effetto della soccombenza reciproca in grado di appello.

7. Anche le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni prospettate hinc et inde dai ricorrenti principali ed incidentali.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (a) rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito: (a.1) rigetta l'appello proposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; (a.2) rigetta l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alle statuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; (c) accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito: (c.1) rigetta l’appello proposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (c.2) rigetta l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (d) accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa senza rinvio la sentenza d’appello nelle statuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; (e) rigetta il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze; (f) rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (g) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla specializzazione in medicina legale) e [OSCURATO:PERSONA]; (e) compensa integralmente le spese dei giudizi di merito, limitatamente alle parti le cui domande sono state decise nel merito con la presente ordinanza; (f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 31352/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso Oggetto:medici specializzandi l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti incidentali - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -ricorrenti incidentali - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del pro prio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vallarola luigi; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L'Aquila 11 maggio 2020 n. 671; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 sessantaquattro medici, tra i quali i ricorrenti persone fisiche indicati in epigrafe, convennero dinanzi al Tribunale de L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 24.2.2015 n. 172 il Tribunale de L’Aquila accolse la domanda e condannò la Presidenza del Consiglio dei ministri e i tre ministeri, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in euro 10.000 per ciascun attore e per ciascun anno di frequentazione della scuola di specializzazione. La sentenza fu appellata dalle amministrazioni soccombenti. 3. Con sentenza 11.5.2020 n. 671 la Corte d’appello de L’Aquila accolse parzialmente il gravame e ritenne che: a) per quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, il risarcimento era dovuto solo a partire dal 1.1.1983 (e cioè i dottori Battistella, Cappellini, Cercone, Curti, Listorti, Onorato, Pescini, Petitta, Rispoli, Ristich, Rossi, Simoni, Tella, Venditti); b) quanti avevano conseguito una specializzazione non prevista dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362 non avevano invece diritto ad alcun risarcimento. Si trattava in particolare degli appellati e delle specializzazioni qui di seguito indicati: [OSCURATO:PERSONA], malattie dell'apparato cardiovascolare; [OSCURATO:PERSONA], cardiochirurgia; [OSCURATO:PERSONA], medicina del lavoro; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], oncologia; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], patologia clinica; [OSCURATO:PERSONA], criminologia clinica; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], clinica odontoiatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], oncologia; Mazzarino domenica, clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], medicina legale; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], clinica pediatrica; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], medicina dello sport; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva; [OSCURATO:PERSONA], pronto soccorso e terapia d'urgenza; [OSCURATO:PERSONA], medicina del nuoto e delle attività subacquee; [OSCURATO:PERSONA], igiene e medicina preventiva. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata da più parti, ed in particolare (in ordine cronologico): -) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 9.12.2020, da considerare dunque come ricorso principale); -) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi (atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da considerare dunque, così come gli altri ricorsi di seguito indicati, impugnazioni incidentali: ex permultis, Sez. 3 - , O rdinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01); -) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai tre ministeri (Salute, Istruzione e Economia), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 13.12.2020). 4.1. A fronte dell’impugnazione proposta dalle pubbliche amministrazioni hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale con atti separati: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il 22.1.2021); -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il 25.1.2021). 5. Tutte le parti private hanno depositato memoria. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'articolo 345 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo è sviluppata una tesi così riassumibile: -) la Presidenza del consiglio soltanto in appello dedusse che la specializzazione in cardiochirurgia, conseguita da [OSCURATO:PERSONA], non rientrava negli elenchi di cui alle direttive 75/363 e 75/362; -) la Corte d'appello ritenne che tale deduzione non fosse nuova, in quanto avente ad oggetto una questione di diritto; -) tale valutazione fu erronea per due ragioni: sia perché la questione in esame non fu oggetto di contestazione in primo grado, sia in ogni caso perché aveva ad oggetto una questione di fatto e non di diritto. 1.1. Il motivo è infondato. Infatti lo stabilire se una certa specializzazione post lauream in medicina rientri o non rientri fra quelle direttamente previste dalla direttiva comunitaria (o con espressa indicazione fra quelle comuni a tutti i Paesi membri o con espressa indicazione di conformità a specializzazioni comuni ad almeno due di essi) è questione di diritto, e non di fatto. Una decisione di questo tipo infatti consiste nel sussumere una fattispecie concreta ed oggettiva (la specializzazione conseguita) in una fattispecie astratta (la previsione della Direttiva), e costituisce perciò il paradigma stesso delle valutazioni in iure. In quanto questione di puro diritto, essa può essere rilevata d’ufficio o prospettata dalle parti anche per la prima volta in grado di appello. 1.2. Né la suddetta questione poteva ritenersipreclusa dall’operatività del principio di non contestazione. Tale principio, infatti, opera sul piano della prova e rende superflua la dimostrazione delle circostanze di fatto non contestate, ma non può ovviamente operare sul piano delle valutazioni in diritto. Se - ad es. - un convenuto ammettesse che il testamento è un contratto, cionondimeno il giudice non sarebbe certo vincolato a quella ammissione. I principi affermati da questa Corte ed invocati dal ricorrente alle pp. 7-8 del ricorso non sono pertinenti rispetti al caso di specie, in quanto riguardano la diversa ipotesi in cui, pacifica la diversità nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalla Direttiva, si faccia questione della coincidenza sostanziale tra l’una e l’altra.Solo in tal caso, infatti, essendo necessario dimostrare in facto quale sia stato il contenuto, la durata, gli in segnamenti impartiti nel corso della specializzazione, l’oggetto del decidere diviene una questione mista di fatto e diritto, e rispetto ad essa può operare il principio di non contestazione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8375 del 29/04/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944). 2. Il secondo motivo contiene la medesima censura del primo, questa volta prospettata come “omesso esame del fatto”. Anche esso è infondato, dal momento che lo stabilire cosa preveda una direttiva comunitaria è questione di puro diritto, e non di fatto. 3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la specializzazione in “cardiochirurgia” non sarebbe inclusa tra quelle previste dalla direttiva 75/362. Afferma che, dal momento che la direttiva suddetta prevede la specializzazione in “chirurgia vascolare”, comune al Belgio ed al Lussemburgo, e corrispondente alla specializzazione italiana in “cardio- angio chirurgia”, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sostanzialmente coincidenti la previsione comunitaria (“cardio-angio chirurgia”) alla specializzazione da lui conseguita (“cardiochirurgia”). A sostegno della propria impugnazione il ricorrente aggiunge poi un ulteriore ragionamento, così riassumibile: (a) il Ministero della Sanità con d.m. 10.3.1983 ha espressamente previsto l’equipollenza della specializzazione in cardiochirurgia a quella in cardio-angio chirurgia; (b) la cardio-angio chirurgia è una specializzazione prevista dalla Direttiva 75/362/CEE; (c) ergo, se la Direttiva include la specializzazione in cardio-angio chirurgia, e se questa è equivalente per decreto ministeriale alla cardiochirurgia, la specializzazione conseguita dal ricorrente non poteva ritenersi estranea alla previsione della direttiva. 3.1. Il motivo, nella parte in cui invoca le disposizioni del d.m. 10.3.1983, non può condividersi. Quel decreto infatti nulla ha a che vedere con la materia di cui è processo. Si tratta di uno dei decreti coi quali periodicamente il Ministero della salute stabilisce l’equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l'accesso ai concorsi di assunzione dei medici da parte delle (in allora) [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la circostanza che nei suddetti dd.mm. una certa specializzazione sia equiparata, al fine della assunzione da parte delle USL, a specializzazioni che compaiono anche nella Direttiva 75/362, non vuol dire affatto che l’una e l’altra specializzazione siano “equipollenti” per i fini di cui all’art. 7 della Direttiva 362/75/CEE, come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17.1.2019). 3.2. Chiarito ciò, nella parte restante la censura è fondata. L’odierno ricorrente ha conseguito un diploma di specializzazione denominato “cardiochirurgia”, all’esito di un corso di cinque anni. La Corte d’appello era chiamata a stabilire se tale diploma di specializzazione fosse comune ad almeno due Stati membri della (in allora) [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle previsioni del diritto comunitario. 3.3. A tal fine occorreva considerare due fonti: la Direttiva 75/363 e la Direttiva 75/362. [OSCURATO:PERSONA] 75/363, nello stabilire la durata minima dei vari corsi di specializzazione, incluse tra le specializzazioni di durata quinquennale (art. 5, primo paragrafo) quella in “cardio-angio/chirurgia” (così, con trattino e barra obliqua, si legge nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] L167/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.4. La coeva Direttiva 75/362 stabilì (art. 7) che, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi di specializzazione, fossero equipollenti (e quindi soggette alla disciplina comunitaria, ivi compreso il diritto dello specializzando alla remunerazione adeguata) le seguenti specializzazioni: -in Belgio, la specializzazione in chirurgie des vaisseaux; -in Lussemburgo, la specializzazione in chirurgie cardio-vasculaire; -in Italia, la specializzazione in cardio-angio chirurgia . 3.5. Questo essendo il quadro normativo, esso va interpretato nel senso che la specializzazione in cardiochirurgia conseguita dall’odierno ricorrente è coincidente con quelle previste dalla disciplina comunitaria Come già accennato, l’art. 5 della Direttiva 75/363 scrive “ cardio- angio/chirurgia”, quindi con due segni paragrafematici: il trattino d’unione “-” e la barra obliqua “/”. L’art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362, allo stesso modo, dichiara equivalente a quella esistente in altri Paesi la specializzazione in “cardio- angiochirurgia”. Ebbene, il primo dei suddetti segni paragrafematici (il trattino d’unione, detto anche semipunctus o iacens virgula) nella lingua italiana e specie nei testi scientifici è utilizzato, a scopo di sintesi, per evitare la ripetizione del suffisso di due parole che lo hanno in comune (come ad esempio nell’espressione “indice bio- bibliografico ” oppure “ cura delle epato - e nefropatie”). Il secondo segno paragrafematico (barra obliqua) nella lingua italiana esprime, tra gli altri suoi significati, l’alternatività tra due concetti. Dunque il testo normativo “cardio-angio/chirurgia” deve leggersi come sinonimo di “cardiochirurgia e/o angiochirurgia”, ed il testo normativo “cardio- angio chirurgia” deve leggersi come espressione di sintesi per esprimere i concetti di “cardiochirurgia ed angiochirurgia”. 3.6. La ritenuta erroneità della decisione non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito sia l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai tre Ministeri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia l’appello incidentale da quest’ultimo proposto avverso la decisione di primo grado, nella parte concernente gli effetti della mora (rivalutazione, interessi e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.). Tale motivo di appello, esaminato dalla Corte d’appello rispetto agli altri consorti di lite, è rimasto infatti assorbito rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], per effetto della riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’appello e conseguente rigetto della domanda da questi proposta. 3.7. Va dunque in primo luogo rigettato l’appello proposto dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi corrispondente a quella in cardiochirurgia prevista dall’art. 7, § 2, della Direttiva 75/362. 3.8. Va del pari rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Con tale motivo di appello l’odierno ricorrente lamentò la mancata liquidazione del danno da svalutazione monetaria e del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c.. Tuttavia la censura concernente la rivalutazione è infondata, in quanto il Tribunale liquidò il danno “all’attualità”, e dunque tenendo conto del deprezzamento della moneta. La censura concernente la mancata condanna al pagamento “del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. ed interessi di legge”, è infondata, in quanto il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa, dando vita ad una obbligazione di valore, come tale sottratta alle previsioni dell’art. 1224 c.c.. Né l’odierno ricorrente ha, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, mai allegato e dedotto l’esistenza del c.d. danno da lucro cessante finanziario o interusurium che dir si voglia, secondoi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 17.2.1995 n. 1712. 3.9. Col quarto motivo il ricorrente reitera la censura di cui al terzo, questa volta prospettata come vizio di omesso esame del fatto decisivo. Il motivo èinfondato per le medesime ragioni già esposte con riferimento al secondo motivo. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Il primo motivo del ricorso “Boccabella ed altri”, se pur unitario, contiene tre diverse censure o gruppi di censure. 2.1. La prima censura riguarda le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con tale censura i ricorrenti appena indicati prospettano il vizio di ultrapetizione, ex art. 360, n. 4, c.p.c.. La censura è così argomentata: -) la domanda proposta dai dieci ricorrenti sopra indicati in primo grado fu accolta; -) in appello la loro domanda fu invece rigettata per difetto del requisito della corrispondenza fra le specializzazioni da essi conseguite e le specializzazioni previste dalla direttiva 75/362; -) tuttavia l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e fondato sul difetto di equivalenza tra la specializzazione conseguita e la specializzazione prevista dalla direttiva, era rivolto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre nessuna censura fu proposta dalla Presidenza del Consiglio avverso l’accoglimento della domanda dei nove ricorrenti indicati nel primo capoverso del presente §; -) la Corte d'appello, pertanto, avrebbe pronunciato ultra petita nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaniaAntonio Carlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il motivo è fondato. L’atto d’appello proposto dalle Amministrazioni pubbliche, ai fogli 21-22 (le pagine non sono numerate) critica la sentenza di primo grado osservando che i diplomi di specializzazione conseguiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “non rientrano fra quelli indicati nella direttiva 93/16/CEE, riconosciuti da due o più paesi dell'Unione Europea o nelle direttive 75/362/CEE e n. 75/363/CEE”. Nessun cenno si fa, nell’atto d’appello, ai nove ricorrenti indicati al § 2.1 che precede, circa la non equivalenza tra la specializzazione da essi conseguita, e le specializzazioni elencate dalle Direttive comunitarie. 2.3. Né rileva che l’eccezione di non equivalenza nominale tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalla normativa comunitaria sia rilevabile d’ufficio, in quanto quaestio iu ris. Infatti l’accoglimento della domanda in primo grado, quand’anche erroneo, doveva essere rimosso con un motivo di appello ad hoc. 2.4. La sentenza impugnata ha dunque pronunciato ultra petita e va cassata su questo punto senza rinvio, quale conseguenza necessaria di quel vizio (ex plurimis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 2707 del 22/03/1999). 2.5. Con una seconda censura (apparentemente riferita indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “Boccabella ed altri”) si deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la non equivalenza fra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalla normativa comunitaria, trattandosi di questione di fatto ed ostandovi il divieto di cui all'articolo 345 c.p.c.. 2.6. Con riferimento ai dieci ricorrenti indicati al § 2.1 che precede, la censura resta assorbita dall’accoglimento della prima. Con riferimento ai restanti ricorrenti essa è infondata, in quanto l'accertamento della corrispondenza nomin ale fra la specializzazione conseguita e quella prevista dalla normativa comunitaria è questione di puro diritto, come tale rilevabile anche d'ufficio ed anche in appello. 2.7. Con una terza censura (riferibile indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “Boccabella ed altri”) si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha negato l’equivalenza tra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalle direttive comunitarie. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano specializzati in “igiene e medicina preventiva”, corrispondente alla community medicine prevista dalla direttiva comunitaria; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano specializzati in “clinica pediatrica”, corrispondente alla specializzazione in “pediatria” prevista dalla direttiva comunitaria; c) [OSCURATO:PERSONA] si era specializzato in “clinica odontoiatrica”, corrispondente alla “odontostomatologia” prevista dalla direttiva comunitaria; d) [OSCURATO:PERSONA] si era specializzato in “chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”, corrispondente alla specializzazione in “chirurgia generale” prevista dalla direttiva comunitaria. 2.8. Anche la presente censura resta assorbita rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Con riferimento ai restanti ricorrenti (Fazii, Guzzo, Staffilano, Valente), il motivo è fondato rispetto alle posizioni di Fazii e Valente. [OSCURATO:PERSONA] e Staffilano, invece, va dichiarato inammissibile per difetto di specificità. 2.10. I dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come accennato, hanno conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva. Questa Corte, in identica fattispecie, ha più volte affermato che tale specializzazione è equipollente a quella in [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla Direttiva 75/362 (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 34404 del 23.11.2022, ove ulteriori richiami cui per brevità può qui rinviarsi). 2.11. La ritenuta fondatezza di tale censura non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito rigettando il gravame proposto dall’Amministrazione nei confronti dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’appello incidentale da essi proposto, di contenuto identico a quello esaminato supra, al § 3.8, è infondato e va rigettato per le medesime ragioni ivi già esposte. 2.11. Il ricorso proposto dai dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile. Le specializzazioni conseguite dai ricorrenti, infatti, non coincidevano nominalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE. In tale ipotesi (non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) questa Corte ha già da tempo stabilito che è onere di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive allegare e provare l’esistenza di una coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle direttive comunitaria, coincidenza che presuppone identità di insegnamenti e di durata. Tale onere va assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri (così le decisioni Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022 e n. 23199 del 15/11/2016). Nel caso di specie, tuttavia, in nessun puntodel proprio ricorso gli odierni ricorrenti chiariscono in quali termini avessero dedotto, in primo grado, la suddetta equipollenza sostanziale fra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle direttive comunitarie (così già, ex permultis, Sez. 3 , Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022). 2.12. Il secondo motivo del ricorso proposto da “Boccabella ed altri” è riferibile alla posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con il motivo in esame vengono proposte due censure. La prima censura proposta è il vizio di ultrapetizione. Deducono i ricorrenti che: -) sebbene si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, la loro domanda in primo grado venne accolta integralmente, insieme a quella degli altri attori; -) la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnò la sentenza di primo grado, sostenendo che nulla spettasse a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983; tale impugnazione tuttavia fu proposta nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -) la Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto d'ufficio ridurre il risarcimento spettante ai sette ricorrenti indicati supra, cui il presente motivo si riferisce. 2.12. Il motivo contiene poi una seconda censura riferibile alle sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduce il vizio di ultrapetizione sotto altro aspetto. Deducono le due suddette ricorrenti che nei loro confronti la sentenza era stata impugnata non sul presupposto che la liquidazione ad esse accordata fosse eccessiva, ma che nulla spettasse loro in ogni caso. 2.13. La prima delle suesposte censure è fondata. E’ la stessa sentenza impugnata, infatti, a riferire a pagina 22, § 6.1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri contestò in appello l'accoglimento della domanda proposta da quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 31 dicembre, ma lo fece soltanto nei confronti dei suddetti Battistella, Cappellini, Capuzzi, Cercone, Curti, Tella, Testa e Venditti. Ed in effetti l’appello proposto dalla Presidenza del consiglio, al ff. 20, secondo capoverso, indica come “immatricolati prima del 31.12.1982” solo i soggetti da ultimo indicati, più [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto ridurre il quantum accordato dal giudice di primo grado ai suddetti Curti, Cappellini, Onorato (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), Petitta, Pescini, Rossi e Simoni. Anche in questo caso non rileva la circostanza che i fatti costitutivi della pretesa siano rilevabili d'ufficio, in quanto in grado di appello come già rilevato non è consentito al giudice statuire nei confronti di parti avverso le quali non sia stata proposta impugnazione. 2.14. La seconda delle su esposte censure è invece infondata. In linea di principio è vero che, proposta impugnazione sull’an debeatur, il giudice d'appello non può intervenire sul quantum debeatur. Ma non è questo il nostro caso. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio col proprio appello aveva negato l'esistenza del diritto di credito, sostenendo che il risarcimento non era dovuto a chi si fosse immatricolato prima del 1983. La Corte d'appello ha accolto in parte questa impugnazione, ritenendo che il risarcimento fosse dovuto soltanto dal 1983 in poi. La statuizione della Corte d'appello fu dunque una statuizione sull'an, e non sul quantum, per effetto della quale fu giocoforza rimodulare il risarcimento. In pratica, la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento non perché fosse sbagliata l’aestimatio damni compiuta dal tribunale, ma perché ha accertato che per gli anni anteriori al 1983 mancava il diritto stesso di essere risarciti. 2.15. Anche in questo caso il rilevato vizio di ultrapetizione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso della Presidenza del Consiglio. Con l'unico motivo di ricorso la Presidenza del consiglio lamenta l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha accordato, pro parte, il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983. 3.1. Il motivo è infondato. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. La sentenza impugnata si è attenuta a questi princìpi. 4. Il ricorso incidentale “Cercone ed altri”. Con l'unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il vizio di ultrapetizione. Deducono che la Presidenza del Consiglio dei ministri con il proprio atto di appello censurò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno dei tre suddetti ricorrenti. La Corte d'appello, tuttavia, aveva ridotto il quantum debeatur senza la presenza di una specifica censura sul punto da parte degli appellanti. 4.1. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate supra, al § 2.14. 