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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 08996/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4173/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 681/2021depositata il 03/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Locri – sez. distaccata di Siderno, domandando il trasferimento ex art.2932 c.c. di un immobile promessole in vendita da controparte in [OSCURATO:PERSONA], dicendosi disposta ad offrire banco judicis quanto fosse accertato ancora dovuto a suo carico.

In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva il richiesto trasferimento, previa la corresponsione dell’importo di €

31.020. A seguito di rituale impugnazione del Costa, e nella resistenza della Leotta, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame.

Il giudice di secondo grado affermava che il contratto era sottoposto ad una condizione (la concessione del mutuo per il pagamento del prezzo) che non era meramente potestativa, sicché non avrebbe potuto inficiare la validità del negozio.

Inoltre, il mancato pagamento del saldo non avrebbe potuto reputarsi dirimente, giacché il Costa non aveva adempiuto al suo impegno di completare i lavori alla data prevista.

Contro la predetta sentenza (n. 681/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1355, 1358, 1359, 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che gli eventi cumulativi e bilaterali, dedotti come condizione sospensiva potestativa mista, avrebbero riguardato la concessione del mutuo “che sarà richiesto dalla parte venditrice ed accollato dalla parte acquirente”.

La condizione sospensiva sarebbe insomma stata bilaterale e l’impegno della Leotta contestuale, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1359 c.c., perché entrambe le parti avrebbero avuto interesse all’avveramento della condizione.

Il motivo è inammissibile. 1.a) La sentenza impugnata, dopo aver escluso la ricorrenza di una condizione meramente potestativa, riconoscendo che la realizzazione dell’evento dedotto non dipendeva solo dalla mera volontà del promittente venditore ma anche da terzi elementi, ha applicato alla fattispecie l’ipotesi normativa di cui all’art. 1359 c.c. (avveramento della condizione). 1.b) Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la condizione "potestativa mista" - il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale (Sez. 2, n. 25085 del 22 agosto 2022; Sez. 2, n. 29641 del 28 dicembre 2020; Sez. 2, n. 23014 del 14 dicembre 2012).

In tal modo, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., la censura si pone in contrasto con un consolidato indirizzo della Suprema Corte, senza che il ricorrente offra elementi idonei a mutare il predetto orientamento. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 112 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] giammai avrebbe azionato una domanda di ripetizione d’indebito per la somma di € 15.200, mentre i giudici di secondo grado avrebbero ignorato il contratto di appalto per lavori di straordinaria manutenzione, definito dalle parti per fatti concludenti ed in parte pagato dalla stessa committente, per i lavori di straordinaria manutenzione.

Il motivo è inammissibile. 2.a) Il ricorrente deduce che sia il Tribunale sia la Corte d’appello avrebbero accordato la ripetizione d’indebito, senza che la Leotta avesse formulato la relativa domanda e quindi assume che il giudice di secondo grado, in tesi, avrebbe dovuto essere investito della relativa eccezione, senza tuttavia che ciò risultasse dalla sentenza impugnata, o dalle indicazioni del Costa. 2.b) Invero, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez.

L, n.15367 del 4 luglio 2014; Sez. 6-5, n. 5344 del 4 marzo 2013). 3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la violazione degli artt. 1321, 1322, 1350, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375,1418, 1655, 2033 2697, 2727, 2729 c.c. 115 e 116 c.p.c., sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il mero disconoscimento della scrittura privata non avrebbe comportato il superamento dell’onere della prova gravante sulla Leotta, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c.

Il motivo è inammissibile. 3.a) E’ pur vero che, una volta proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio (Sez. 3 n. 14428 del 26 maggio 2021; Sez. 1, n. 20522 del 3 agosto 2018). 3.b) Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha affermato che l’esborso di € 15.200 “per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, anticipandoli al sig.

Costa, risulta provato non solo dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, ma altresì dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste escusso sig. [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, dalle confessorie dichiarazioni rese in proposito dallo stesso sig.

Costa in sede di interrogatorio formale (ud. 23.03.2010)”. 3.c) In tal modo, la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.d) È perciò inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Alla statuizione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4173/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 681/2021depositata il 03/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Locri – sez. distaccata di Siderno, domandando il trasferimento ex art.2932 c.c. di un immobile promessole in vendita da controparte in [OSCURATO:PERSONA], dicendosi disposta ad offrire banco judicis quanto fosse accertato ancora dovuto a suo carico. In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva il richiesto trasferimento, previa la corresponsione dell’importo di € 31.020. A seguito di rituale impugnazione del Costa, e nella resistenza della Leotta, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. Il giudice di secondo grado affermava che il contratto era sottoposto ad una condizione (la concessione del mutuo per il pagamento del prezzo) che non era meramente potestativa, sicché non avrebbe potuto inficiare la validità del negozio. Inoltre, il mancato pagamento del saldo non avrebbe potuto reputarsi dirimente, giacché il Costa non aveva adempiuto al suo impegno di completare i lavori alla data prevista. Contro la predetta sentenza (n. 681/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1355, 1358, 1359, 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che gli eventi cumulativi e bilaterali, dedotti come condizione sospensiva potestativa mista, avrebbero riguardato la concessione del mutuo “che sarà richiesto dalla parte venditrice ed accollato dalla parte acquirente”. La condizione sospensiva sarebbe insomma stata bilaterale e l’impegno della Leotta contestuale, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1359 c.c., perché entrambe le parti avrebbero avuto interesse all’avveramento della condizione. Il motivo è inammissibile. 1.a) La sentenza impugnata, dopo aver escluso la ricorrenza di una condizione meramente potestativa, riconoscendo che la realizzazione dell’evento dedotto non dipendeva solo dalla mera volontà del promittente venditore ma anche da terzi elementi, ha applicato alla fattispecie l’ipotesi normativa di cui all’art. 1359 c.c. (avveramento della condizione). 1.b) Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la condizione "potestativa mista" - il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale (Sez. 2, n. 25085 del 22 agosto 2022; Sez. 2, n. 29641 del 28 dicembre 2020; Sez. 2, n. 23014 del 14 dicembre 2012). In tal modo, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., la censura si pone in contrasto con un consolidato indirizzo della Suprema Corte, senza che il ricorrente offra elementi idonei a mutare il predetto orientamento. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 112 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] giammai avrebbe azionato una domanda di ripetizione d’indebito per la somma di € 15.200, mentre i giudici di secondo grado avrebbero ignorato il contratto di appalto per lavori di straordinaria manutenzione, definito dalle parti per fatti concludenti ed in parte pagato dalla stessa committente, per i lavori di straordinaria manutenzione. Il motivo è inammissibile. 2.a) Il ricorrente deduce che sia il Tribunale sia la Corte d’appello avrebbero accordato la ripetizione d’indebito, senza che la Leotta avesse formulato la relativa domanda e quindi assume che il giudice di secondo grado, in tesi, avrebbe dovuto essere investito della relativa eccezione, senza tuttavia che ciò risultasse dalla sentenza impugnata, o dalle indicazioni del Costa. 2.b) Invero, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. L, n.15367 del 4 luglio 2014; Sez. 6-5, n. 5344 del 4 marzo 2013). 3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la violazione degli artt. 1321, 1322, 1350, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375,1418, 1655, 2033 2697, 2727, 2729 c.c. 115 e 116 c.p.c., sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il mero disconoscimento della scrittura privata non avrebbe comportato il superamento dell’onere della prova gravante sulla Leotta, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. Il motivo è inammissibile. 3.a) E’ pur vero che, una volta proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio (Sez. 3 n. 14428 del 26 maggio 2021; Sez. 1, n. 20522 del 3 agosto 2018). 3.b) Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha affermato che l’esborso di € 15.200 “per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, anticipandoli al sig. Costa, risulta provato non solo dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, ma altresì dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste escusso sig. [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, dalle confessorie dichiarazioni rese in proposito dallo stesso sig. Costa in sede di interrogatorio formale (ud. 23.03.2010)”. 3.c) In tal modo, la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.d) È perciò inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla statuizione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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