CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha confermato il provvedimento con il quale il competente Magistrato di sorveglianza non aveva accolto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto condannato per violazione degli artt. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 337 e 582 cod. pen., con fine pena fissato al 27/11/2025), finalizzata a ottenere l'ammissione in via provvisoria all'affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, consequenzialmente, ha rigettato tale richiesta in via definitiva. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47- ter Ord. pen., nonché della mancanza di motivazione dell'impugnato provvedimento. La difesa insiste sul fatto che il soggetto non è sottoposto ad alcun nuovo procedimento penale, deducendo anche come egli abbia svolto attività lavorativa e abbia fatto spontaneamente rientro in Italia, proprio al fine di saldare il debito con la giustizia. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Bolzano. Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la necessità di un ulteriore periodo di osservazione; secondo il convincimento espresso dal Tribunale di sorveglianza, quindi, non è attualmente possibile giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ge