5. Il ricorso incidentale di “[OSCURATO:PERSONA] ed altri”. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalla Presidenza del Consiglio nel controricorso al ricorso incidentale in esame. L'eccezione è fondata sull'assunto che il ricorso incidentale sarebbe stato proposto oltre il termine di cui all’art. 371, comma primo, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/22). Tale eccezione è infondata. Infatti: -) il ricorso della Presidenza del consiglio è stato notificato il 13.12.2020 alle 23.27, quindi per il destinatario si deve considerare notificato il 14 dicembre; -) i primi 20 giorni sono scaduti domenica 3 gennaio 2021, e quindi i secondi 20 giorni sono iniziati a decorrere lunedì 4 gennaio 2021; -) i secondi 20 giorni sono scaduti domenica 24 gennaio 2021, e quindi il termine per la notifica si è prorogato ope legis al 25 gennaio 2021; -) il ricorso incidentale è stato notificato il 25 gennaio 2021, e dunque tempestivamente. 5.1. Il ricorso va dichiarato comunque ex officio inammissibile per altre ragioni. 5.2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché questi ha proposto due successivi ricorsi contro la stessa sentenza: uno l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ricorso “Boccabella ed altri”); l’altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I due ricorsi hanno ad oggetto censure diverse: col primo ricorso infatti - come si è detto supra, § 2.12 e ss. - [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cuiha ridotto la misura del risarcimento liquidato dal primo giudice con riferimento alla specializzazione in tisiologia, pur in assenza di gravame sul punto. Col ricorso incidentale notificato il 25.1.2021 invece [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui, in assenza di gravame, rigettato la sua domanda di risarcimento del danno con riferimento alla specializzazione in medicina legale. Questo secondo ricorso è dunque inammissibile, poiché con la proposizione della prima impugnazione il ricorrente esaurì la facoltà di critica della decisione (c.d. principio di consumazione dell’impugnazione), che assume a sé pregiudizievole, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex permultis, Sez. 1- , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020, Rv. 657901 -01). 5.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile perché tardivo, e non ricorrono i presupposti cui l’art. 334 c.p.c. subordina l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva. La sentenza d’appello qui impugnata è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il 12.12.2020 (n.b. la “sospensione Covid” ex art. 83 d.l. 18/20 è cessata l’11 maggio 2020). Il ricorso incidentale è stato proposto invece il 25.1.2021. Si tratta dunque d’un ricorso incidentale tardivo. L’interesse a proporre questo ricorso incidentale tardivo non è sorto dall’impugnazione della Presidenza del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, in grado di appello furono soccombenti: l’assetto di interessi sorto dalla sentenza d’appello non poteva per loro peggiorare per effetto della impugnazione proposta dalla Presidenza del consiglio. Dunque non ricorre il presupposto per invocare, da parte loro, l’art. 334 c.p.c., comeripetutamente affermato da questa Corte, in applicazione del principio secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022, Rv. 665609 - 01; nello stesso senso, excerptae multarum: Sez. 3- , Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020, Rv. 659582 - 01; Sez. 3- , Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020, Rv. 658685 - 01). 6. La parzialedecisione della causa nel merito impone a questa Corte di regolare le spese dei precedenti gradi di giudizio. A tal fine le suddette spese vanno compensate per effetto della soccombenza reciproca in grado di appello. 7. Anche le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni prospettate hinc et inde dai ricorrenti principali ed incidentali. Per questi motivi la Corte di cassazione: (a) rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito: (a.1) rigetta l'appello proposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; (a.2) rigetta l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alle statuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; (c) accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito: (c.1) rigetta l’appello proposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (c.2) rigetta l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (d) accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa senza rinvio la sentenza d’appello nelle statuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; (e) rigetta il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze; (f) rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (g) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla specializzazione in medicina legale) e [OSCURATO:PERSONA]; (e) compensa integralmente le spese dei giudizi di merito, limitatamente alle parti le cui domande sono state decise nel merito con la presente ordinanza; (f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
Sentenza Cassazione n. 19313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris