CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17011/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che la prima doglianza si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; v. anche pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado); che anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, perché, con motivazioni logiche, coerenti e puntuali, sono state evidenziate le ragioni ostative al riconoscimento delle predette circostanze (cfr. pagg. 3 della 72 sentenza impugnata 4 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis