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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46560/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22516/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla idoneità delle minacce proferite a integrare la condotta illecita e quindi la responsabilità per il reato contestato (cfr. pag.

4. della sentenza impugnata); che, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostrativi della persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e della conseguente inapplicabilità degli invocati benefici di legge (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22516/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla idoneità delle minacce proferite a integrare la condotta illecita e quindi la responsabilità per il reato contestato (cfr. pag. 4. della sentenza impugnata); che, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostrativi della persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e della conseguente inapplicabilità degli invocati benefici di legge (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris