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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00312/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BOUABID Mounir - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia totalmente generica, difettando non solo qualsiasi confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, ma anche qualsiasi deduzione idonea a supportare la prospettazione difensiva; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (knmende P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rofa, il 1 dicembre 2023 Il ConsigIire,4stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BOUABID Mounir - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia totalmente generica, difettando non solo qualsiasi confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, ma anche qualsiasi deduzione idonea a supportare la prospettazione difensiva; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (knmende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rofa, il 1 dicembre 2023 Il ConsigIire,4stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris