CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a :verso a sentenza del 17/11/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la reazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gi atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui ail'art 348 cp avuto riguardo alla puntuale individuazione dei tratti fondanti il contributo concorsuale offerto dall'imputato all'agire dello Zerbinati anche sul versante soggettivo, la conferma dei costituti fondanti la recidiva contestata, la misura della pena irrogata e il diniego delle generiche nonché la ritenuta non aoolicabnità dell'art 131 bis in relazione alla sintetica ma assorbente e adeguata wilutazione resa in punto di oggettiva gravità delle condotte mentre, in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena il difetto di motivazione rilevato con l'impugnazione non può che ritenersi meramente apparente atteso che il complessivo portato delle argomentazioni sottese alla decisione assunta dacertamente conto della valutazione prognostica negativa resa nel ritenere sostanzialmente non dovuta la concessione del citato beneficio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dich P.Q.M