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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 07977/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1154/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 64 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2210/1/2021depositata il 11/06/2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’estinzione del giudizio.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Udito l’Avv.dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 ai fini Iva, Ires e Irap, rispettivamente per € 4.721.664,00 e per € 2.623.017,00,nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo, donna ebambino e articoli per la casa, in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore, ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ritenuta mera cartiera, priva di operatività, la quale aveva acquistato merci, per il 2013, solamente per € 4.836,00 e, per il 2014, non aveva proceduto ad alcun acquisto.

L’impugnazione della ricorrente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale (CTP)di Milano.

La sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata il 5 dicembre 2024, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., l. n. 197 del 2022, richiesta reiterata anche dall’Agenzia delle entrate con memoria del 13 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, va dato atto che la controversia è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., l. n. 197 del 2022, avendo la contribuente presentato tempestiva istanza, provvedendo – come risulta dalla documentazione in atti -al versamento della prima rata di quanto dovuto con riferimento ad entrambi gli avvisi.

La stessa Agenzia delle entrate ha dato atto della regolarità della procedura di definizione agevolata.

2. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1154/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 64 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2210/1/2021depositata il 11/06/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’estinzione del giudizio. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Udito l’Avv.dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 ai fini Iva, Ires e Irap, rispettivamente per € 4.721.664,00 e per € 2.623.017,00,nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo, donna ebambino e articoli per la casa, in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore, ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ritenuta mera cartiera, priva di operatività, la quale aveva acquistato merci, per il 2013, solamente per € 4.836,00 e, per il 2014, non aveva proceduto ad alcun acquisto. L’impugnazione della ricorrente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale (CTP)di Milano. La sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata il 5 dicembre 2024, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., l. n. 197 del 2022, richiesta reiterata anche dall’Agenzia delle entrate con memoria del 13 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va dato atto che la controversia è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., l. n. 197 del 2022, avendo la contribuente presentato tempestiva istanza, provvedendo – come risulta dalla documentazione in atti -al versamento della prima rata di quanto dovuto con riferimento ad entrambi gli avvisi. La stessa Agenzia delle entrate ha dato atto della regolarità della procedura di definizione agevolata. 2. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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