CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 1952
Cassazione n. 32490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ariccia il 6/11/1952 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 14/12/2004, divenuta irrevocabile il 13/1/2005, sospensione che era stata disposta con ordinanza del 16 gennaio 2018 del medesimo giudice dell'esecuzione. Nel revocare la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione il giudice dell'esecuzione ha sottolineato il tempo vanamente trascorso dalla adozione di tale provvedimento di sospensione in assenza di decisioni da parte del T.A.R. del Lazio, innanzi al quale nel 2016 era stato impugnato dal condannato il diniego del condono delle opere abusive, escludendo l'eventualità della prossima adozione di decisioni o provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione di tale ordine. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, a causa della mancata considerazione del pregiudizio statico per le parti legittime del fabbricato derivante dalla esecuzione della demolizione delle sue parti abusive, che era stato evidenziato nella relazione tecnica prodotta in allegato alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione (accolta nel 2018), nella quale era stato spiegato che la demolizione del fabbricato censito al N.C.E.U. al f. 11, n. 253, sub 502 e delle relative strutture portanti avrebbe provocato danni e pericoli per le altre strutture adiacenti e non abusive, in quanto private della collaborazione di travi e pilastri. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato una ulteriore contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa alla omessa considerazione della persistente pendenza del giudizio amministrativo relativo al diniego del condono, impugnato dal condannato innanzi al giudice amministrativo, pendenza che in occasione della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, disposta con la precedente ordinanza del 16/1/2018 del medesimo giudice dell'esecuzione, era stata giudicata rilevante, mentre con la successiva ordinanza del 16/12/2022, di revoca della sospensione, era stata considerata priva di rilevanza, stante la scarsa probabilità di esito favorevole al ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo ha nuovamente lamentato la contraddittorietà tra la decisione di sospensione dell'esecuzione della demolizione assunta dal medesimo giudice dell'esecuzione con la suddetta ordinanza del 16/1/2018, fondata anche sulla pendenza dell'impugnazione giurisdizionale avverso il diniego del condono, e la revoca di tale sospensione, fondata sulla mancata definizione del giudizio amministrativo, benché pendente dal 2016 e quindi prossimo alla trattazione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri per un nuovo esame, sottolineando la mancanza di motivazione a proposito dell'altra ragione che nel 2018 aveva determinato la sospensione dell'esecuzione della demolizione, costituita dal rischio che l'esecuzione della demolizione possa compromettere la statica di altro immobile o della porzione non abusiva del medesimo immobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Va, in premessa, ricordato che ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria, o, come nel caso in esame, della pendenza del giudizio di impugnazione avverso il relativo diniego, il giudice dell'esecuzione investito della relativa questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura o del giudizio amministrativo e, in particolare: ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo nella prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, 7/12/2011, 11149/2012; Sez. 4, 11/10/2011, n. 44035; Sez. 3, 7/7/2011, n. 36992; Sez. 3, 21/6/2011, n. 29638). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione, applicando correttamente detti criteri, ha correttamente e in modo logico escluso la persistente incompatibilità tra l'esecuzione della demolizione e la pendenza del giudizio amministrativo relativo alla impugnazione del diniego della sanatoria richiesta dal condannato Romagnoli, situazione che nel 2018 lo aveva determinato a sospendere l'esecuzione della demolizione, escludendo ora, alla luce della pendenza di tale giudizio, instaurato nel 2016, da oltre 6 anni, la possibilità di una sua rapida definizione e, con essa, la possibilità della prossima verificazione di una situazione, derivante dall'annullamento giurisdizionale del diniego del condono, incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Si tratta di considerazioni coerenti con il ricordato orientamento interpretativo, che è univoco, e che il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di merito, e cioè della possibilità della prossima verificazione di una situazione (costituita dall'annullamento del diniego del condona) incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, prospettando vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione che, in realtà, non sono intrinseci al provvedimento impugnato, ma attengono al preteso contrasto con la precedente decisione adottata dal medesimo giudice, che, però, non determina né la contraddittorietà né la manifesta illogicità della motivazione, posto che nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio consistente nella contraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni (cfr. in tale senso Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Parisi, Rv. 255417, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la decisione della Corte di appello che, sulla base dei medesimi elementi, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro e in seguito aveva accolto l'opposizione finalizzata ad ottenere la restituzione di un immobile). La diversa valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata, circa il venir mendo della rilevanza della persistente pendenza del giudizio amministrativo avverso il diniego del condono, non determina alcuna contraddittorietà né l'illogicità manifesta della motivazione di detta ordinanza, in quanto costituisce la legittima e necessaria rivalutazione, a distanza di oltre 4 anni, della situazione di fatto che nel 2018 aveva determinato la sospensione dell'esecuzione della demolizione, situazione che, non essendo mutata, ha determinato il giudice dell'esecuzione a revocare la sospensione dell'esecuzione della demolizione, con valutazione che è coerente con il ricordato orientamento interpretativo e non è sindacabile sul piano delle valutazioni di merito in questa sede di legittimità, in quanto non è fondata su considerazioni manifestamente illogiche, ossia contrarie alle regole razionali o alle massime di comune esperienza, bensì sulla logica esclusione, alla luce della pendenza del giudizio amministrativo da oltre 6 anni, della prossima adozione di atti, provvedimenti o decisioni amministrative incompatibili con l'esecuzione della demolizione. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso. 3. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata considerazione del pregiudizio statico per la parte legittima del medesimo fabbricato, cui accede quella destinata alla demolizione, è, invece, fondato. Premesso che, anche a questo proposito, non vi è alcun vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione a causa del contrasto tra la decisione impugnata e quella precedentemente adottata dal medesimo giudice dell'esecuzione (di sospensione dell'esecuzione della demolizione adottata nel 2018 anche in ragione del possibile pregiudizio statico per le opere legittime conseguente alla esecuzione della demolizione), per quanto già esposto a proposito del secondo e del terzo motivo circa l'irrilevanza, quanto alla configurabilità dei suddetti vizi della motivazione, del contrasto tra il provvedimento impugnato e altre precedenti decisioni, sia pure del medesimo giudice e in relazione, come nel caso in esame, alla medesima vicenda, tuttavia risulta fondata la doglianza circa l'omessa considerazione di quanto rappresentato dal condannato, con la memoria depositata il 10/11/2022 nel corso del procedimento di esecuzione, a proposito della impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare le parti legittime del fabbricato, che era stata una delle ragioni che avevano determinato la sospensione dell'ordine di demolizione con la precedente ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione. Va, infatti, rammentato che nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quella lecitamente realizzate, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti, non potrà che addivenirsi a una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall'intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere (cfr. Sez. 3, n. 43250 del 02/11/2022, Siano, Rv. 283736; v. anche Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013, Buia, Rv. 255891). Va aggiunto che l'impossibilità della demolizione, che autorizza l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, d,P.R. n. 380 del 2001, deve essere oggettiva e assoluta; a tal proposito, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle legittime, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell'intero edificio: evenienza, quest'ultima, che rappresenta l'unico limite a detto ripristino. Ora, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, che pure aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione anche in considerazione del possibile pregiudizio statico e strutturale che avrebbe potuto derivarne per le parti lecite del fabbricato, ha del tutto omesso, nel revocare la disposta sospensione dell'esecuzione della demolizione, di considerare tale aspetto, che pure era stato nuovamente rappresentato dal condannato, che ha depositato una memoria difensiva nel corso del procedimento di esecuzione con allegata una relazione tecnica, che, però, non risulta essere stata considerata dal giudice dell'esecuzione. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, su un aspetto che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva ritenuto rilevante quando aveva sospeso l'esecuzione della demolizione, che impone un nuovo esame riguardo alla fondatezza o meno dei rilievi sollevati dal condannato in ordine alla eseguibilità sul piano tecnico della demolizione (già considerati decisivi dal medesimo giudice).4. In accoglimento del primo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri quale giudice dell'esecuzione, che provvederà a rivalutare l'eseguibilità della demolizione, sulla scorta dei principi e criteri interpretativi ricordati e tenendo conto dei rilievi tecnici sollevati dal condannato.