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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37325/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 50.000 di multa in relazione a diversi episodi riguardanti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Con atto successivo, a mezzo dei difensori muniti di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.

Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 50.000 di multa in relazione a diversi episodi riguardanti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Con atto successivo, a mezzo dei difensori muniti di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est.
Sentenza Cassazione n. 37325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris