CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 28551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Ancona. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA] Francesco e disposto, ex art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 416 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Pesaro. 2. In data 18/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha tempestivamente emesso ordinanza con la quale ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 18/10/2021.4. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen; il provvedimento cautelare genetico è nullo per carenza assoluta di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Ancona si è limitato ad utilizzare clausole di stile e frasi apodittiche senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto che l'ordinanza applicativa sia adeguatamente motivata in ordine all'iter logico giuridico posto a base del nuovo titolo cautelare emesso ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto una doglianza già espressa in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Ancona. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, senza confrontarsi con le valutazioni determinanti per la formazione del convincimento del riesame. 2. Ciò premesso va ribadito che, in materia di misure cautelari, l'art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (vedi Sez. 5, ord. n. 23781/2010, Guardino; Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557 - 01). E ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che - va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01) condivisa dal Collegio, secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. L'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa da giudice incompetente ben può essere assimilata ad una ordinanza divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito; a riguardo, questa Corte ha da tempo affermato il principio per il quale «in tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3 è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, Mitrica, Rv. 238816). 3. Nel caso in esame il Tribunale del Riesame ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione; i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Ancona, con la motivazione per relationem di cui si è detto, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il percorso argomentativo sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari non è inesistente nè apodittico, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Brescia, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata innanzi al Tribunale del Riesame. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda al