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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 32521/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11437-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto n. 2441 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo- sitato il 31/10/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]- kov, proponevano ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Milano per chiedere il ristoro del pregiudizio da durata irragionevole ex lege n. 89/2001, in relazione all’eccesiva durata di una controversia previ- denziale intentata dai ricorrenti e definita in Cassazione con ordi- nanza di inammissibilità del ricorso promosso dai ricorrenti avverso la sentenza d’appello loro sfavorevole.

Il Consigliere designato presso la Corte d’Appello adita rigettava il ricorso ritenendo che nella causa presupposta gli istanti avessero agito nella consapevolezza originaria o sopravvenuta dell’infondatezza delle proprie domande e la Corte d’Appello, in se- de di opposizione rigettava l’impugnazione dei ricorrenti.

A tal fine osservava che non era ostativo al rigetto il fatto che il giudice che aveva deciso la causa presupposta non avesse a sua volta ravvisato la responsabilità ex art. 96 c.p.c., ben potendo il giudice della causa di equa riparazione procedere ad un’autonoma valutazione circa la condotta processuale del richiedente.

Nella fattispecie emergeva che gli opponenti avevano richiesto all’INPS dei ratei di pensione della vecchiaia, di spettanza del loro dante causa, con cinque separati ricorsi, poi riuniti, attuando in tal modo un abusivo frazionamento del credito, sebbene si trattasse di ratei relativi tutti ad annualità già passate.

Inoltre si ravvisava la mala fede anche nella circostanza che i ricor- renti, consapevoli della necessità di dover fornire la dimostrazione della qualità di eredi del soggetto che aveva maturato il diritto di credito azionato, avevano falsamente affermato di aver prodotto la certificazione necessaria già dinanzi al Tribunale, laddove invece la Corte d’Appello nella causa presupposta aveva ritenuto che vi fos- sero gravi presunzioni per ritenere che in realtà il documento non fosse mai stato prodotto, pervenendo quindi al rigetto del gravame.

Ne derivava che era corretta la valutazione del decreto opposto se- condo cui gli istanti avessero agito sin dall’inizio e poi proseguito 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 ben consapevoli dell’inconsistenza delle proprie pretese, il che Numero sezionale 9075/2021Numero di raccolta generale 32521/2021 escludeva il diritto al ristoro del pregiudizio lamentato.

Data pubblicazione 08/11/2021 Per la cassazione di questo decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da me- morie.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 ritenendo che la decisione della Corte d’Appello sia irrazionale ed illogica sia in merito al riconosci- mento di un frazionamento abusivo del credito (che ove anche rea- lizzato avrebbe dovuto essere sanzionato con la sola rigorosa rego- lamentazione delle spese di lite), sia in ordine alle circostanza atti- nenti alla dimostrazione della qualità di erede, in quanto con il ri- corso per cassazione a suo tempo proposto, si era inteso proprio contestare l’affermazione del giudice di appello secondo cui non ri- sultava essere stata prodotta la certificazione attestante la qualità di eredi dei ricorrenti.

Il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio che costituisce orientamento di questa Corte quel- lo secondo cui (cfr. Cass. n. 24190/2017) l'indennizzo per irragio- nevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'e- lenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla l. n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit., che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali.

Tale valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuo- vo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né, ove svolta d'ufficio, è censu- rabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., es- 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 sendo, al contrario, doverosa, in quanto relativa ad un requisito Numero sezionale 9075/2021Numero di raccolta generale 32521/2021 negativo dell'esistenza del diritto (conf.

Cass. n. 595/2019).Data pubblicazione 08/11/2021 Né la valutazione di temerarietà della controversia è preclusa al giudice della domanda di equo indennizzo in assenza di una con- danna per responsabilità processuale aggravata nel giudizio pre- supposto, posto che (Cass. n. 9100/2016) l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, auto- nomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, pe- raltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (conf.

Cass. n. 21131/2015).

La decisione gravata, nell’esercizio di tale potere, con motivazione connotata da logicità e coerenza, ha ritenuto che i ricorrenti nella causa presupposta avessero provveduto ad un abusivo fraziona- mento del credito, avendo per l’appunto depositato cinque autono- mi ricorsi per richiedere cinque diversi ratei di pensione, relativi a diverse annualità e ciò sebbene alla data del deposito dei ricorsi il soggetto beneficiario delle prestazioni fosse già deceduto.

Trattasi di valutazione che, oltre che insindacabile, in quanto impli- cante evidentemente un apprezzamento di fatto, trova il conforto della costante giurisprudenza di questa Corte che, anche con le precisazioni dettate da Cass.

S.U. n. 4090/2017, rispetto a quanto a suo tempo affermato da Cass.

S.U. n. 23726/2007, ha ribadito che non è consentito al creditore di una determinata somma di de- naro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimen- to, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusi- va utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase Numero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il princi- pio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizza- zione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pre- tesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordi- namento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo in- teresse sostanziale (conf.

Cass. n. 17019/2018; Cass. n. 4702/2015).

Né rileva che il giudice della causa presupposta abbia disatteso per altre ragioni le domande proposte senza rilevare l’improcedibilità derivante dall’abusivo frazionamento del credito, occorrendo invece avere in considerazione l’autonoma valutazione di temerarietà della domanda demandata ai sensi dell’art. 2 co. 2 quinquies al giudice dell’equa riparazione.

Analoghe considerazioni vanno poi svolte quanto alla diversa causa individuata per ravvisare la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell’infondatezza della propria domanda, posto che la valutazione dei giudice di appello, secondo cui i ricorrenti, benché consci della necessità di documentare la propria qualità di eredi del creditore, avvedutisi della mancata produzione della relativa certificazione in primo grado, avessero in mala fede cercato di far apparire una produzione già avvenuta in primo grado, risulta ormai non più con- testabile, atteso che la sentenza de qua è passata in giudicato stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione promosso avverso la stessa, e costituendo una evidente valutazio- ne di merito quella secondo cui tale condotta sarebbe espressiva di mala fede delle parti.

Il ricorso deve pertanto essere disatteso.

Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di atti- vità difensiva da parte dell’intimato.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf.

Cass.

S.U. n. 4315/2020). 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 PQM Numero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11437-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto n. 2441 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo- sitato il 31/10/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]- kov, proponevano ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Milano per chiedere il ristoro del pregiudizio da durata irragionevole ex lege n. 89/2001, in relazione all’eccesiva durata di una controversia previ- denziale intentata dai ricorrenti e definita in Cassazione con ordi- nanza di inammissibilità del ricorso promosso dai ricorrenti avverso la sentenza d’appello loro sfavorevole. Il Consigliere designato presso la Corte d’Appello adita rigettava il ricorso ritenendo che nella causa presupposta gli istanti avessero agito nella consapevolezza originaria o sopravvenuta dell’infondatezza delle proprie domande e la Corte d’Appello, in se- de di opposizione rigettava l’impugnazione dei ricorrenti. A tal fine osservava che non era ostativo al rigetto il fatto che il giudice che aveva deciso la causa presupposta non avesse a sua volta ravvisato la responsabilità ex art. 96 c.p.c., ben potendo il giudice della causa di equa riparazione procedere ad un’autonoma valutazione circa la condotta processuale del richiedente. Nella fattispecie emergeva che gli opponenti avevano richiesto all’INPS dei ratei di pensione della vecchiaia, di spettanza del loro dante causa, con cinque separati ricorsi, poi riuniti, attuando in tal modo un abusivo frazionamento del credito, sebbene si trattasse di ratei relativi tutti ad annualità già passate. Inoltre si ravvisava la mala fede anche nella circostanza che i ricor- renti, consapevoli della necessità di dover fornire la dimostrazione della qualità di eredi del soggetto che aveva maturato il diritto di credito azionato, avevano falsamente affermato di aver prodotto la certificazione necessaria già dinanzi al Tribunale, laddove invece la Corte d’Appello nella causa presupposta aveva ritenuto che vi fos- sero gravi presunzioni per ritenere che in realtà il documento non fosse mai stato prodotto, pervenendo quindi al rigetto del gravame. Ne derivava che era corretta la valutazione del decreto opposto se- condo cui gli istanti avessero agito sin dall’inizio e poi proseguito 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 ben consapevoli dell’inconsistenza delle proprie pretese, il che Numero sezionale 9075/2021Numero di raccolta generale 32521/2021 escludeva il diritto al ristoro del pregiudizio lamentato. Data pubblicazione 08/11/2021 Per la cassazione di questo decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da me- morie. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 ritenendo che la decisione della Corte d’Appello sia irrazionale ed illogica sia in merito al riconosci- mento di un frazionamento abusivo del credito (che ove anche rea- lizzato avrebbe dovuto essere sanzionato con la sola rigorosa rego- lamentazione delle spese di lite), sia in ordine alle circostanza atti- nenti alla dimostrazione della qualità di erede, in quanto con il ri- corso per cassazione a suo tempo proposto, si era inteso proprio contestare l’affermazione del giudice di appello secondo cui non ri- sultava essere stata prodotta la certificazione attestante la qualità di eredi dei ricorrenti. Il ricorso è infondato. Rileva il Collegio che costituisce orientamento di questa Corte quel- lo secondo cui (cfr. Cass. n. 24190/2017) l'indennizzo per irragio- nevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'e- lenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla l. n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit., che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuo- vo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né, ove svolta d'ufficio, è censu- rabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., es- 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 sendo, al contrario, doverosa, in quanto relativa ad un requisito Numero sezionale 9075/2021Numero di raccolta generale 32521/2021 negativo dell'esistenza del diritto (conf. Cass. n. 595/2019).Data pubblicazione 08/11/2021 Né la valutazione di temerarietà della controversia è preclusa al giudice della domanda di equo indennizzo in assenza di una con- danna per responsabilità processuale aggravata nel giudizio pre- supposto, posto che (Cass. n. 9100/2016) l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, auto- nomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, pe- raltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (conf. Cass. n. 21131/2015). La decisione gravata, nell’esercizio di tale potere, con motivazione connotata da logicità e coerenza, ha ritenuto che i ricorrenti nella causa presupposta avessero provveduto ad un abusivo fraziona- mento del credito, avendo per l’appunto depositato cinque autono- mi ricorsi per richiedere cinque diversi ratei di pensione, relativi a diverse annualità e ciò sebbene alla data del deposito dei ricorsi il soggetto beneficiario delle prestazioni fosse già deceduto. Trattasi di valutazione che, oltre che insindacabile, in quanto impli- cante evidentemente un apprezzamento di fatto, trova il conforto della costante giurisprudenza di questa Corte che, anche con le precisazioni dettate da Cass. S.U. n. 4090/2017, rispetto a quanto a suo tempo affermato da Cass. S.U. n. 23726/2007, ha ribadito che non è consentito al creditore di una determinata somma di de- naro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimen- to, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusi- va utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase Numero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il princi- pio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizza- zione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pre- tesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordi- namento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo in- teresse sostanziale (conf. Cass. n. 17019/2018; Cass. n. 4702/2015). Né rileva che il giudice della causa presupposta abbia disatteso per altre ragioni le domande proposte senza rilevare l’improcedibilità derivante dall’abusivo frazionamento del credito, occorrendo invece avere in considerazione l’autonoma valutazione di temerarietà della domanda demandata ai sensi dell’art. 2 co. 2 quinquies al giudice dell’equa riparazione. Analoghe considerazioni vanno poi svolte quanto alla diversa causa individuata per ravvisare la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell’infondatezza della propria domanda, posto che la valutazione dei giudice di appello, secondo cui i ricorrenti, benché consci della necessità di documentare la propria qualità di eredi del creditore, avvedutisi della mancata produzione della relativa certificazione in primo grado, avessero in mala fede cercato di far apparire una produzione già avvenuta in primo grado, risulta ormai non più con- testabile, atteso che la sentenza de qua è passata in giudicato stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione promosso avverso la stessa, e costituendo una evidente valutazio- ne di merito quella secondo cui tale condotta sarebbe espressiva di mala fede delle parti. Il ricorso deve pertanto essere disatteso. Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di atti- vità difensiva da parte dell’intimato. Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020). 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11437/2020 Numero sezionale 9075/2021 PQM Numero di raccolta generale 32521/2021Data pubblicazione 08/11/2021 Rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i
Decreto Cassazione n. 32521/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris