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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 40335/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; [A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e la memoria del Ministero dell'Economia e delle Fir anze [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Reg lo C: alabria ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta d ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione della libertà pe onal e sofferta dal 22 agosto 2014 al 29 novembre 2019, in relazione al processo s bitc a seguito della contestazione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.

Da ques a accusa [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 23 n vernOre 2017, pronunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5489 del 2 o

19. ..a misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tr bunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi della pa ecir azione di Nesci a un sodalizio - la "locale di Frauenfeld" - considerato artiOlaziDne della 'ndrangheta in territorio svizzero.

2. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, la Corte di cassazione, pronunciando la sentenza di annullamento senza rinvio non ave a criticato la sentenza impugnata in punto di accertamento del fatto che Nesci osse in effetti affiliato alla "locale di Frauenfeld" e che vi svolgesse funzioni di rilievo; neppure aveva escluso che quella "locale" fosse una articolazione della ' drar gheta in territorio svizzero.

Si era ritenuto, però, che il reato di cui all'art. 41 bis cod.pen. fosse configurabile, anche con riferimento alle articolazioni territoriar di i. na mafia storica, solo quando tali articolazioni si fossero avvalse, nel teri itorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico-funzionale con la casa-madre e abbiano peso in quel territorio la "fama criminale" ereditata dalla casa-madre.

Pertanto si è concluso che, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. non citenda essere applicata perché il collegamento con la casa-madre, pur esiste te, non era riconoscibile all'esterno, ma si esauriva all'interno della associazi ne s ul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione (Sez. , sertenza n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913, con la quale qu sta Corte di legittimità ha sostenuto "che un raccordo con la casa-madre non def nito ;u1 piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd.

"int -ma corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno dell nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo de la capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico".3.

I giudici della riparazione hanno sottolineato che la stessa entEnza della Corte di cassazione aveva confermato l'accertamento in fatto, second o cui: - [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della `ndran heta residenti in Svizzera; era titolare di una "carica di 'ndrangheta" (mastr i dis; )onente); prendeva parte a rituali di affiliazione; partecipava alle riunioni che si tenevano in Frauenfeld; imponeva o comunque suggeriva linee di azione a col •ro che erano presenti a quelle riunioni; - tale comportamento non è stato smentito nel giudizio di cognizi ne e ha avuto un ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare; - la sentenza di annullamento è stata pronunciata, pur esse do provate le condotte sopra descritte, perché la "locale di Frauenfeld" non si era oncretamente avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico di qt.el paese, della forza di intimidazione propria della associazione di cui all'art. 41 bis (òd.pen.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici della riparazione hann nuto che Nesci avesse dato causa con dolo o colpa grave alla privazion dei a libertà personale e che ciò ostasse all'accoglimento dell'istanza.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordina za i: i rigetto, deducendo, con l'unico motivo, si sensi dell'art. 606, comm. 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 314, commi 1 e 2, cod.proc.pe ., v zio della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di condizio i os:.ative al riconoscimento dell'equo indennizzo.

La difesa, lamentando che l'ordinanza impugnata non si sareb e confrontata con le argomentazioni a sostegno della domanda e con la succe siva memoria depositata nelle more dell'udienza di trattazione, osserva che i giudici della cognizione non avrebbero adeguatamente valorizzato il fatto che la entenza della Corte di cassazione non aveva escluso la partecipazione del ricorren e al ;odalizio, ma che si potesse ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell'alved dell'art. 416 bis cod.pen.

In altri termini, era stato irrevocabilmente ccer:ato che l'associazione della quale Nesci faceva parte non era una associ ziond di tipo mafioso, in quanto carente l'esternazione della capacità di inti idaz one che caratterizza il reato associativo di tipo mafioso.

Il difensore del ricorrente sottolinea: - che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto c e, a origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato;Lv - che l'ingiustizia della detenzione subita consegue a un 3 errata interpretazione della norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo dell'istante.

Secondo la difesa, già prima dell'applicazione dell'ordinanz C2Atelare il panorama giurisprudenziale era consolidato nel senso di escludere la poss.; bilità che organizzazioni come quella di cui Nesci, faceva parte potessero es ere licondotte nell'alveo dell'art. 416 bis c.p.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di CiEssazione, infatti, nel procedimento a carico dell'imputato e di altro, ritenuti af siliati alla medesima "locale", aveva escluso che fosse necessaria la rimessione el ri :orso alle Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l'orientamento interpretat vo secondo il quale l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso i mplica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua sistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, "ma attuale, eff attiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la vol ntà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti".

La difesa sottolinea che I giudice della cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo e sec e ndo grado si attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cau elare fu prima applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, erchE Nesci fu ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenz di I,?gittimità ha poi rieonosciuto, non presentava i crismi dell'associazione mafiosa.

5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chie4nclo il rigetto del ricorso.

Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale d llo l':tato con memoria in data 4 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso deduce la grave carenza ed illogicità della mot'vazione, perché non si sarebbe dovuto procedere all'accertamento della condotti: colposa ostativa, trattandosi di ipotesi per la quale il diritto è riconosciuto a prescindere dall'accertamento della insussistenza della condotta ostativa medesi a, in quanto era stato accertato che le condizioni legittimanti la misura cautelare ifettilvano ab origine ed a tale accertamento il giudice della cognizione era perven to s illa base dei medesimi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela

2. La deduzione integra un mutamento inammissibile dell'ori mar a causa petendi della domanda di riparazione per ingiusta detenzione .

3. E' opportuno ricordare che la sentenza impugnata, senza procedere ad una esplicita qualificazione della domanda, la quale pure non aveva spe ificat) a quale delle ipotesi previste dall'art. 314 cod.proc.pen. intendesse riferirsi, ha negato il diritto alla riparazione in quanto l'imputato aveva dato causa con colpa grave all'ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare.

4. La giurisprudenza di legittimità (vd., tra le altre, Sez. 4 n. 151'; 8 del 21 marzo 2021) ha ormai consolidato nei seguenti termini il quadro in erpntativo in materia.

L'art. 314 c.p.p. contempla due distinte ipotesi di riparazione.

La prev sione del comma 1, concreta la cd. ingiustizia sostanziale, che ricorre (nella di Tiensione strettamente testuale, ampliata dal diritto vivente) allorquando ha ubito custodia cautelare colui che è poi stato prosciolto con sentenza irrevocabile ercl-é il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, e sempre che non abbia dati o cc ncorso a dar causa alla custodia per dolo o colpa grave.

5. In tal ipotesi, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patit vi a )1Dia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, c n p ìrticolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o mac: -oscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornIE indo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é ince nsurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/ 0/2i02, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 22642 del 21/0 3/20 .7 - dep. 09/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

6. E' noto che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice de e viElutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua ricon iucibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore conci zionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "de enzione" (...) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si ris Ive solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spet:ando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da conClurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla arte (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 2036 8).

7. Ciò posto, pure deve rilevarsi che spetta al giudice di merit la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritt fatta valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

Tuttavia, il giu ice el merito ha non solo l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiv mo.ivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica (ed il mancato a solv mento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è ensi.rabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma il per metr) entro il quale egli conduce la propria analisi non può che essere quell i gi2 definito nell'accertamento condotto nel procedimento "principale", con la cons gue Iza che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi al giudice del processo, mentre può rivalutare ai fini dell'accertamento del diritto all a ripiirazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici cl El merito (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 - dep. 14/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247867).

8. Una seconda fattispecie, disciplinata al successivo comma 2, iitroduce la cd. ingiustizia formale.

Essa si concreta allorquando ricorre del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottatO o rrantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli a rtt. 2 73 e 280 cod.proc.pen.; tale illegittimità deve essere stata accertata on :lecisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il qua e non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, solle itato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4 -, Sentenz a n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). 9.Va rimarcato che nell'ambito della cd. ingiustizia formale la irco!;tanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o Colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'eq a ric arazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; ma t le q leratività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causai che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'ins ssist?.nza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avve ga s alla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedime kì to cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, Sent nza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01).

10. Pertanto è evidente la profonda diversità delle due fatti!;pecie in considerazione, del percorso logico-giuridico che il giudice della riparazione é chiamato a delineare per pervenire alla valutazione dell'istanza Da ci der va che le ipotesi delineate dai due commi in esame non costituiscono una fatti pecie unica, di talché la domanda proposta genericamente per l'una o per l'altra fa tispele debba essere valutata dal giudice, d'ufficio, sotto entrambe le possibili prosp ttazi D ni.

11. Inoltre, la fattispecie di ingiustizia formale che, per essere cara :terizzata dall'assenza ab origine dei presupposti di legittimità, non richiede 'acce rta mento della condotta ostativa, si fonda - alla stregua dell'interpretazione co solid3ta sopra ricordata- su una causa petendi specifica, la cui prospettazione on ra le parte di specifiche allegazioni, anche relative alle concrete vicende processuali.

12. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sottolinea o c'e nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una proc dura inerente ad interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per r gioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, una volta fi sati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l'azione esperita, non è consentito, né a la parte, nel difetto di consenso o d'acquiescenza dell'altra, né al giudice d'uffi io, n todificare la "causa petendi", senza che il controinteressato sia stato post in grado di interloquire al riguardo.

13. Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento dell ricliesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", qu le l'ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (così Sez. 4, n. 1514 dei 17/12/1992, dep. 1993, Malentacchi.

Rv. 1 408:E; Sez. 4, n. 21167 del 2023, Nicchiniello, Rv. 284689-02).

14. Ricondotte le doglianze al reale oggetto devoluto al giucl ce della riparazione, ovvero ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale ex art. 14 o. 1 cod. proc. pen., va evidenziato che il giudice della riparazione ha motiv to in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto e su tali aspetti è m nifetamente infondato il rilievo di vizio della motivazione denunciato dal ricorr nte.

E' stato sottolineato, in particolare: - che egli intervenne e partecipò alla riunione di 'ndrangheta del 27:2.2011 in cui Rocco -Cirillo fece un brindisi e recitò formule per battezzare la sgcietà di 'ndrangheta di Frauenfeld, dipendente dalla "casa madre" del "locale i Fa )rizia", il cui capo locale era rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] , a !;ua volta subordinato a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi al Crimine.

Inoltre, p rteciDò anche alle riunioni del 30.1.2011, del 29.10.2011 e del 23. 1.2011, tutte cara terizzate dall'osservanza di un rituale che manifestava la sussistenza del vincilo afsociativo tra i partecipanti; - che la figura del ricorrente, caratterizzata dall'ambizione di est ndere i confini del "locale" di Frauenfeld, venne in luce in relazione all'insorgenza proplenni tra "locali" in territorio tedesco e svizzero, poiché in tale contesto i terc)rse una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] (posto all'apice del "locale" di Fab izia, ial quale dipendevano i "locali" svizzeri e tedeschi) e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo riferiva di un incontro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e con i fr telli vlirnmo e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a dirimere la questione in atto tra Singen e Fraumfeld; in tal senso, quanto al rapporto con il Primerano, deponevano i con enuti di altra conversazione intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]; - che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come rilevato anche dalla Corte di cassazione, aveva affermato, nel corso di una conversazione captata, che la " )cale" di Frauenfeld era un mero distaccamento estero della "locale" di Fab izia e che fu avvicinato dal titolare di una impresa di autolinee al fine di interce ere presso il titolare di una impresa concorrente per un allineamento dei prezzi raticati per il trasporto di persone sulla tratta Svizzera-Calabria; - che il Nesci, seppure legalmente, deteneva armi che ostentò nel :orso del litigio intercorso con [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle mire espansionisti he di Antonio sulla locale di Singen. 15.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato c e, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intend rsi ci )losa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all inder nizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta rolta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fa tuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anch la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedime to riDaratorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di eperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allar e so :iale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela dell comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/199 dep il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637); poiché inoltre, la nozione di colpa s datéi dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla iparzizione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopi a negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o nor e diciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibil , rEgione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] che si sostanzi nell'adozione di un e rovv?.dimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esso.

E' stato pure affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiu ta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volont riamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervent de l'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o ego 3menti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedib le nE gione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un rovv Aimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esse (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

16. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi princi i di diritto.

Ha valutato le condotte su indicate e le ha ritenute gravemente colpose •ercl- é idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una c(mpagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione lel reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Tali argomentazioni non possono essere contrastate - come f il ricorrente sottolineando che, all'esito del giudizio di cognizione, nelle condotte al n iedesimo poste in essere non sono stati ravvisati estremi di reato.

Ed invero, non /è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a sus itarE allarme perché sintomatiche della partecipazione ad una associazione criminale.

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha contestato di aver tenuto le con e otte descritte dalla Corte territoriale.

Non ha contestato, dunque, di aver intrattenut rap DOrti con esponenti della 'ndrangheta calabrese e di aver adottato rituali ti 11 ici ci questa associazione.

17. Non vale ad 'escludere il carattere gravemente colposo di que te condotte la circostanza che vi sia stato un mutamento nella giurisprudenza di legi tinnitì quanto alla possibilità di ritenere integrato il reato associativo pur senza l'es erior zzazione del c.d. metodo mafioso.

La regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una cond tta ,,olta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che valutata dal giucice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza sia tale d creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudi?:iaria.

In questa prospettiva, ben può essere valutato gravemente colposo un ci mportamento che, pur non integrando estremi di reato, sia gravemente negligente • imprudente e determini una situazione tale da costituire una non voluta, ma preve ibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'ad zionis di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata rev ca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

18. In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente r corso, questa Corte di legittimità ha sottolineato che "diversi orientamenti interpret tivi, 3pecie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra lo i, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al g udice di disporre la misura cautelare, senza per cìò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull'orientamento opposto, il riconoscimento d I di .itto alla riparazione" (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, Albanese, Rv. 2 4648, pag. 9 della motivazione).

A tale condivisibile osservazione si deve a giungere che l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicazione di un filttispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato c mpo tamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria uale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, esser co .isiderato gravemente imprudente.

19. .

In definitiva, essendo incentrato su asseriti vizi applicativi ri ollegabili solo ad ipotesi di restrizione personale formalmente ingiusta, laddove la fiittispecie concretamente introdotta è evidentemente sussumibile nella divers ipotesi della ingiustizia sostanziale, sulla quale si è correttamente svolto il giudizi di merito, il ricorso finisce per introdurre in modo inammissibile nel presen e giudizio di legittimità aspetti estranei all'ambito del giudizio di merito al cui intern o è s:ata resa la decisione impugnata.

20. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor -ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stes ;o abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione d ella :ausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute in a plicezione del principio secondo il quale la liquidazione delle spese processali riferitili al a fase di legittimità non è dovuta, nel caso in cui la parte non abbia fornito al un contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del icorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugna ione proposti (principio enunciato con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, da Sez.

U, n. 877 del 14/07/20 2, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; [A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e la memoria del Ministero dell'Economia e delle Fir anze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Reg lo C: alabria ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta d ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione della libertà pe onal e sofferta dal 22 agosto 2014 al 29 novembre 2019, in relazione al processo s bitc a seguito della contestazione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. Da ques a accusa [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 23 n vernOre 2017, pronunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5489 del 2 o 19. ..a misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tr bunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi della pa ecir azione di Nesci a un sodalizio - la "locale di Frauenfeld" - considerato artiOlaziDne della 'ndrangheta in territorio svizzero. 2. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, la Corte di cassazione, pronunciando la sentenza di annullamento senza rinvio non ave a criticato la sentenza impugnata in punto di accertamento del fatto che Nesci osse in effetti affiliato alla "locale di Frauenfeld" e che vi svolgesse funzioni di rilievo; neppure aveva escluso che quella "locale" fosse una articolazione della ' drar gheta in territorio svizzero. Si era ritenuto, però, che il reato di cui all'art. 41 bis cod.pen. fosse configurabile, anche con riferimento alle articolazioni territoriar di i. na mafia storica, solo quando tali articolazioni si fossero avvalse, nel teri itorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico-funzionale con la casa-madre e abbiano peso in quel territorio la "fama criminale" ereditata dalla casa-madre. Pertanto si è concluso che, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. non citenda essere applicata perché il collegamento con la casa-madre, pur esiste te, non era riconoscibile all'esterno, ma si esauriva all'interno della associazi ne s ul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione (Sez. , sertenza n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913, con la quale qu sta Corte di legittimità ha sostenuto "che un raccordo con la casa-madre non def nito ;u1 piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd. "int -ma corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno dell nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo de la capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico".3. I giudici della riparazione hanno sottolineato che la stessa entEnza della Corte di cassazione aveva confermato l'accertamento in fatto, second o cui: - [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della `ndran heta residenti in Svizzera; era titolare di una "carica di 'ndrangheta" (mastr i dis; )onente); prendeva parte a rituali di affiliazione; partecipava alle riunioni che si tenevano in Frauenfeld; imponeva o comunque suggeriva linee di azione a col •ro che erano presenti a quelle riunioni; - tale comportamento non è stato smentito nel giudizio di cognizi ne e ha avuto un ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare; - la sentenza di annullamento è stata pronunciata, pur esse do provate le condotte sopra descritte, perché la "locale di Frauenfeld" non si era oncretamente avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico di qt.el paese, della forza di intimidazione propria della associazione di cui all'art. 41 bis (òd.pen. Sulla base di tali considerazioni, i giudici della riparazione hann nuto che Nesci avesse dato causa con dolo o colpa grave alla privazion dei a libertà personale e che ciò ostasse all'accoglimento dell'istanza. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordina za i: i rigetto, deducendo, con l'unico motivo, si sensi dell'art. 606, comm. 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 314, commi 1 e 2, cod.proc.pe ., v zio della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di condizio i os:.ative al riconoscimento dell'equo indennizzo. La difesa, lamentando che l'ordinanza impugnata non si sareb e confrontata con le argomentazioni a sostegno della domanda e con la succe siva memoria depositata nelle more dell'udienza di trattazione, osserva che i giudici della cognizione non avrebbero adeguatamente valorizzato il fatto che la entenza della Corte di cassazione non aveva escluso la partecipazione del ricorren e al ;odalizio, ma che si potesse ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell'alved dell'art. 416 bis cod.pen. In altri termini, era stato irrevocabilmente ccer:ato che l'associazione della quale Nesci faceva parte non era una associ ziond di tipo mafioso, in quanto carente l'esternazione della capacità di inti idaz one che caratterizza il reato associativo di tipo mafioso. Il difensore del ricorrente sottolinea: - che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto c e, a origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato;Lv - che l'ingiustizia della detenzione subita consegue a un 3 errata interpretazione della norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo dell'istante. Secondo la difesa, già prima dell'applicazione dell'ordinanz C2Atelare il panorama giurisprudenziale era consolidato nel senso di escludere la poss.; bilità che organizzazioni come quella di cui Nesci, faceva parte potessero es ere licondotte nell'alveo dell'art. 416 bis c.p. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di CiEssazione, infatti, nel procedimento a carico dell'imputato e di altro, ritenuti af siliati alla medesima "locale", aveva escluso che fosse necessaria la rimessione el ri :orso alle Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l'orientamento interpretat vo secondo il quale l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso i mplica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua sistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, "ma attuale, eff attiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la vol ntà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti". La difesa sottolinea che I giudice della cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo e sec e ndo grado si attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cau elare fu prima applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, erchE Nesci fu ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenz di I,?gittimità ha poi rieonosciuto, non presentava i crismi dell'associazione mafiosa. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chie4nclo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale d llo l':tato con memoria in data 4 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso deduce la grave carenza ed illogicità della mot'vazione, perché non si sarebbe dovuto procedere all'accertamento della condotti: colposa ostativa, trattandosi di ipotesi per la quale il diritto è riconosciuto a prescindere dall'accertamento della insussistenza della condotta ostativa medesi a, in quanto era stato accertato che le condizioni legittimanti la misura cautelare ifettilvano ab origine ed a tale accertamento il giudice della cognizione era perven to s illa base dei medesimi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela 2. La deduzione integra un mutamento inammissibile dell'ori mar a causa petendi della domanda di riparazione per ingiusta detenzione . 3. E' opportuno ricordare che la sentenza impugnata, senza procedere ad una esplicita qualificazione della domanda, la quale pure non aveva spe ificat) a quale delle ipotesi previste dall'art. 314 cod.proc.pen. intendesse riferirsi, ha negato il diritto alla riparazione in quanto l'imputato aveva dato causa con colpa grave all'ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare. 4. La giurisprudenza di legittimità (vd., tra le altre, Sez. 4 n. 151'; 8 del 21 marzo 2021) ha ormai consolidato nei seguenti termini il quadro in erpntativo in materia. L'art. 314 c.p.p. contempla due distinte ipotesi di riparazione. La prev sione del comma 1, concreta la cd. ingiustizia sostanziale, che ricorre (nella di Tiensione strettamente testuale, ampliata dal diritto vivente) allorquando ha ubito custodia cautelare colui che è poi stato prosciolto con sentenza irrevocabile ercl-é il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, e sempre che non abbia dati o cc ncorso a dar causa alla custodia per dolo o colpa grave. 5. In tal ipotesi, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patit vi a )1Dia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, c n p ìrticolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o mac: -oscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornIE indo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é ince nsurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/ 0/2i02, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 22642 del 21/0 3/20 .7 - dep. 09/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 6. E' noto che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice de e viElutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua ricon iucibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore conci zionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "de enzione" (...) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si ris Ive solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spet:ando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da conClurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla arte (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 2036 8). 7. Ciò posto, pure deve rilevarsi che spetta al giudice di merit la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritt fatta valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Tuttavia, il giu ice el merito ha non solo l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiv mo.ivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica (ed il mancato a solv mento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è ensi.rabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma il per metr) entro il quale egli conduce la propria analisi non può che essere quell i gi2 definito nell'accertamento condotto nel procedimento "principale", con la cons gue Iza che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi al giudice del processo, mentre può rivalutare ai fini dell'accertamento del diritto all a ripiirazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici cl El merito (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 - dep. 14/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247867). 8. Una seconda fattispecie, disciplinata al successivo comma 2, iitroduce la cd. ingiustizia formale. Essa si concreta allorquando ricorre del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottatO o rrantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli a rtt. 2 73 e 280 cod.proc.pen.; tale illegittimità deve essere stata accertata on :lecisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il qua e non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, solle itato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4 -, Sentenz a n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). 9.Va rimarcato che nell'ambito della cd. ingiustizia formale la irco!;tanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o Colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'eq a ric arazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; ma t le q leratività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causai che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'ins ssist?.nza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avve ga s alla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedime kì to cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, Sent nza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01). 10. Pertanto è evidente la profonda diversità delle due fatti!;pecie in considerazione, del percorso logico-giuridico che il giudice della riparazione é chiamato a delineare per pervenire alla valutazione dell'istanza Da ci der va che le ipotesi delineate dai due commi in esame non costituiscono una fatti pecie unica, di talché la domanda proposta genericamente per l'una o per l'altra fa tispele debba essere valutata dal giudice, d'ufficio, sotto entrambe le possibili prosp ttazi D ni. 11. Inoltre, la fattispecie di ingiustizia formale che, per essere cara :terizzata dall'assenza ab origine dei presupposti di legittimità, non richiede 'acce rta mento della condotta ostativa, si fonda - alla stregua dell'interpretazione co solid3ta sopra ricordata- su una causa petendi specifica, la cui prospettazione on ra le parte di specifiche allegazioni, anche relative alle concrete vicende processuali. 12. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sottolinea o c'e nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una proc dura inerente ad interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per r gioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, una volta fi sati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l'azione esperita, non è consentito, né a la parte, nel difetto di consenso o d'acquiescenza dell'altra, né al giudice d'uffi io, n todificare la "causa petendi", senza che il controinteressato sia stato post in grado di interloquire al riguardo. 13. Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento dell ricliesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", qu le l'ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (così Sez. 4, n. 1514 dei 17/12/1992, dep. 1993, Malentacchi. Rv. 1 408:E; Sez. 4, n. 21167 del 2023, Nicchiniello, Rv. 284689-02). 14. Ricondotte le doglianze al reale oggetto devoluto al giucl ce della riparazione, ovvero ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale ex art. 14 o. 1 cod. proc. pen., va evidenziato che il giudice della riparazione ha motiv to in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto e su tali aspetti è m nifetamente infondato il rilievo di vizio della motivazione denunciato dal ricorr nte. E' stato sottolineato, in particolare: - che egli intervenne e partecipò alla riunione di 'ndrangheta del 27:2.2011 in cui Rocco -Cirillo fece un brindisi e recitò formule per battezzare la sgcietà di 'ndrangheta di Frauenfeld, dipendente dalla "casa madre" del "locale i Fa )rizia", il cui capo locale era rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] , a !;ua volta subordinato a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi al Crimine. Inoltre, p rteciDò anche alle riunioni del 30.1.2011, del 29.10.2011 e del 23. 1.2011, tutte cara terizzate dall'osservanza di un rituale che manifestava la sussistenza del vincilo afsociativo tra i partecipanti; - che la figura del ricorrente, caratterizzata dall'ambizione di est ndere i confini del "locale" di Frauenfeld, venne in luce in relazione all'insorgenza proplenni tra "locali" in territorio tedesco e svizzero, poiché in tale contesto i terc)rse una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] (posto all'apice del "locale" di Fab izia, ial quale dipendevano i "locali" svizzeri e tedeschi) e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo riferiva di un incontro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e con i fr telli vlirnmo e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a dirimere la questione in atto tra Singen e Fraumfeld; in tal senso, quanto al rapporto con il Primerano, deponevano i con enuti di altra conversazione intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]; - che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come rilevato anche dalla Corte di cassazione, aveva affermato, nel corso di una conversazione captata, che la " )cale" di Frauenfeld era un mero distaccamento estero della "locale" di Fab izia e che fu avvicinato dal titolare di una impresa di autolinee al fine di interce ere presso il titolare di una impresa concorrente per un allineamento dei prezzi raticati per il trasporto di persone sulla tratta Svizzera-Calabria; - che il Nesci, seppure legalmente, deteneva armi che ostentò nel :orso del litigio intercorso con [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle mire espansionisti he di Antonio sulla locale di Singen. 15. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato c e, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intend rsi ci )losa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all inder nizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta rolta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fa tuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anch la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedime to riDaratorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di eperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allar e so :iale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela dell comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/199 dep il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637); poiché inoltre, la nozione di colpa s datéi dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla iparzizione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopi a negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o nor e diciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibil , rEgione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] che si sostanzi nell'adozione di un e rovv?.dimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esso. E' stato pure affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiu ta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volont riamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervent de l'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o ego 3menti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedib le nE gione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un rovv Aimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esse (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 16. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi princi i di diritto. Ha valutato le condotte su indicate e le ha ritenute gravemente colpose •ercl- é idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una c(mpagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione lel reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Tali argomentazioni non possono essere contrastate - come f il ricorrente sottolineando che, all'esito del giudizio di cognizione, nelle condotte al n iedesimo poste in essere non sono stati ravvisati estremi di reato. Ed invero, non /è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a sus itarE allarme perché sintomatiche della partecipazione ad una associazione criminale. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha contestato di aver tenuto le con e otte descritte dalla Corte territoriale. Non ha contestato, dunque, di aver intrattenut rap DOrti con esponenti della 'ndrangheta calabrese e di aver adottato rituali ti 11 ici ci questa associazione. 17. Non vale ad 'escludere il carattere gravemente colposo di que te condotte la circostanza che vi sia stato un mutamento nella giurisprudenza di legi tinnitì quanto alla possibilità di ritenere integrato il reato associativo pur senza l'es erior zzazione del c.d. metodo mafioso. La regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una cond tta ,,olta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che valutata dal giucice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza sia tale d creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudi?:iaria. In questa prospettiva, ben può essere valutato gravemente colposo un ci mportamento che, pur non integrando estremi di reato, sia gravemente negligente • imprudente e determini una situazione tale da costituire una non voluta, ma preve ibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'ad zionis di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata rev ca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 18. In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente r corso, questa Corte di legittimità ha sottolineato che "diversi orientamenti interpret tivi, 3pecie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra lo i, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al g udice di disporre la misura cautelare, senza per cìò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull'orientamento opposto, il riconoscimento d I di .itto alla riparazione" (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, Albanese, Rv. 2 4648, pag. 9 della motivazione). A tale condivisibile osservazione si deve a giungere che l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicazione di un filttispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato c mpo tamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria uale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, esser co .isiderato gravemente imprudente. 19. . In definitiva, essendo incentrato su asseriti vizi applicativi ri ollegabili solo ad ipotesi di restrizione personale formalmente ingiusta, laddove la fiittispecie concretamente introdotta è evidentemente sussumibile nella divers ipotesi della ingiustizia sostanziale, sulla quale si è correttamente svolto il giudizi di merito, il ricorso finisce per introdurre in modo inammissibile nel presen e giudizio di legittimità aspetti estranei all'ambito del giudizio di merito al cui intern o è s:ata resa la decisione impugnata. 20. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor -ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stes ;o abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione d ella :ausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute in a plicezione del principio secondo il quale la liquidazione delle spese processali riferitili al a fase di legittimità non è dovuta, nel caso in cui la parte non abbia fornito al un contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del icorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugna ione proposti (principio enunciato con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, da Sez. U, n. 877 del 14/07/20 2, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],
Sentenza Cassazione n. 40335/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris