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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 09579/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22145/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria , 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CORETTI ANTONIETTAe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza d ella Corte d ' A ppello di Milano n. 463/2018 depositata il20/03/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Milano, riformando la pronuncia del Tribunale di Varese, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], rivolta a sentir dichiarare non sussistente l’obbligo di restituire quanto richiesto dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, giusta provvedimento di revoca, a titolo di autotutela, del beneficio inizialmente accordato a titolo di t.f.r. e dell’ultima mensilità di retribuzione derivanti dal rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del licenziamento collettivo non opposto, e della immediata riassunzione (23.07.2011) presso il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., cessionario della società La [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente dichiarata fallita; la Corte territoriale ha affermato che, essendo stato, il credito preteso dalla Frigo, ammesso al passivo a titolo di privilegio speciale ex art. 2751 cod. civ. per la somma richiesta nel fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’esecutività dello stato passivo era sufficiente a sorreggere la pretesa della lavoratrice direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia; avverso la decisione ricorre l’INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale delle norme regolanti l’incidenza delle vicende circolatorie rispetto all’autonomia dell’obbligazione previdenziale del Fondo di Garanzia; l’istituto ricorrente pone l’accento sul permanere del vincolo solidale che lega ex lege(art. 2112 cod. civ.) il datore cessionario in bonis al cedente in virtù dell’effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e dell’irrilevanza nei confronti dell’INPS del licenziamento intimato dal datore cedente dopo la stipula del contratto di trasferimento d’azienda ed il giorno prima dell’assunzione del lavoratore da parte dell’impresa cessionaria; il motivo merita accoglimento; questa Corte, in ipotesi sovrapponibile (Cass. n. 4897 del 2021), ha cassato la decisione che aveva ritenuto insindacabile da parte dell’INPS la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo, benché il fallimento della cedente e l’insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito col cessionario; il principio di diritto, che va riaffermato anche nel caso in esame, è nel senso di ritenere che, qualora nell’ambito del rapporto di lavoro unico, perché proseguito senza soluzione di continuità con l’impresa cessionaria, il lavoratore ha la possibilità di rivolgersi per il pagamento dei crediti ammessi dalla legge al coobbligato in bonis del datore insolvente, in virtù del vincolo solidale che li lega ex lege, non sussiste il presupposto fondante per l’insorgere dell’obbligazione del Fondo di garanzia, la quale ha natura previdenziale, perché specificamente rivolta alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito, a titolo di t.f.r. e ultime retribuzioni maturate, a causa dell’inadempimento datoriale; nel caso in esame, il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] era continuato senza interruzione con il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., cessionario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; peraltro, la stessa mancata impugnazione del licenziamento comminato dall’impresa cedente da parte della lavoratrice conferma come quest’ultima avesse correttamente considerato che la tutela del proprio diritto di credito sarebbe stata garantita dal cessionario, all’epoca in bonis, per il principio solidaristico contemplato dall’art. 2112 cod.civ.; il licenziamento avvenuto presso la cedente deve, pertanto, considerarsi inesistente, poiché, diversamente opinando, verrebbe vanificato il senso stesso della previsione dell’art. 2112 del codice civile, il cui intento coincide, per l’appunto, con la finalità di tutela del lavoratore da illegittime espulsioni dal lavoro; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori , la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; le spese dell’intero processo vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22145/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria , 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CORETTI ANTONIETTAe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza d ella Corte d ' A ppello di Milano n. 463/2018 depositata il20/03/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Milano, riformando la pronuncia del Tribunale di Varese, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], rivolta a sentir dichiarare non sussistente l’obbligo di restituire quanto richiesto dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, giusta provvedimento di revoca, a titolo di autotutela, del beneficio inizialmente accordato a titolo di t.f.r. e dell’ultima mensilità di retribuzione derivanti dal rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del licenziamento collettivo non opposto, e della immediata riassunzione (23.07.2011) presso il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., cessionario della società La [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente dichiarata fallita; la Corte territoriale ha affermato che, essendo stato, il credito preteso dalla Frigo, ammesso al passivo a titolo di privilegio speciale ex art. 2751 cod. civ. per la somma richiesta nel fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’esecutività dello stato passivo era sufficiente a sorreggere la pretesa della lavoratrice direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia; avverso la decisione ricorre l’INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale delle norme regolanti l’incidenza delle vicende circolatorie rispetto all’autonomia dell’obbligazione previdenziale del Fondo di Garanzia; l’istituto ricorrente pone l’accento sul permanere del vincolo solidale che lega ex lege(art. 2112 cod. civ.) il datore cessionario in bonis al cedente in virtù dell’effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e dell’irrilevanza nei confronti dell’INPS del licenziamento intimato dal datore cedente dopo la stipula del contratto di trasferimento d’azienda ed il giorno prima dell’assunzione del lavoratore da parte dell’impresa cessionaria; il motivo merita accoglimento; questa Corte, in ipotesi sovrapponibile (Cass. n. 4897 del 2021), ha cassato la decisione che aveva ritenuto insindacabile da parte dell’INPS la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo, benché il fallimento della cedente e l’insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito col cessionario; il principio di diritto, che va riaffermato anche nel caso in esame, è nel senso di ritenere che, qualora nell’ambito del rapporto di lavoro unico, perché proseguito senza soluzione di continuità con l’impresa cessionaria, il lavoratore ha la possibilità di rivolgersi per il pagamento dei crediti ammessi dalla legge al coobbligato in bonis del datore insolvente, in virtù del vincolo solidale che li lega ex lege, non sussiste il presupposto fondante per l’insorgere dell’obbligazione del Fondo di garanzia, la quale ha natura previdenziale, perché specificamente rivolta alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito, a titolo di t.f.r. e ultime retribuzioni maturate, a causa dell’inadempimento datoriale; nel caso in esame, il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] era continuato senza interruzione con il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., cessionario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; peraltro, la stessa mancata impugnazione del licenziamento comminato dall’impresa cedente da parte della lavoratrice conferma come quest’ultima avesse correttamente considerato che la tutela del proprio diritto di credito sarebbe stata garantita dal cessionario, all’epoca in bonis, per il principio solidaristico contemplato dall’art. 2112 cod.civ.; il licenziamento avvenuto presso la cedente deve, pertanto, considerarsi inesistente, poiché, diversamente opinando, verrebbe vanificato il senso stesso della previsione dell’art. 2112 del codice civile, il cui intento coincide, per l’appunto, con la finalità di tutela del lavoratore da illegittime espulsioni dal lavoro; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori , la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; le spese dell’intero processo vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Comp
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