CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza iscritto al r.g. n. 1759/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , domiciliata in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.toGUIDO ADDESSI; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso l’ordinanza r.g.n. 1697/2019 del [OSCURATO:PERSONA] , DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01 /0 2 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenu to la [OSCURATO:PERSONA] r.l. dinanzi al Tribunale di Latina al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti (e in favore della societàconvenuta) per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture diprodotti agricoli; nell’introdurre il giudizio di opposizione, la [OSCURATO:SOCIETA]., tra le restantidifese, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale diLatina, ritenendo competente il Tribunale di Tivoli; con ordinanza resa in data 3/12/2019 (r .g.n. 1697/2019), il Tribunale di Latina, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla società opponente, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto, e assegnando le parti il termine di novanta giorni per la riassunzione dellacausa dinanzi al Tribunale di Tivoli ritenuto competente; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Latina ha rilevatocome la circoscrizione territoriale relativa al Tribunale di Tivoli (riferibile alla sede della società debitrice) dovesse ritenersi competente in relazione al giudizio concernente l’obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto, avuto riguardo alla naturanon liquida dell’obbligazione pecuniaria dedotta i n giudizio (tale da escludere l’applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c., ai fini della determinazionedel domicilio del creditore come luogo di adempimento dell’obbligazione), nonché in considerazione del luogo di nascita e di esecuzione della medesima o bbligazione, nella specie entrambe coincidenti con la sede della società opponente, sita in [OSCURATO:PERSONA]; avversol’ordinanza del Tribunale di Latina, la [OSCURATO:PERSONA] d ana a r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza,sulla base di due motivi d’impugnazione; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laMarrama s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione , pur avendo ricevutocomunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione delregolamento di competenza, non ha depositato conclusioni scritte , senzanulla eccepire in ordine alle modalità di decisione del ricorso ; consideratoche, occorrepreliminarmente osservare come la trattazione dell’odierno ricorso,in quanto soggetto ratione temporis alla disciplina dell’art. 380 - ter c.p.c. nella formulazione vigente fino alla data del 17/10/2022 (modificato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ) , avrebbe impostola preliminare richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di depositarele proprie conclusioni scritte; nelcaso di specie, pur in assenza di tale richiesta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dopo aver ricevuto comunicazione della fissazione dell’ odierna adunanza , non ha contestatola mancata pr eventiva richiesta delle conclusioni scritte , né haritenuto, peraltro, di depositarle; ciòposto, non essendosi parte ricorrente a sua volta doluta di tale mancatarichiesta ( né avendo ritenuto di depositare memoria ) , ritiene ilCollegio che nessun ostaco lo di natura rituale valga ad impedire la decisionedell’odierna controversia; con il primo motivo, la società ricorrente censura l’ordinanza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. e degli artt.1182, co. 3, 1327, 1498, co. 3, e 1510 c.c., per avere il tribunale erroneamente individuato il luogo di nascita e di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria oggetto d’esame, essendo quest’ultima riconducibilealla conclusione tra le parti di una ‘vendita con spedizione’ (enon già di una ‘vendita con consegna all’arrivo’), con la conseguente identificazione del luog o di nascita delle obbligazioni delle parti con quellorelativo all’avvenuto inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5 c.c. e, dunque, presso il luogo di consegna della merce fornita alla società ingiunta, nella specie coincidente con la sede della s ocietà cooperativaricorrente (sita nel circondario di Latina) presso la quale la merce compravenduta era stata consegnata al vettore per il recapito alcompratore; peraltro, l’individuazione del domicilio del creditore, da parte dell’art. 1182, co. 3, c.c ., ai fini della determinazione del luogo di adempimentodell’obbligazione, doveva ritenersi comunque dirimente, attesala natura meramente sussidiaria e residuale dei restanti criteri previstidal medesimo art. 1182 c.c.; con il secondo motivo, il ricorre nte censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.l. n. 1/2012,nonché del principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di cassazione n. 17989/2016, per avere la corte territoriale erroneamenteaffermato il difetto di alcuna prova scritta in relazione all’obbligazionededotta in giudizio, là dove al contrario, ai sensi della normadi legge richiamata, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, a tali fini,anche la mera produzione di documentazione inerente il trasporto o la consegna della merce compravenduta, o delle relative fatture, avendo dunque il giudice a quo erroneamente escluso il carattere automaticamentedeterminabile, e dunque liquido, del credito vantato dall’odierna società ricorrente, in relazion e alla documentazione prodottain giudizio, ai fini della applicazione dell’art. 1182, co. 3, c.c. e della conseguente identificazione della competenza territoriale dell’aditoTribunale di Latina; sotto altro profilo, la società ricorrente sottolinea come il credito dedottoin giudizio fosse stato posto a oggetto di una dichiarazione di riconoscimentodi debito da parte della stessa società debitrice, con il conseguente carattere incontestato dell’importo dovuto e, pertanto, dellasua liquidità anche sotto questa ulteriore prospettiva; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilricorso è fondato; osservail Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile,la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza è ten uta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibilecriterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cuisi contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società di capitali, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza delconvenuto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., la società deve provare, non soloche la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con rappresentante a bilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizioneterritoriale di competenza del giudice adito (v. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011, Rv. 620004 - 01) ; con specifico riferimento all’ipotesi dell’o pposizione a decreto ingiuntivo, questa C orte ha rilevato come, ove l'eccezione di incompetenzaterritoriale sia sollevata dall'oppon ente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenzadel foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quellocompetente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti dicui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art.18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimoè criterio di co llegamento autonomo rispetto a quello della residenza.Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovverodel suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territorialedel giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione dellaresidenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c. p.c. prevede l'indicazione Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alternativadell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenutoeccipiente di u na specifica contestazione, là dove gli impone diindicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti (Sez.6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 , Rv. 658508 - 01) ; nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. ( società sostanzialmente convenutain sede monitoria) , pur avendo tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ritenendo competenteil Tribunale di Tivoli , ha del tutto omesso di dedu rre e di comprovare l’inesistenza di alc una propria sede secondaria o di un proprio stabilimento nel territorio di Latina ( ex art. 19 c.p.c.), incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (su cui v. ancora Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01, secondo cui, in tema di competenza territorialederogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio,l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno deisuddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, defini tivamente fissato il collegamentoindicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito;conf. Sez. 3, Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 , Rv. 656641 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 , Rv. 654348 - 01) ; sullabase delle argomentazion i che precedono, in accoglimento del regolamentoproposto, dev’essere dichiarata la competenza territoriale Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 1759/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del Tribunale di Latina , dinanzi al quale le parti hanno l’onere di riassumereil giudizio nei termini di cui al dispositivo ; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo; P.Q.M. Accoglieil ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Latina . Fissail termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimentoper la riassunzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]