Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:T:2021:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0157_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (LICHTYOGA)
(causa T‑157/20)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LICHTYOGA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punto 25)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, e 94, § 1)
(v. punti 26-28, 68)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione di un segno per l’insieme dei prodotti o dei servizi rientranti in una stessa categoria – Valutazione del carattere descrittivo del segno riguardante l’insieme dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 40-43)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione di un segno per l’insieme dei prodotti rientranti in una stessa categoria – Valutazione del carattere descrittivo di un segno con riferimento al complesso dei prodotti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 44)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo LIGHTYOGA
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 47, 56, 58, 66, 67, 69)
6.
Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 70)
7.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(v. punti 71-73)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2019 (procedimento R 2317/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo LICHTYOGA come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.