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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09573/2026

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difeso dall’avvocatodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.2157/2019 depositata il 16/05/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimentodel primo motivo di ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Campagna angolo Via delle Foppe diCavenago di Brianza ha proposto ricorso articolato in quattro motiviavverso la sentenza n. 2157/2019 della Corte d’appello di Milano,pubblicata il 16 maggio 2019.Non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IliaAloise.La Corte d’appello di Milano, riformando integralmente la sentenzaresa in primo grado dal Tribunale di Monza n. 2743/2017, ha respintola domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condannadei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere ilmotore di un condizionatore d’aria apposto dai convenuti sullafacciata esterna del fabbricato condominiale.

I giudici di secondogrado hanno affermato che l’asserzione contenuta nella sentenza delTribunale di Monza, secondo cui il manufatto apposto dai signoriAloise “spicca sia per le rilevanti dimensioni sia per il suo aspettocromatico”, non trovava riscontro nelle fotografie prodotte dalCondominio, ritenute dalla Corte d’appello “di non agevole fruibilitàvisiva” (“in bianco e nero”, ed una completamente oscura), mentre,invece, dalle fotografie esibite dai convenuti, le dimensioni del motoredel condizionatore sembravano “non imponenti”.

La Corte di Milanoha aggiunto che: il manufatto oggetto di causa è stato apposto “nonsu bene comune, bensì in fregio e all’interno della finestra, protettada grata”, “bene individuale del condomino”; non trova applicazionel’art. 5 del Regolamento condominiale, non riferibile ai “beniindividuali del singolo condomino”; dal medesimo materialefotografico prodotto risultava che, accanto alla finestra di proprietàAloise, si trovano “finestre di altri immobili dove sono stati appostimanufatti assolutamente analoghi, quando non di maggioridimensioni”.2 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ha depositato memoria in relazione alla pubblica udienza inizialmentefissata per il 10 aprile 2025 il Pubblico Ministero in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perl’accoglimento del primo motivo di ricorso.MOITVI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.

“in relazione allamancata applicazione di delibere condominiali”.Vengono richiamate le allegate delibere assembleari dell’11 aprile2006 e del 27 aprile 2012, con le quali i condomini avevano stabilitoche “i condizionatori andranno installati esclusivamente all'interno deibalconi".

Il ricorrente espone quindi che è “incontestato il fatto chel'unità esterna in questione sia stata posta in violazione delle suddettedelibere e cioè al di fuori di un balcone, sulla facciata esterna”.

Sievidenzia che al riguardo i convenuti si erano difesi obiettando chetali delibere, invocate dal Condominio già in citazione, nulladisponevano quanto alla installazione dei condizionatori per iproprietari di appartamenti privi di balconi, come appunto è l’unitàimmobiliare di proprietà [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce poiche il condizionatore apposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] “non è affattocollocato all'interno di una finestra ma sulla facciata esterna esporgente dalla stessa”.Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento allemedesime circostanze esposte nel primo motivo.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1137 c.c. e 345 c.p.c., non avendo mai i convenuti chiestola declaratoria di nullità delle menzionate delibere assembleari edovendosi altrimenti intendere come inammissibile domanda nuovaquella formulata solo nel giudizio d’appello.3 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.

“in relazione alla collocazionedell'apparecchio oggetto di causa e di altri di pertinenza di altricondomini”.

La censura illustra quanto emergerebbe dalle riproduzionifotografiche, desumendo: che i convenuti hanno installato sullafacciata esterna dell'edificio, e non su un balcone o in un vanofinestra, il motore esterno di un impianto di condizionamento; che glialtri condomini hanno invece installato le unità esterne degli impiantidi condizionamento o dentro i rispettivi balconi o nel vano delleproprie finestre.2.- Il primo, secondo ed il quarto motivo di ricorso possonoesaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione dei profiliaffrontati.2.1. - Va premesso che tali censure non possono essere accolte nellaparte in cui invocano da questa Corte un rinnovato apprezzamentodelle prove (nella specie, delle riproduzioni fotografiche dello stato deiluoghi), spettando ai giudici del merito individuare le fonti del proprioconvincimento e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione.

Per il tramite della censuradi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente nonpuò chiedere in questo giudizio di legittimità che si proceda ad unaccesso diretto generalizzato agli atti e ad una loro diversadelibazione inferenziale.Altrimenti, queste censure si reputano ammissibili ove criticano laverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio della collocazione dei condizionatori per cui è causa,trattandosi di uno dei punti controversi sui quali la sentenza d’appelloha avuto a pronunciare (Cass. Sez.

Un. n. 5792 del 2024).3. – Deve considerarsi che il muro perimetrale comune di un edificioin condominio ha non solo la funzione primaria di sostegno dello4 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026stabile, ma anche quella, accessoria e secondaria, di appoggio di tubi,fili, condutture, impianti, insegne pubblicitarie, ecc., eventualmenteanche al servizio soltanto di una singola proprietà esclusiva, purchétale utilizzazione sia contenuta entro i limiti di cui all'art 1102 c.c.

Talilimiti consistono, com’è noto, nella possibilità di “farne parimenti uso”per gli altri partecipanti, nella non alterazione della “destinazione”,nonché, ritraendoli dall’art. 1120 c.c. (giacché non può consentirsinell’uso singolo della cosa comune ciò che nemmeno è consentito aqualificate maggioranze assembleari dall’art. 1120 c.c.), nell’assenzadi pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, o di alterazionedel decoro architettonico.3.1. - D’altro canto, il regime legale ex art. 1102 c.c. di utilizzazioneda parte del singolo condomino delle cose comuni, tra cui rientra ilmuro perimetrale, e la tutela stessa del decoro dell’edificio, anche aifini specifici dell’appoggio di condizionatori d’aria, ben possono esseresottoposti ad una apposita disciplina dal regolamento di condominio(come anche da una cosiddetta “deliberazione-regolamento”, e cioèda una delibera che riguardi un singolo precetto ed intenda comunquefissare, per identici casi futuri, regole di comportamento per icondomini o per gli organi del condominio), coi soli divieti dimenomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti diacquisto e dalle convenzioni, oppure di introdurre una generalizzataproibizione di uso delle parti comuni, o, infine, di derogare alledisposizioni elencate dall’art. 1138, comma 4, c.c.3.2. - Fermo che è rimesso all'apprezzamento del giudice di meritol’accertamento se una modifica delle parti comuni, compiuta diiniziativa di un singolo condomino (e quindi a sue spese), pregiudichi,o meno, la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato, ovveroleda il diritto all'uso e al godimento ad opera degli altri partecipanti,più volte questa Corte, sempre in base ai principi appena richiamati,5 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026ha deciso proprio cause inerenti alla installazione di condizionatorinelle parti comuni degli edifici condominiali (ad esempio, Cass. n.17975 del 2024; n. 20985 del 2014; n. 12343 del 2003).

Vengonocertamente in rilievo le dimensioni, più o meno ridotte dei manufatti;le caratteristiche specifiche dell’impianto e le modalità con cui essoviene posizionato; la preesistenza di impianti analoghi al servizio dialtri appartamenti; l’eventuale esistenza di norme regolamentari circal’uso della facciata comune o la tutela del decoro dell’edificio ai finispecifici (art. 1138, comma 1, c.c.).

Si tratta, evidentemente, diaccertamenti anche tipicamente di natura tecnica, che perciò, diregola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio confunzione "percipiente".3.3. - Non cambia molto allorché i condizionatori siano apposti nonsulla facciata comune dell’edificio, me nella parte corrispondente agliappartamenti di proprietà esclusiva, ove si trovano finestre o balconiaggettanti, giacché si applica in tal caso l’art. 1122 c.c., il qualeparimenti impedisce che nell'unità immobiliare di sua proprietà ilcondomino esegua opere che rechino danno alle parti comuni, ovverodeterminino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoroarchitettonico dell'edificio (si veda, indicativamente, Cass. n. 2743 del2005).4. - A fronte di tali complesse operazioni di verifica da compiere per ilgiudice del merito (dimensioni e caratteristiche specifichedell’impianto, modalità di posizionamento, preesistenza di impiantianaloghi, esistenza di norme regolamentari sul punto), la Corted’appello di Milano ha respinto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] ad osservare che le “rilevanti dimensioni” e l’”aspettocromatico” del condizionatore d’aria apposto dagli [OSCURATO:PERSONA], ravvisati dalTribunale di Monza, non trovassero riscontro nelle fotografie prodottedal Condominio, peraltro risultanti “di non agevole fruibilità visiva”,6 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026sembrando, piuttosto, tali dimensioni “non imponenti”, e trovandosivicino, sempre in base alle fotografie, “finestre di altri immobili dovesono stati apposti manufatti assolutamente analoghi, quando non dimaggiori dimensioni”.Così, chiamata a valutare la legittimità del manufatto, sotto il profilodella sua inserzione in una parte comune, oppure in una proprietàesclusiva, e quindi se risultassero violate le disposizioni di cui,rispettivamente, all’art. 1102 c.c. o all’art. 1122 c.c., la Corted’appello, riducendo la propria indagine alle sole risultanze delleriproduzioni fotografiche, non ha verificato, in particolare, qualeincidenza potessero svolgere le norme circa l’uso delle parti comuni eper la tutela del decoro dell’edificio, e nel dettaglio quelle inerentiproprio alla installazione dei condizionatori, stabilite nelledeliberazioni assembleari pur menzionate a pagina 5 della sentenza.4.1. - Si osserva, da ultimo, che, perché un ‹‹fatto›› possa dirsidavvero insindacabilmente esaminato dal giudice del meritonell’esercizio del ‹‹suo prudente apprezzamento››, e così affermarsiche resta sottratta al controllo di legittimità la ‹‹affidabilità dellaconclusione del giudizio di fatto››, non basta che quel giudice abbiapreso in considerazione una delle tante risultanze probatorie che diquel fatto dimostrano l’esistenza o l’inesistenza, ove alcuna o alcunedelle emergenze istruttorie pretermesse fornisca una versione diversache, all’esito di una valutazione combinata e comparata, possaagevolmente apparire logicamente confermata da un grado piùelevato di attendibilità.5. – Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso vanno perciòaccolti, nei sensi di cui in motivazione, restando assorbito il terzomotivo, il quale rimane per l’effetto privo di immediata rilevanzadecisoria.7 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Consegue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti dellecensure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, la quale procederà a nuovo esame della causa,uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine allespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso,dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata neilimiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avvocatodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.2157/2019 depositata il 16/05/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimentodel primo motivo di ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Campagna angolo Via delle Foppe diCavenago di Brianza ha proposto ricorso articolato in quattro motiviavverso la sentenza n. 2157/2019 della Corte d’appello di Milano,pubblicata il 16 maggio 2019.Non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IliaAloise.La Corte d’appello di Milano, riformando integralmente la sentenzaresa in primo grado dal Tribunale di Monza n. 2743/2017, ha respintola domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condannadei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere ilmotore di un condizionatore d’aria apposto dai convenuti sullafacciata esterna del fabbricato condominiale. I giudici di secondogrado hanno affermato che l’asserzione contenuta nella sentenza delTribunale di Monza, secondo cui il manufatto apposto dai signoriAloise “spicca sia per le rilevanti dimensioni sia per il suo aspettocromatico”, non trovava riscontro nelle fotografie prodotte dalCondominio, ritenute dalla Corte d’appello “di non agevole fruibilitàvisiva” (“in bianco e nero”, ed una completamente oscura), mentre,invece, dalle fotografie esibite dai convenuti, le dimensioni del motoredel condizionatore sembravano “non imponenti”. La Corte di Milanoha aggiunto che: il manufatto oggetto di causa è stato apposto “nonsu bene comune, bensì in fregio e all’interno della finestra, protettada grata”, “bene individuale del condomino”; non trova applicazionel’art. 5 del Regolamento condominiale, non riferibile ai “beniindividuali del singolo condomino”; dal medesimo materialefotografico prodotto risultava che, accanto alla finestra di proprietàAloise, si trovano “finestre di altri immobili dove sono stati appostimanufatti assolutamente analoghi, quando non di maggioridimensioni”.2 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ha depositato memoria in relazione alla pubblica udienza inizialmentefissata per il 10 aprile 2025 il Pubblico Ministero in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perl’accoglimento del primo motivo di ricorso.MOITVI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. “in relazione allamancata applicazione di delibere condominiali”.Vengono richiamate le allegate delibere assembleari dell’11 aprile2006 e del 27 aprile 2012, con le quali i condomini avevano stabilitoche “i condizionatori andranno installati esclusivamente all'interno deibalconi". Il ricorrente espone quindi che è “incontestato il fatto chel'unità esterna in questione sia stata posta in violazione delle suddettedelibere e cioè al di fuori di un balcone, sulla facciata esterna”. Sievidenzia che al riguardo i convenuti si erano difesi obiettando chetali delibere, invocate dal Condominio già in citazione, nulladisponevano quanto alla installazione dei condizionatori per iproprietari di appartamenti privi di balconi, come appunto è l’unitàimmobiliare di proprietà [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce poiche il condizionatore apposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] “non è affattocollocato all'interno di una finestra ma sulla facciata esterna esporgente dalla stessa”.Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento allemedesime circostanze esposte nel primo motivo.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1137 c.c. e 345 c.p.c., non avendo mai i convenuti chiestola declaratoria di nullità delle menzionate delibere assembleari edovendosi altrimenti intendere come inammissibile domanda nuovaquella formulata solo nel giudizio d’appello.3 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. “in relazione alla collocazionedell'apparecchio oggetto di causa e di altri di pertinenza di altricondomini”. La censura illustra quanto emergerebbe dalle riproduzionifotografiche, desumendo: che i convenuti hanno installato sullafacciata esterna dell'edificio, e non su un balcone o in un vanofinestra, il motore esterno di un impianto di condizionamento; che glialtri condomini hanno invece installato le unità esterne degli impiantidi condizionamento o dentro i rispettivi balconi o nel vano delleproprie finestre.2.- Il primo, secondo ed il quarto motivo di ricorso possonoesaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione dei profiliaffrontati.2.1. - Va premesso che tali censure non possono essere accolte nellaparte in cui invocano da questa Corte un rinnovato apprezzamentodelle prove (nella specie, delle riproduzioni fotografiche dello stato deiluoghi), spettando ai giudici del merito individuare le fonti del proprioconvincimento e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione. Per il tramite della censuradi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente nonpuò chiedere in questo giudizio di legittimità che si proceda ad unaccesso diretto generalizzato agli atti e ad una loro diversadelibazione inferenziale.Altrimenti, queste censure si reputano ammissibili ove criticano laverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio della collocazione dei condizionatori per cui è causa,trattandosi di uno dei punti controversi sui quali la sentenza d’appelloha avuto a pronunciare (Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024).3. – Deve considerarsi che il muro perimetrale comune di un edificioin condominio ha non solo la funzione primaria di sostegno dello4 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026stabile, ma anche quella, accessoria e secondaria, di appoggio di tubi,fili, condutture, impianti, insegne pubblicitarie, ecc., eventualmenteanche al servizio soltanto di una singola proprietà esclusiva, purchétale utilizzazione sia contenuta entro i limiti di cui all'art 1102 c.c. Talilimiti consistono, com’è noto, nella possibilità di “farne parimenti uso”per gli altri partecipanti, nella non alterazione della “destinazione”,nonché, ritraendoli dall’art. 1120 c.c. (giacché non può consentirsinell’uso singolo della cosa comune ciò che nemmeno è consentito aqualificate maggioranze assembleari dall’art. 1120 c.c.), nell’assenzadi pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, o di alterazionedel decoro architettonico.3.1. - D’altro canto, il regime legale ex art. 1102 c.c. di utilizzazioneda parte del singolo condomino delle cose comuni, tra cui rientra ilmuro perimetrale, e la tutela stessa del decoro dell’edificio, anche aifini specifici dell’appoggio di condizionatori d’aria, ben possono esseresottoposti ad una apposita disciplina dal regolamento di condominio(come anche da una cosiddetta “deliberazione-regolamento”, e cioèda una delibera che riguardi un singolo precetto ed intenda comunquefissare, per identici casi futuri, regole di comportamento per icondomini o per gli organi del condominio), coi soli divieti dimenomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti diacquisto e dalle convenzioni, oppure di introdurre una generalizzataproibizione di uso delle parti comuni, o, infine, di derogare alledisposizioni elencate dall’art. 1138, comma 4, c.c.3.2. - Fermo che è rimesso all'apprezzamento del giudice di meritol’accertamento se una modifica delle parti comuni, compiuta diiniziativa di un singolo condomino (e quindi a sue spese), pregiudichi,o meno, la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato, ovveroleda il diritto all'uso e al godimento ad opera degli altri partecipanti,più volte questa Corte, sempre in base ai principi appena richiamati,5 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026ha deciso proprio cause inerenti alla installazione di condizionatorinelle parti comuni degli edifici condominiali (ad esempio, Cass. n.17975 del 2024; n. 20985 del 2014; n. 12343 del 2003). Vengonocertamente in rilievo le dimensioni, più o meno ridotte dei manufatti;le caratteristiche specifiche dell’impianto e le modalità con cui essoviene posizionato; la preesistenza di impianti analoghi al servizio dialtri appartamenti; l’eventuale esistenza di norme regolamentari circal’uso della facciata comune o la tutela del decoro dell’edificio ai finispecifici (art. 1138, comma 1, c.c.). Si tratta, evidentemente, diaccertamenti anche tipicamente di natura tecnica, che perciò, diregola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio confunzione "percipiente".3.3. - Non cambia molto allorché i condizionatori siano apposti nonsulla facciata comune dell’edificio, me nella parte corrispondente agliappartamenti di proprietà esclusiva, ove si trovano finestre o balconiaggettanti, giacché si applica in tal caso l’art. 1122 c.c., il qualeparimenti impedisce che nell'unità immobiliare di sua proprietà ilcondomino esegua opere che rechino danno alle parti comuni, ovverodeterminino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoroarchitettonico dell'edificio (si veda, indicativamente, Cass. n. 2743 del2005).4. - A fronte di tali complesse operazioni di verifica da compiere per ilgiudice del merito (dimensioni e caratteristiche specifichedell’impianto, modalità di posizionamento, preesistenza di impiantianaloghi, esistenza di norme regolamentari sul punto), la Corted’appello di Milano ha respinto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] ad osservare che le “rilevanti dimensioni” e l’”aspettocromatico” del condizionatore d’aria apposto dagli [OSCURATO:PERSONA], ravvisati dalTribunale di Monza, non trovassero riscontro nelle fotografie prodottedal Condominio, peraltro risultanti “di non agevole fruibilità visiva”,6 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026sembrando, piuttosto, tali dimensioni “non imponenti”, e trovandosivicino, sempre in base alle fotografie, “finestre di altri immobili dovesono stati apposti manufatti assolutamente analoghi, quando non dimaggiori dimensioni”.Così, chiamata a valutare la legittimità del manufatto, sotto il profilodella sua inserzione in una parte comune, oppure in una proprietàesclusiva, e quindi se risultassero violate le disposizioni di cui,rispettivamente, all’art. 1102 c.c. o all’art. 1122 c.c., la Corted’appello, riducendo la propria indagine alle sole risultanze delleriproduzioni fotografiche, non ha verificato, in particolare, qualeincidenza potessero svolgere le norme circa l’uso delle parti comuni eper la tutela del decoro dell’edificio, e nel dettaglio quelle inerentiproprio alla installazione dei condizionatori, stabilite nelledeliberazioni assembleari pur menzionate a pagina 5 della sentenza.4.1. - Si osserva, da ultimo, che, perché un ‹‹fatto›› possa dirsidavvero insindacabilmente esaminato dal giudice del meritonell’esercizio del ‹‹suo prudente apprezzamento››, e così affermarsiche resta sottratta al controllo di legittimità la ‹‹affidabilità dellaconclusione del giudizio di fatto››, non basta che quel giudice abbiapreso in considerazione una delle tante risultanze probatorie che diquel fatto dimostrano l’esistenza o l’inesistenza, ove alcuna o alcunedelle emergenze istruttorie pretermesse fornisca una versione diversache, all’esito di una valutazione combinata e comparata, possaagevolmente apparire logicamente confermata da un grado piùelevato di attendibilità.5. – Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso vanno perciòaccolti, nei sensi di cui in motivazione, restando assorbito il terzomotivo, il quale rimane per l’effetto privo di immediata rilevanzadecisoria.7 di 8Numero registro generale 24112/2019Numero sezionale 2531/2025Numero di raccolta generale 9573/2026Data pubblicazione 14/04/2026Consegue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti dellecensure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, la quale procederà a nuovo esame della causa,uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine allespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso,dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata neilimiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI8 di 8
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