CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42886/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . R.G.N. 24509/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli 7:12=3 confermava la pronuncia di primo grado del 25 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna in assenza di prove della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e per avere ingiustificatamente negato l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile di un oltraggio ad agenti di polizia (la cui versione è stata ritenuta attendibile e riscontrata) e perché l'iniziativa di questi avesse reso del tutto gratuita e ingiustificata la reazione dell'imputato, che era risultata grave e non qualificabile come fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lier stensore [OSCURATO:PERSONA] id ErdQlrile Pierluigi i St