CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16896/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
63) [OSCURATO:PERSONA] Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 10/04/2025 dalla Corte d’Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FrancescaCostantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso diOZZELLA, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle posizionidel [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, con declaratoria diinammissibilità nel resto;uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e Vincenzo DeRosa (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso insistendo per l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10/04/2025, la Corte d’Appello di Bologna haparzialmente riformato la sentenza emessa in data 11/09/2023, dal Tribunale diParma, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – [OSCURATO:PERSONA] Enrico,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Luca erano stati condannati alla pena di giustizia inrelazione al concorso, con SABBATINO Luigi (separatamente giudicato) ed altri, inalcuni reati tributari posti in essere con riferimento ad alcune società risultateriferibili a quest’ultimo, quale amministratore di diritto ovvero – per le societàformalmente amministrate da VALEZ [OSCURATO:PERSONA] – quale amministratore didiritto o di fatto.1.1. Si tratta, in particolare, dei reati di indebita compensazione (capo 2,ascritto all’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte poste in essere per la LS GROUPs.r.l.; capo 5, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; capo 11, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in relazione allecondotte per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), di dichiarazione infedele (capo 4, ascritto alCAPASSO e al [OSCURATO:PERSONA] come sub 5), nonché di dichiarazione fraudolenta (capo 10,ascritto all’[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte per la [OSCURATO:PERSONA] GROUPs.r.l.).E’ opportuno accennare, sin d’ora, al fatto che il Tribunale di Parma avevaanche affermato la penale responsabilità di altri soggetti, sempre in concorso conil SABBATINO, in relazione agli ulteriori reati di truffa aggravata ai danni dell’INPSperpetrati attraverso alcune tra le predette società, ascritti ai capi 1 ([OSCURATO:PERSONA]),3 (A.M. [OSCURATO:PERSONA]), 6 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).Infine, il Tribunale di Parma aveva assolto – con decisione non impugnatadall’Accusa e perciò ormai irrevocabile - gli odierni ricorrenti (ed i soggetti ritenutiresponsabili dei reati sub 1 e 3) dal reato associativo contestato al capo 12, nonché– il solo [OSCURATO:PERSONA] – dal reato di usura di cui al capo 13.1.2. All’esito del giudizio di appello, la Corte bolognese – per ciò che riguardala posizione degli odierni ricorrenti - ha dichiarato estinti per intervenutaprescrizione i reati di indebita compensazione sub 2) e 5), eliminando anche laconfisca disposta per tali reati, e ha rideterminato il trattamento sanzionatoriorelativo alle residue imputazioni, confermando nel resto la sentenza impugnata.Quanto invece alle imputazioni di truffa aggravata, la Corte d’Appello hadichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando lestatuizioni civili concernenti il capo 3.2. Ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, sul motivo di appello con cui erastata prospettata la riqualificazione del capo 10) in termini di dichiarazione infedeledi cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, anziché di dichiarazione fraudolenta ex art.3 del medesimo decreto legislativo. Si censura il mero richiamo operato dalla Corted’Appello a conversazioni tra il ricorrente e il SABBATINO, concernenti i risvoltifiscali dell’operazione che quest’ultimo si accingeva a fare, da ritenersi perciò deltutto normali tra un imprenditore e chi (come l’[OSCURATO:PERSONA]) si occupava dellatrasmissione delle dichiarazioni fiscali.2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generichee al trattamento sanzionatorio. Si censura il mancato apprezzamento deglielementi positivamente valutabili ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., e la mancanzadi motivazione in ordine alla pena applicata per il residuo reato sub 10), dopo ladeclaratoria di prescrizione del delitto di indebita compensazione.2.3. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, il difensore sviluppa ilprimo motivo, osservando che la mancata riqualificazione era frutto di untravisamento delle risultanze captative, che per la difesa non erano affattoindicative della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ad una “frode strutturata”, ma solodel suo coinvolgimento, in buona fede, alla fase della registrazione contabile. Alriguardo, la difesa richiama alcune conversazioni comprovanti l’assoluta estraneitàdell’[OSCURATO:PERSONA] alla fase programmatica e decisoria, e la conseguente necessità diderubricare il reato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 4, avendo il ricorrenteassunto compiti meramente esecutivi ed avendo anzi richiesto di “sospenderetutto”, avendo avvertito profili di illegalità.3. Ricorrono per cassazione con unico atto il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, deducendo:3.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato dicui al capo 10). Si lamenta la mancanza di una adeguata risposta ai motivi diappello con cui era stata confutata l’inesistenza del credito IVA di cui la [OSCURATO:PERSONA] era divenuta titolare – riportandolo nella dichiarazione IVA del 28/02/2017- in conseguenza dell’acquisto di un ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].: motivicon cui si era inteso contrastare i rilievi del Tribunale in ordine sia alla mancanzadi una precedente dichiarazione IVA della [OSCURATO:SOCIETA], e di asseverazione delcredito con visto di conformità, sia al difetto di logica commerciale nell’operazionedi acquisto posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia inoltre lamanifesta illogicità degli ulteriori argomenti svolti dalla Corte territoriale, che hadisatteso in termini apodittici la diversa ricostruzione imperniata sulle dichiarazionidel teste ESPOSITO, amministratore della cedente: ricostruzione che aveva datoconto anche delle reali ragioni della presenza di un fittizio credito vantato dallaS.E. SOCIETA’ COOPERATIVA nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], ma che era stataillegittimamente disattesa per le sue connotazioni “labiali”, risolvendosi l’assuntodella Corte in una non consentita inversione dell’onere della prova.3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità delPORTA per il reato di cui al capo 10). Si lamenta l’introduzione, nella sentenzaimpugnata, di un ruolo del [OSCURATO:PERSONA] di suggeritore dell’operazione (presente all’attonotarile) mai emersi in primo grado, in assenza di elementi idonei a comprovareun ruolo diverso da quello ammesso dallo stesso ricorrente (quello di cooperarecon il SABBATINO nell’acquisizione di una nota di credito funzionale alla“cancellazione” del debito fittizio della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della S.E.). Ladifesa ripercorre i motivi di appello e le risultanze fondanti le censure, lamentandola mancata risposta da parte della Corte territoriale e sottolineando l’inesistenzadi elementi – comunque non indicati in sentenza - idonei a comprovare un ruolodi suggeritore dell’operazione al SABBATINO (travisamento deducibile per la“novità” dell’attribuzione di tale ruolo al ricorrente), oltre che la sua presenzaall’atto notarile (peraltro in contrasto con le dichiarazioni del notaio POLIZIO, cheaveva affermato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA]). Analoghe censure vengono svoltecon riferimento agli assegni che, secondo la Corte d’Appello, il SABBATINOavrebbe emesso per remunerare il [OSCURATO:PERSONA] per l’illecita operazione. Si censura ilcarattere congetturale delle considerazioni svolte in sentenza con riferimento alleintercettazioni richiamate al riguardo.3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di indebita compensazione di cui al capo 11). Si censura la mancanza diadeguata risposta a quanto dedotto in appello in ordine: alla estraneità del [OSCURATO:PERSONA]– anche perché detenuto – alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; allainconferenza del rinvenimento nello studio del ricorrente delle tre fatture“incriminate”, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo il [OSCURATO:PERSONA] iniziato aseguire la contabilità della KL dopo la detenzione; al fatto che il credito fittizio,parzialmente compensato con gli F24 presentati dal [OSCURATO:PERSONA], recava l’asseverazionedi altro professionista, con cui il ricorrente non aveva avuto alcun rapporto; allairrilevanza della dichiarazione valorizzata dalla Corte territoriale rispettoall’affermata consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della inesistenza del creditoportato in compensazione; alla circostanza, peraltro decisiva, per cui il PORTAaveva presentato, nel periodo compreso tra il marzo e il giugno 2017,esclusivamente cinque F24 per un totale di credito IVA utilizzato pari a Euro2.412,46, con conseguente mancato superamento della soglia di punibilità anchetenendo conto dei modelli F24 presentati, nel medesimo arco temporale, da altroprofessionista. Il difensore sviluppa ciascuno dei profili indicati, evidenziando tral’altro che la KL era stata costituita due giorni prima della detenzione del [OSCURATO:PERSONA],e che i richiami alle intercettazioni costituivano mera riproduzione di quantoapoditticamente ritenuto in primo grado sulla base del fatto che, al momentodell’emissione delle fatture, la KL non era ancora attiva perché il trasferimento deidipendenti in suo favore non era ancora stato disposto.3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna delCAPASSO e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 4). Si censura la sentenza peraver ignorato i rilievi difensivi basati sull’insufficienza del riferimento allo“spesometro” e sulla ritenuta affidabilità dei dati da esso evincibili, peraltro maiintegrati con indagini mirate sulle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] (lacuna non addebitabile ai ricorrenti, che nemmeno avevanopresentato la dichiarazione incriminata, né avevano curato all’epoca la contabilitàdella società, a meno di non voler operare una inammissibile inversione dell’oneredella prova). Si evidenzia altresì che le risultanze captative non consentivano dicomprovare l’effettivo superamento delle soglie di punibilità.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutaresponsabilità a titolo di concorso. Si lamenta il mancato confronto con quantodedotto in appello circa la mancata conoscenza del contenuto della dichiarazioneinfedele, la sua mancata “integrazione” secondo i desiderata del SABBATINO,l’assenza di qualsiasi rapporto tra i ricorrenti e il commercialista che avevapresentato la dichiarazione, il consiglio dato al SABBATINO dai ricorrenti direstituire le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai vecchi titolari, incaso di mancata consegna delle scritture relative agli anni anteriori al 2016. Ladifesa sviluppa i vari aspetti di censura sottolineando l’apoditticità dell’assunto percui i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero spinto il SABBATINO ad acquisire laAM (avendo il SASSONE, precedente commercialista, affermato di essere entratoin contatto con il [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la cessione, e di non aver mai conosciuto ilCAPASSO). Si censura la valorizzazione, in chiave accusatoria: della conversazionein cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato al SABBATINO disponibilità a far integrare ladichiarazione IVA, per raggiungere l’importo desiderato da quest’ultimo; di quellain cui aveva riferito di essere stato rassicurato dal “collega di Modena” dellapresentazione della predetta dichiarazione (circostanza mai avvenuta); di quellain cui egli aveva chiarito i dubbi del SABBATINO circa possibili contestazionidell’importo da parte della Guardia di Finanza. La difesa lamenta poi il mancatoconfronto con la diversa ricostruzione difensiva secondo cui il SABBATINO sisarebbe determinato ad acquistare le quote della AM “a scatola chiusa” confidandonelle garanzie date sul credito IVA dai proprietari, che avrebbero presentato ladichiarazione con un commercialista di loro fiducia (BROCCO Francesco, con cui iricorrenti non erano in alcun modo d’accordo e che, dal canto proprio, avevadichiarato in dibattimento di non conoscerli). Si censura inoltre la valorizzazionedella conversazione tra il SABBATINO ed il [OSCURATO:PERSONA] relativa agli assegni emessidal primo, avendo i ricorrenti chiarito che – senza escludere il loro apporto diconsulenti – la loro opera era intervenuta dopo l’acquisto “a scatola chiusa” dellequote sociali da parte del SABBATINO, in cui un ruolo di mediatore era statoassunto dal SASSONE (come da lui stesso ammesso). Si lamenta ancora l’illogicitàdella motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto inattendibile laspiegazione data dal [OSCURATO:PERSONA] circa la ricezione di due dei predetti assegni dalPORTA, avvenuta per il saldo di una operazione immobiliare effettuata dalle moglidei ricorrenti. Analoghe censure vengono rivolte alla valorizzazione di un colloquiotra il SABBATINO e la compagna VALEZ relativa al fatto che il suo intendimento dipagare di meno, essendo il credito della AM inferiore a quanto pattuito, sarebbestato rivolto a coloro che si erano occupati della questione, anziché a chi avevaceduto le quote.3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confiscadisposta in relazione al capo 4). Si censura la quantificazione del profitto, operatain misura maggiore dell’imposta che, secondo gli stessi giudici di merito, sarebbestata dovuta in caso di dichiarazione veritiera, e si lamenta la mancataconsiderazione dei motivi di appello svolti sul punto, disattesi con motivazionereiterativa ed erronea, essendo il profitto del reato di dichiarazione infedeleindividuabile nel risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importievasi alla loro destinazione fiscale, a seguito del mancato pagamento dell’imposta.Dovevano perciò respingersi le conclusioni della sentenza impugnata, che avevaaggiunto, all’IVA dovuta in caso di dichiarazione fedele, l’intero credito IVAfittiziamente generato con la dichiarazione infedele, indipendentemente dal suosuccessivo utilizzo in chiave compensativa o dichiarativa.3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataapplicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Massini,sollecitata con i motivi nuovi in appello. Si lamenta la mancata considerazione diquanto dedotto in ordine alla necessità di quantificare il profitto incamerato dairicorrenti nelle somme versate dal SABBATINO ovvero – in subordine – dividereper cinque (tanti essendo i correi) il profitto del reato dichiarativo (peraltro daridurre come chiarito nel precedente motivo). In particolare, si censura lacontraddittorietà rilevabile tra la motivazione della sentenza (in linea con larichiesta subordinata) e il dispositivo, che non aveva rideterminato pro quota ilprofitto erroneamente calcolato.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (per il carattere reiterativo dellecensure, volte ad una rilettura delle risultanze in senso diverso e più favorevole),eccezion fatta per il motivo concernente la confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La non manifesta infondatezza delle censure proposte dal [OSCURATO:PERSONA] in ordineal reato di indebita compensazione di cui al capo 11) impone, in questa sede,l’annullamento senza rinvio delle statuizioni di condanna e di confisca relative atale capo.Le residue doglianze del [OSCURATO:PERSONA], e quelle proposte con i ricorsi del CAPASSOe dall’[OSCURATO:PERSONA], sono invece nel loro complesso infondate, e devono essere perciòrigettate, con conseguente condanna di tali due ultimi ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.2. Prima di esaminare le singole posizioni, è opportuno porre in evidenza, invia preliminare, che gli odierni ricorsi hanno ad oggetto una “doppia conforme” dicondanna dell’[OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], tratti a giudizio e condannatiper aver concorso con il SABBATINO (ed altri) nei reati di cui in rubrica, ascrittinella qualità di “consulenti fiscali” loro sistematicamente attribuita: e ciò siaquanto alla dichiarazione infedele ai fini IVA presentata dalla A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 4, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]),sia quanto alla dichiarazione fraudolenta presentata ai fini IVA dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 10, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA]), siaquanto alla indebita compensazione di crediti inesistenti operata dalla K.L.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 11, ascritto al [OSCURATO:PERSONA]).Pur se con atti di impugnazione aventi struttura e respiro sensibilmente diversi(il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] consta di 6 pagine, quello comune al [OSCURATO:PERSONA] e al CAPASSOdi 144), i ricorrenti hanno dedotto censure connotate da un tratto comune, unasorta di “filo rosso” imperniato proprio sulle qualità professionali da ciascunorivestite ed esplicitamente menzionate nelle rispettive contestazioni. Si intendedire che i ricorrenti hanno respinto le accuse prospettando, attraverso le variecensure dedotte, una lettura delle risultanze processuali volta a ricondurre il lorocoinvolgimento, nei vari episodi oggetto di contestazione, esclusivamente allosvolgimento di attività professionale (consulenze fiscali e/o tenuta dellacontabilità) per conto delle varie società con cui operava il SABBATINO, e adaffermare quindi la loro assoluta estraneità ad operazioni e vicende men che lecite.Si tratta di censure che – salvo quanto si dirà a proposito del capo 11), ascrittoal [OSCURATO:PERSONA] – non colgono nel segno, non solo e non tanto perché tendenti acensurare il merito delle concordi valutazioni espresse nelle sentenze di primo esecondo grado (costituenti un compendio argomentativo da valutareunitariamente, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”), quantosoprattutto perché, con tale approccio parcellizzato e, per così dire, “minimalista”- incentrato cioè sulla sola prospettiva di un ordinario apporto professionaleassicurato al SABBATINO – le difese finiscono per sottrarsi ad un adeguatoconfronto con le peculiarità della complessiva vicenda per cui è causa.2.1. Le sentenze di merito hanno ampiamente posto in rilievo, da un lato, unainesausta attività di ricerca, da parte del SABBATINO, di strumenti operativi enegoziali in grado di assicurare illecitamente, alle sue società via via succedutesi,indebiti risparmi previdenziali e fiscali: attività svolta avvalendosi di alcuniprofessionisti avvicendatisi nel corso del tempo.Oltre alle prove documentali e soprattutto captative, concernenti le condottedelittuose attribuite in concorso anche agli odierni ricorrenti (su cui cfr. infra),vengono in rilievo una serie di risultanze probatorie poste a sostegno dellacondanna in primo grado, che la Corte territoriale ha valorizzato per confermarele statuizioni civili (o comunque per escludere la sussistenza di cause di immediatoproscioglimento), relativamente ad alcune ipotesi di truffa in danno dell’INPScontestate al SABBATINO, in concorso – salvo quanto subito si accennerà rispettoal capo 2 - con gli altri professionisti che lo affiancavano all’epoca.Si fa riferimento, in primo luogo, all’applicazione dei contratti di solidarietàalle maestranze della [OSCURATO:PERSONA], in difetto dei presupposti di legge (capo 1, pag.10 segg. e 70 segg. della sentenza impugnata; il reato di cui all’art. 10-quaterd.lgs. n. 74 del 2000, contestato con riferimento alle indebite compensazioni deicrediti illegittimamente così ottenuti verso l’INPS, oggetto del capo 2 ed ascrittoanche all’[OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato estinto per prescrizione in grado di appello).Viene poi in rilievo il licenziamento della totalità di detto personale e la suacontestuale riassunzione in mobilità da parte della A.M. [OSCURATO:PERSONA](cfr. capo 3, pag. 23 segg. e 79 segg.), mentre in relazione ad una ulteriore ipotesidi truffa - imperniata sulla prospettazione all’INPS di false situazioni di malattiadel personale in forza alla [OSCURATO:PERSONA] e poi alla A.M. - vi era stata parziale condannain primo grado non impugnata in appello (cfr. capo 6). Infine, l’ulterioretrasmigrazione del personale già della [OSCURATO:PERSONA], dalla A.M. alla K.L. [OSCURATO:PERSONA],emerge dalle risultanze concernenti l’indebita compensazione di cui al capo 11),ascritta al [OSCURATO:PERSONA], sulle quali si tornerà in seguito.2.2. D’altro lato, con specifico riguardo ai reati di dichiarazione infedele edichiarazione fraudolenta ascritti agli odierni ricorrenti (sui quali si andrà ora asoffermare l’attenzione), occorre sin da subito evidenziare che i giudici di meritohanno concordemente valorizzato una serie di risultanze, soprattutto captative,ritenute idonee a comprovare una fattiva e del tutto consapevole partecipazionedegli odierni ricorrenti, subentrati ai precedenti professionisti (salvo quanto giàprecisato a proposito dell’[OSCURATO:PERSONA]), nel trasformare gli illeciti disegni delSABBATINO in iniziative concrete.Con riguardo ai criteri di valutazione cui è necessario attenersi nellavalutazione di tali risultanze, è opportuno qui richiamare i consolidati insegnamentidi questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «il contenuto di intercettazionitelefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confrontidell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senzanecessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvol'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettatesecondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024,Mascia, Rv. 286150 – 04). D’altro lato, l’elaborazione giurisprudenziale ha datempo chiarito anche che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenzaimpugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cuisi è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruireil significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fattoriferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito,censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabilio abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024,L., Rv. 286599 – 01. Cfr. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, DiMaro, Rv. 272558 – 01, secondo la quale «in sede di legittimità è possibileprospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa daquella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova,ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»).2.3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire,il compendio argomentativo desumibile dalla valutazione congiunta delle sentenzedi merito resiste ai rilievi formulati dai difensori, non solo perché questi ultimi nonhanno evidenziato travisamenti della prova connotati dalla decisività eincontestabilità qui poc’anzi ricordate, ma anche – ed anzi soprattutto – perché igiudici di primo e di secondo grado hanno superato la prospettazione difensiva,stando alla quale cui i ricorrenti si sarebbero limitati ad assistereprofessionalmente il SABBATINO, con un percorso motivazionale che appareimmune, come subito si vedrà, da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifestadeducibili in questa sede.3. Agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato, al capo 4), il reato dicui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla dichiarazione IVA per l’anno2015 della A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in concorso con il SABBATINO ela VALEZ (nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di legalerappresentante della predetta società) e con SASSONE Mario (quale tenutario dellescritture contabili).Secondo l’ipotesi accusatoria, convalidata dai giudici di merito, il carattereinfedele della dichiarazione della A.M., presentata il 13/06/2016 (le quote dellasocietà erano state acquisite dal SABBATINO, tramite la VALEZ, nel precedentemese di aprile), va individuato nella fittizietà delle poste attive e passive iviindicate, grazie alle quali era stato generato un credito IVA inesistente pari a Euro246.757,00 (credito che sarebbe stato poi parzialmente utilizzato per le indebitecompensazioni di cui al capo 5, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corted’Appello).Dalle verifiche effettuate attraverso il c.d. “spesometro”, erano invero emerse(cfr. pag. 85 della sentenza impugnata) fatture di vendita per complessivi Euro1.813.543,00 (IVA pari a Euro 398.973,00) e fatture di acquisto dai fornitori percomplessivi Euro 100.026,00 (IVA Euro 22.004,00): valori radicalmente diversi daquelli portati in dichiarazione (rispettivamente, operazioni attive per Euro1.144.943 con IVA Euro 187.991; operazioni passive per Euro 1.976.125, con IVAEuro 434.748,00), dai quali emergeva appunto un (falso) credito IVA di Euro246.757.3.1. Come già accennato nella esposizione dedicata alla sintesi dei motivi, ladifesa dei ricorrenti ha contestato anzitutto la configurabilità del reato didichiarazione infedele, per la insufficienza dei riferimenti al solo “spesometro” e lamancanza di specifiche indagini sulle scritture contabili della A.M., la cui tenutanon era imputabile ai ricorrenti: respingendo con decisione, a tale ultimoproposito, la possibilità di dar luogo ad illegittime inversioni dell’onere della prova.Inoltre, le difese hanno comunque contestato la possibilità di desumere, dallerisultanze acquisite, una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] a titolo diconcorso nel reato, dal momento che essi - del tutto estranei all’acquisizione dellaAM da parte del SABBATINO – non avevano avuto alcun rapporto con il collegache aveva presentato la dichiarazione: la loro opera di consulenti era stataprestata solo dopo l’acquisto delle quote sociali, avvenuto “a scatola chiusa” daparte del SABBATINO, e per tale attività professionale erano stati legittimamenteretribuiti.3.2. I rilievi difensivi non possono essere condivisi.3.2.1. Per ciò che riguarda le censure volte a contestare l’effettività delladiscrasia tra le indicazioni riportate in dichiarazione e quanto accertato daglioperanti, ritiene il Collegio che ogni approfondimento in ordine ai dati dello“spesometro”, alla consistenza e alla struttura della A.M., ecc., sia del tuttoultroneo, essendo emerso in termini incontrovertibili il fatto che, al momento dellapresentazione della dichiarazione IVA per il 2015 (13/06/2016), la VALEZ -compagna del SABBATINO, divenuta formalmente titolare delle quote della A.M.dal 19/04/2016 – non era entrata in possesso delle scritture contabili relative alpredetto anno di imposta. Sul punto, cfr. pag. 84 della sentenza impugnata, in cuivengono richiamati due documenti rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliaredel SABBATINO, datate febbraio 2017 (epoca in cui era stata decisa laretrocessione delle quote della A.M.): una missiva della VALEZ al precedentetitolare, esplicitamente accusato della mancata consegna dei documenti contabilie del bilancio 2015, nonché il verbale di riconsegna dei documenti contabili alnuovo amministratore da parte della VALEZ, in cui non si fa menzione dell’anno diimposta 2015.Appare allora tutt’altro che illogica la conclusione che la Corte d’Appello hatratto dalla indisponibilità dei documenti, da parte della VALEZ, al momento dellapresentazione della dichiarazione IVA: l’indicazione, in quest’ultima, di un creditodi imposta pari a Euro 246.757 “non può essere che il risultato di daticompletamente inventati e non supportati da prove documentali, il cui fine erasolo quello di creare nella contabilità aziendale uno stratagemma per non pagarele imposte dovute all’Erario” (cfr. pag. 84, cit.).3.2.2. Quanto poi al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nelladichiarazione infedele, deve osservarsi – anche a voler prescindere dallacircostanza per cui la sede della società era stata spostata presso lo studio diquest’ultimo - che i giudici di merito hanno posto in rilievo l’opera di convincimentosvolta dai due odierni ricorrenti, nei confronti del SABBATINO (orientato a porrein liquidazione la [OSCURATO:PERSONA]), circa l’opportunità di acquisire la AM per ottenereagevolazioni ed indebiti risparmi di imposta (cfr. pag. 87 della sentenzaimpugnata, pag. 97 della sentenza di primo grado). La circostanza è statacontestata dalle difese, che peraltro non hanno prospettato, con la necessariaspecificità, l’esistenza di un radicale e decisivo travisamento delle plurimeconversazioni menzionate, a tale specifico riguardo, dal Tribunale di Parma (cfr. lanota 156 alla citata pag. 97).Inoltre, ed anzi soprattutto, i giudici di merito hanno adeguatamentevalorizzato una serie di conversazioni, captate nei giorni precedenti e successivialla presentazione della dichiarazione, ritenute non comprensibili se non in otticaaccusatoria: quella secondo cui l’acquisto delle quote AM era stato funzionaleall’acquisizione di un fittizio credito IVA dell’importo di 300.000 Euro.Basti qui richiamare, tra le conversazioni anteriori alla presentazione, quella(31/05) in cui il SABBATINO si rivolge al CORDUA - ovvero al soggetto coimputatoper la truffa all’INPS correlata al licenziamento e contestuale riassunzione delpersonale [OSCURATO:PERSONA] in A.M. (capo 3, definito con sentenza dichiarativa dellaprescrizione con conferma delle statuizioni civili: cfr. supra, § 2.1.) - dicendogli“per quanto riguarda AM dovremmo avere, quindi io so che hai già parlato conLuca, un bilancio…un’asseverazione dell’Agenzia delle Entrate. Dove io vedo i300.000 Euro, perché al momento non ho visto niente” (cfr. pag. 107 dellasentenza di primo grado); il successivo giorno 9, è il [OSCURATO:PERSONA] a tranquillizzare ilSABBATINO circa il fatto che Luca “ha tutti i documenti del credito”, e che, insiemea lui, glieli avrebbe consegnati l’indomani (cfr. pag. 108).Dopo la presentazione della dichiarazione (dalla quale, come più volteaccennato, emerge un credito di Euro 246.757), il SABBATINO (conv. del 15/06)protesta vivacemente con il [OSCURATO:PERSONA] perché l’importo è “minore di 50 cartoni! Cioè,che stiamo facendo?”, ed il [OSCURATO:PERSONA] risponde “vabbe’ la facciamo…l’importante èche la facciamo integrare, non ti preoccupare” (cfr. pag. 108 della sentenzaimpugnata, in cui si dà anche atto della richiesta del SABBATINO di averealtrimenti uno sconto: “a me il discorso è semplice Luca, se resta quella cifra là,di ridurre un po’ l’importo, questo era il concetto”). Nella medesima prospettiva,è stata valorizzata la conversazione tra il SABBATINO e la VALEZ in cui il primoriferisce del proprio colloquio con Luca, dedicato appunto alla necessità di rivedereil prezzo se, invece di “3” come pattuito, si aveva “2 e mezzo” (cfr. pag. 88 dellasentenza impugnata). Sempre tra le conversazioni di poco successive allapresentazione della dichiarazione IVA, sono state valorizzate quelle in cui ilSABBATINO esterna la propria agitazione per la richiesta di documentazione echiarimenti, da parte della Guardia di Finanza, relativi ai rapporti intercorsi tra laAM (nella precedente gestione) e la società sottoposta a verifica. Il SABBATINOviene tranquillizzato sia dal [OSCURATO:PERSONA] (che gli prospetta la possibilità di risolverefacendo “una cessione di ramo d’azienda da AM ad un’altra AM e rimane semprequella là”: cfr. pag. 113 della sentenza di primo grado), sia dal [OSCURATO:PERSONA] (che siimpegna a contattare la Guardia di Finanza (cfr. pag. 112).È stata infine posta nel massimo rilievo, dai giudici di primo e secondo grado,una lunghissima conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il SABBATINO avvenuta il07/02/2017, epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto. Il colloquio (integralmentetrascritto alle pagg. 116 segg. della sentenza del Tribunale, e sintetizzato alle pag.90 segg. di quella d’appello) è risultato di assoluta rilevanza perché il [OSCURATO:PERSONA] –avvisato dal SABBATINO di una parcella ricevuta da un avvocato per attività svoltaper conto della precedente gestione della A.M. – si era dapprima dichiaratoestraneo ai problemi derivati al SABBATINO con l’acquisizione di tale società, che- a suo dire - egli avrebbe dovuto risolvere con il [OSCURATO:PERSONA] ed il SASSONE, ma dinanzialle pressanti contestazioni del SABBATINO (cfr. pag. 121: “Giusè, ma che staidicendo? Ma come con Luca e con SASSONE? Ma perché tu dove stavi, Giusè?”)finisce per cambiare atteggiamento. In particolare, quanto agli assegni emessi dalSABBATINO, chiaramente riferiti all’operazione A.M. ed in parte non ancoraincassati (assegni che il [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato presso tale MARTINI Ugo), ilCAPASSO se ne fa garante, offrendosi di coprire l’importo dei titoli e le eventualispese notarili: “Chiamo io dal notaio e dico ‘Pasqualì, per favore, quest’atto te lopago io perché Giggino SABBATINO è una persona perbene, ha avuto un bagno,si è comprato un’azienda ed ha avuto un bagno, tramite un altro mio collega chenon c’è e allora io voglio partecipare al danno causato al signor SABBATINO’, epago io l’atto al notaio” (cfr. pag. 129 della sentenza di primo grado).3.3. Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che la concordeinterpretazione delle predette risultanze, da parte dei giudici di merito, risultatutt’altro che illogica.Invero, la prospettazione di una perfetta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]– salvo che per aspetti squisitamente professionali - alle vicende di cui al capo 4),che la difesa ha riproposto anche in questa sede sulla scorta di una diversa letturadelle risultanze acquisite, risulta incompatibile con quanto concordementeevidenziato dalla “doppia conforme”.Pur essendo pacifico che il credito IVA era stato indicato in dichiarazionenonostante la totale assenza di documentazione di supporto, i “consulenti fiscali”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incredibilmente, non solo non sconsigliarono al SABBATINO diprocedere in tal senso, ma anzi, prima della presentazione della dichiarazione,riferirono o a quest’ultimo di essere in possesso – non si comprende a quale titolo- dei “documenti del credito”, che gli avrebbero consegnato a breve. Addirittura ilPORTA, dinanzi alle rimostranze del SABBATINO circa l’entità del credito IVAinferiore alle attese (“mancano 50 cartoni”), lo tranquillizzò dicendogli “vabbè lafacciamo integrare”, quasi che si trattasse delle misure di un vestito (modificabilia piacimento) e non di poste contabili. Del resto, la diretta correlazione tra l’entitàdel credito IVA e il danaro sborsato dal SABBATINO emerge con assoluta chiarezzadalle conversazioni di quest’ultimo sia con il [OSCURATO:PERSONA] che con la VALEZ.Del tutto eloquenti risultano poi le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] nel lungocolloquio con il SABBATINO durante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA], alle quali ben puòconferirsi valenza auto ed eteroaccusatoria nel senso già indicato: d’altra parte ladifesa, pur contestando tale interpretazione del colloquio, non ha in alcun modochiarito la ragione per cui il fiscalista [OSCURATO:PERSONA], anziché limitarsi a pretendere ilcompenso per l’attività professionale svolta, avrebbe dovuto farsi carico delleesposizioni debitorie del SABBATINO causate dall’acquisizione delle quote dellaAM, addirittura garantendo il mancato incasso degli assegni che il [OSCURATO:PERSONA], primadella detenzione, aveva depositato presso un terzo.Risulta allora del tutto ultroneo soffermarsi sui rilievi critici della difesa inordine ad es. alla presenza o meno degli imputati al momento dell’atto notarile diacquisizione delle quote, ovvero al mancato apprezzamento del fatto che BROCCOdell’apposizione del visto di conformità) aveva affermato in dibattimento di averricevuto una dichiarazione precompilata e di non conoscere alcuno dei soggetticoinvolti (cfr. pag. 54 della sentenza di primo grado). Al di là delle puntualiosservazioni svolte a tale ultimo proposito dal Tribunale - secondo cui la “incerta”testimonianza resa dal BROCCO, resa senza disporre di documenti, a distanza dianni e nel periodo in cui era detenuto per altra causa, induceva piuttosto a ritenereche egli si fosse prestato all’epoca ad una compiacente opera di asseverazione:cfr. pag. 109 - ciò che occorre sottolineare è che tutti i rilievi difensivi risultanoaccomunati dall’intento di ricondurre il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nell’alveodi una ordinaria collaborazione professionale, ma non riescono nell’intento diprivare di rilevanza accusatoria le plurime, convergenti risultanze di segno oppostovalorizzate dai giudici di merito. Né, tanto meno, possono sortire tale effetto lecensure proposte circa l’interpretazione delle varie conversazioni intercettate, laquale invece appare – sulla scorta dei principi giurisprudenziali inizialmenterichiamati – del tutto immune da criticità deducibili in questa sede.4. Considerazioni sostanzialmente analoghe, mutatis mutandis, devonoessere svolte con riferimento alla dichiarazione fraudolenta di cui al capo 10),ascritta – oltre che, al solito, al SABBATINO – al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi consulenti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4.1. Anche in questo caso, la ricostruzione dei giudici di merito è stataconcorde (cfr. pag. 140 segg. della sentenza del Tribunale, pag. 98 segg. dellasentenza impugnata) nell’evidenziare la realizzazione di un’operazione negozialefinalizzata a mettere a disposizione di tale ulteriore società, anch’essa riferibile alSABATINO (risultato titolare, nell’occasione, anche della formale caricarappresentativa), un credito IVA inesistente.In particolare, l’acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte della [OSCURATO:PERSONA], di unramo di azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di Euro 30.000, avevacomportato anche l’acquisizione sia di un credito IVA di Euro 295.000 vantato dallacedente, sia di un debito di Euro 280.000 che quest’ultima aveva con la S.E.SOCIETA’ COOPERATIVA.I giudici di merito hanno evidenziato una pluralità di aspetti anomali di taleoperazione, avuto riguardo all’estraneità dell’oggetto sociale della MOVIMENTArispetto alla [OSCURATO:PERSONA], alla mancata indicazione del credito IVA nelle dichiarazionidella [OSCURATO:SOCIETA], nonché alla mancata asseverazione del credito da parte di unprofessionista; quanto poi all’accollo del debito con la S.E. gravante sullaMOVIMENTA, si è ritenuto (pag. 99 della sentenza impugnata) che si trattasse diun punto dell’accordo funzionale a conferire una parvenza di liceità allacomplessiva operazione: essendo chiaramente emerso, dalle conversazioniintercettate tra il SABBATINO e il [OSCURATO:PERSONA] anche prima della stipula dell’atto, chetale debito non sarebbe mai stato pagato. Tale ultima circostanza risultava poiulteriormente confermata, anzitutto, dalle dichiarazioni di ESPOSITO Luigi,amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], secondo il quale si era trattato di una postafittizia, inserita solo per alleggerire gli oneri fiscali correlati alla cessione del ramod’azienda (lo stesso ESPOSITO aveva altresì sostenuto che il credito IVA derivavadall’acquisto di macchinari per le pulizie garantiti dal consorzio che provvedeva alpagamento rateale).Inoltre, l’effettiva insussistenza del debito della [OSCURATO:SOCIETA] verso la S.E. erastata desunta, dai giudici di primo e di secondo grado, dal contenuto di ulterioridue conversazioni, intercettate in data 27/06/2016. In particolare, in quella tra ilSABBATINO e l’[OSCURATO:PERSONA], era stato esaminato nel dettaglio l’atto di rinuncia alcredito da parte della S.E. di cui il primo era già in possesso, pur se recante unadata di oltre un anno successiva (01/07/2017); in quella subito dopo intercorsatra il SABBATINO ed il [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo viene invitato a far modificarenell’indirizzo, e forse nella data (marzo anziché luglio 2017) “il documento che mihai lasciato oggi” (ovvero il documento poco prima commentato dal SABBATINOcon l’[OSCURATO:PERSONA]), ottenendo assicurazioni in tal senso dall’odierno ricorrente (su taliconversazioni, cfr. pag. 143 seg. della sentenza di primo grado).4.2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha svolto rilievi critici sulla ricostruzione accusatoria,seguendo uno schema non dissimile da quello evidenziato a proposito del capo 4).Da un lato, infatti, è stata contestata la configurabilità del reato didichiarazione fraudolenta, sia perché la mancanza di riscontri nelle precedentidichiarazioni e in note di conformità ben poteva dipendere dal fatto che il creditoIVA ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA] era insorto in data recente; sia perché era stataapoditticamente disattesa la ricostruzione della vicenda fornita dall’ESPOSITO,anche quanto alle finalità (risparmio fiscale) dell’inserimento, nel complessivoaccordo, del falso debito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della S.E.D’altro lato, la difesa ha censurato il preteso coinvolgimento del PORTAnell’affare, anche solo nelle vesti di suggeritore ipotizzate dalla Corte d’Appello,essendosi egli limitato ad attivarsi, nei mesi successivi alla cessione del ramo diazienda (egli neppure aveva presenziato al relativo atto notarile), per far ottenereal SABBATINO la nota di credito della S.E.; sotto altro profilo, è stata contestatala valenza indiziante delle conversazioni richiamate, dai giudici di merito, aproposito dei compensi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto per l’operazione.4.2. Anche in questo caso, i rilievi difensivi – volti a ricondurre l’intera vicendanell’ambito di ordinarie dinamiche imprenditoriali, cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe collaboratonei limiti di una legittima opera professionale - non possono essere condivisi.4.2.1. Quanto alla configurabilità della dichiarazione fraudolenta, deveosservarsi che i tentativi della difesa di sostenere la piena liceità dell’operazione,ipotizzando che il credito IVA della [OSCURATO:SOCIETA] potesse essere insorto in epocaprossima alla cessione del ramo di azienda, evitano di confrontarsi con quantoriferito dall’ESPOSITO in ordine al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non era mai stataoperativa, e che egli aveva deciso di accettare l’operazione per recuperare qualchesomma (cfr. pag. 141 della sentenza di primo grado).È superfluo evidenziare che tali dichiarazioni - provenienti tra l’altro da unteste indicato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha tra l’altro lamentato la mancanza diun adeguato apprezzamento della deposizione dell’ESPOSITO - travolgono ognipossibilità di considerare la cessione del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] in terminidiversi da quelli ipotizzati dall’accusa, e pienamente recepiti dai giudici di merito.4.2.2. Quanto poi al diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio deltutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta la valorizzazione,da parte dei giudici di merito, del fatto che il ricorrente aveva non solo fatto averea fine giugno 2016 al SABBATINO – non si comprende a quale titolo – una nota dicredito della S.E. recante una data di un anno successiva, ma si era anche offertodi far modificare il documento non solo nell’indicazione della sede legale(erroneamente riportata), ma anche – ove ritenuto opportuno - nella data(anticipandola da luglio a marzo 2017). A tale ultimo riguardo, tra l’altro, ilSABBATINO, dopo essersi consultato con l’[OSCURATO:PERSONA], dichiara di affidarsiespressamente al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le conversazioni riportate alle pag. 143 seg. dellasentenza di primo grado).Si tratta di operazioni evidentemente ben poco compatibili con una ordinariadella dichiarazione di rinuncia al credito vantato dalla S.E. nei confronti dellaMOVIMENTA: operazioni che forniscono un indiretto ma fondamentale riscontro,in ottica accusatoria, a quanto già osservato in ordine alla fittizietà del credito IVAvantato da quest’ultima, ovvero da una società “mai partita”, comeinequivocabilmente precisato dallo stesso amministratore ESPOSITO. Risultano poiinammissibili, perchè volti a censurare il merito della valutazione operata dallaCorte territoriale, i rilievi difensivi concernenti la valorizzazione delle conversazionirelative sia agli assegni consegnati dal SABBATINO al [OSCURATO:PERSONA] per l’operazione (cfr.pag. 100 della sentenza impugnata), sia alla preoccupazione manifestata dalSABBATINO, al CORDUA e al [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], tratto in arrestoinsieme al legale rappresentante della S.E., era ancora in possesso dei titoli (cfr.pag. 102).4.3. Anche i rilievi svolti dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], circa la conferma dellasua responsabilità per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo 10),appaiono privi di fondamento.4.3.1. Come già in precedenza accennato, la difesa ricorrente ha contestato,anche con motivi aggiunti, la configurabilità di una responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] atitolo di concorso nel reato di cui al capo 10), essendosi egli limitato a svolgeredichiarazione per cui è causa, ed essendo rimasto totalmente estraneo ad ognitipo di disegno fraudolento.Deve osservarsi, al riguardo, che i giudici di merito hanno evidenziato nonsolo che la presentazione della dichiarazione è stata effettuata dal ricorrente, suindicazione del SABBATINO, nonostante l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] (ovvero del soggettoche, prima dell’arresto, aveva “curato” la ricezione della nota di credito della S.E:cfr. pag. 145 della sentenza di primo grado), ma anche il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] erastato pienamente informato e coinvolto, dal SABBATINO, nelle vicende per cui ècausa anche in data anteriore all’acquisizione del ramo di azienda (cfr. sul puntopag. 101 della sentenza impugnata, in cui si richiama la conversazione intercorsaalcune settimane prima della stipula, in cui i due commentavano l’imminenteottenimento di un credito IVA di circa Euro 300.000, da utilizzare incompensazione in modo che il SABBATINO, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto“stare bene un paio d’anni”).Inoltre, nella già citata conversazione del luglio 2016, i due avevano non soloanalizzato la “nota di credito” della S.E. procurata dal [OSCURATO:PERSONA], ma si erano anchesoffermanti sull’opportunità di far modificare la data del documentoapparentemente riconducibile alla S.E. (non luglio ma marzo 2017), e di seguire ilconsiglio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla causa giustificativa da esternare (“imacchinari erano obsoleti”: cfr. pag. 144).Si tratta, con ogni evidenza, di elementi pienamente idonei a ricondurre ilruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] a quello di un consapevole concorrente nell’attuazionedell’illecito disegno del SABBATINO. D’altra parte, l’esistenza di un legame traquest’ultimo ed il ricorrente, avente connotazioni non limitate ad un mero rapportoprofessionale, era già chiaramente emersa nella pregressa vicenda dei contratti disolidarietà stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale l’[OSCURATO:PERSONA] avevarecepito le preoccupazioni del SABBATINO per i controlli della Guardia di Finanza(cfr. pag. 16 della sentenza impugnata), ed aveva fornito a quest’ultimo consigliper eludere detti controlli e proseguire nell’attività illecita (cfr. pag. 21, nonchépag. 96 della sentenza della Corte d’Appello).4.3.2. Anche le doglianze in punto di qualificazione giuridica appaiono prive difondamento.Deve invero convenirsi sulla qualificazione giuridica attribuita ai fatti anchedalla Corte territoriale, la quale (pag. 103) ha posto in evidenza – a sostegno dellariconduzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 – il fattoche il falso credito di imposta, riportato nella dichiarazione IVA, era fondato “suun’operazione particolarmente insidiosa, ossia una simulata acquisizione di unramo d’azienda finalizzata esclusivamente all’ottenimento” del predetto credito,corredata dall’apparente debito contestualmente assunto verso la S.E.In tale quadro complessivo, non può quindi condividersi l’assunto difensivo,secondo cui la fattispecie in esame dovrebbe essere ricondotta nella residuale emeno grave portata applicativa dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.4.3.3. Manifestamente infondate risultano anche le residue doglianzeproposte nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA].Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato in termini quiincensurabili, non essendo emersi, ad avviso della Corte territoriale, elementipositivi idonei a bilanciare la pervasività ed insidiosità delle condotte poste inessere.Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, va evidenziato che la penaè stata rideterminata operata in appello, per il residuo capo 10, nel minimoedittale.5. Con riferimento al reato di indebita compensazione di cui al capo 11),ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso al solito con il SABBATINO e la VALEZ(amministratori di fatto e di diritto della K.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), oltre che con ilconsulente del lavoro MESSINA Sebastiano (giudicati separatamente), deve inveceadottarsi come già inizialmente accennato - una pronuncia di annullamento senzarinvio, per essere detto reato ormai estinto per intervenuta prescrizione.Dalla sentenza impugnata, emerge anzitutto il pieno coinvolgimento anchedella nuova società [OSCURATO:PERSONA] nei disegni illeciti del SABBATINO, essendo lasua costituzione avvenuta per sostituire la [OSCURATO:PERSONA]: la fattivapresenza del [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso, viene desunta dalla conversazione conil SABBATINO, avvenuta il giorno prima dell’arresto del ricorrente, incentrataappunto sulla possibilità di effettuare la medesima operazione di licenziamento econtestuale riassunzione del personale in mobilità che, in precedenza, era stataposta in essere con il passaggio dalla [OSCURATO:PERSONA] alla AM (cfr. pag. 104 dellasentenza impugnata e supra, § 2.1.). Emerge ancora, dalla concorde ricostruzionedei giudici di merito, che (oltre al MESSINA) anche il [OSCURATO:PERSONA] - dopo la scarcerazioneavvenuta nel febbraio 2017 – si era dedicato alla compilazione e presentazione,per conto della [OSCURATO:PERSONA], dei modelli F24 funzionali alla indebitacompensazione con un credito IVA vantato dalla società e – anche in questo caso- ritenuto inesistente, perché fondato su fatture emesse nei confronti di una KLappena costituita, in un momento cioè in cui la società non era operativa in quantoil passaggio dei dipendenti, licenziati dalla AM, non era ancora stato effettuato(cfr. sul punto pag. 38 della sentenza d’appello).Ritiene peraltro il Collegio di attribuire un rilievo dirimente al fatto che unospecifico motivo di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], concernente il mancatosuperamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 10-quater tenendo contodei modelli F24 presentati dal ricorrente, non ha trovato una puntuale adeguatarisposta da parte della Corte territoriale, nonostante la questione fosse statacompiutamente richiamata nella preliminare esposizione dei motivi (cfr. pag. 59della sentenza impugnata).La difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti posto in evidenza che i modelli F24,presentati dal ricorrente erano di importo estremamente modesto (Euro 2.412), ecomunque la soglia di Euro 50.000, alla data (30/06/2017) dell’ultimapresentazione a lui riconducibile, non era stata ancora superata, anche tenendoconto delle compensazioni curate dal MESSINA. Su tali basi, la difesa avevacontestato che il superamento della soglia, successivamente accertato grazie alleulteriori operazioni di indebita compensazione, fosse effettivamente a luiriconducibile.Si tratta di un tema che avrebbe richiesto uno specifico sforzo motivazionale,anche in considerazione del dato oggettivo costituito dalla detenzione del PORTAnell’arco temporale compreso tra i giorni immediatamente successivi allacostituzione della KL (novembre 2016) al febbraio 2017, e del fatto che, proprioin tale periodo, erano state emesse le fatture nei confronti della società, sulle qualisi era fondato il credito IVA portato in compensazione. La Corte territoriale si èinvece sostanzialmente limitata a ribadire la decisione del primo giudice, che avevaascritto al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per l’intero complessivo importo delle indebitecompensazioni effettuate nell’intero periodo di imposta, ammontante a Euro110.051,57 (cfr. pag. 104).In tale situazione, che rende ultroneo ogni approfondimento in ordine allaritenuta inesistenza del credito IVA portato in compensazione (aspetto anch’essocontestato dalla difesa ricorrente), non può che prendersi atto dell’intervenutodecorso del termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi.Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenzaimpugnata, nonché (in applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01, tuttora applicabili per quantoverrà precisato infra, § 6.2, in ordine alla natura sanzionatoria dell’interventoablativo) la revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti del PORTAin relazione al predetto reato, quantificata nell’importo di Euro 110.051,75.6. Le residue doglianze proposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] inordine alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui al capo 4) - relativein particolare alla determinazione del complessivo ammontare dell’interventoablativo, e alla distribuzione tra gli imputati del quantum confiscabile - nonappaiono, ad avviso di questo Collegio, meritevoli di accoglimento.6.1. Come già ricordato nella sintesi dei motivi, la difesa ha contestato ladeterminazione del profitto della dichiarazione infedele in Euro 623.726,00,osservando che l’importo confiscabile non avrebbe potuto superare l’imposta chela A.M. avrebbe dovuto versare presentando una dichiarazione “fedele”, ovveroindicando l’effettivo volume delle vendite 2015 (Euro 1.813.543, IVA Euro398.973) e degli acquisti 2015 (Euro 100,026, IVA Euro 22.004), in luogo deivalori di segno opposto - operazioni attive nettamente inferiori, operazioni passivenettamente superiori a quelle reali - riportati in dichiarazione (rispettivamente,Euro 1.144.943 con IVA Euro 187.991; Euro 1.976.125 con IVA 434.748: cfr.supra, § 3 e pag. 106 della sentenza impugnata). Nella prospettazione difensiva,pertanto, l’importo confiscabile in relazione al reato di cui all’art. 4 non dovrebbesuperare la somma di Euro 376.969, ovvero l’importo del debito IVA ottenuto dalladifferenza tra i valori di riferimento “reali”.L’assunto difensivo non può essere condiviso.Si è invero ampiamente evidenziato, nel paragrafo dedicato al reato di cui alcapo 4), che con l’operazione di acquisto delle quote sociali della A.M., e con lasuccessiva indicazione di poste fittizie nella dichiarazione IVA 2015, gli imputatinon hanno solo evaso l’imposta indiretta per l’importo qui appena ricordato, mahanno dato altresì luogo ad un fittizio credito IVA pari a Euro 246,757, costituitodalla differenza tra l’imposta detraibile e l’imposta dovuta stando ai valori riportatiin dichiarazione.È di intuitiva evidenza che tale fittizia posta creditoria costituisce un profittoautonomo ed ulteriore rispetto all’imposta evasa, essendo suscettibile non solo didar luogo alle indebite compensazioni contestate al capo 5), dichiarato prescritto,ma anche ad ulteriori affari illeciti imperniati sulle “potenzialità” del credito cosìgenerato: rendendo ad es. “appetibile” l’acquisizione reale o simulata di unasocietà (o di un suo ramo di azienda, come dimostrato incontrovertibilmente dallevicende della [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 10) per il solo fatto di potersi avvalere,con l’acquisizione, del falso credito IVA.Deve ritenersi quindi immune da censure la quantificazione operata dai giudicidi merito, ottenuta sommando l’importo della somma evasa con quello del creditoIVA “prodotto” grazie alle fittizie indicazioni contenute nella dichiarazione IVA.6.2. Si è già in precedenza accennato al fatto che, con i motivi nuovi di ricorso,la difesa del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l’omessa applicazione, da partedella Corte territoriale, dei criteri di redistribuzione dell’importo confiscabile tra icoimputati individuati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini,Rv. 287756 – 01, secondo cui «in caso di concorso di persone nel reato, esclusaogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti diciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cuiaccertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo incaso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali».Al riguardo, Collegio ritiene di dover dar seguito all’indirizzo interpretativo,sviluppatosi all’interno di questa Sezione (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep.2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289469 – 01/02/03; Sez. 3. n. 7647 del 04/12/2026,D’Abrosca; Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Eliseo), che ha preso le mosse dalleoggettive peculiarità strutturali dei reati tributari dichiarativi, nei quali il profitto èpacificamente costituito non già da un accrescimento del patrimonio dell’agente (edegli eventuali concorrenti) derivante dal reato, ma dal risparmio di spesa (tributoevaso) unitariamente conseguito dal soggetto obbligato al pagamento dell’impostain questione, che ben può essere diverso dalla persona fisica agente. Può anzidefinirsi “tipica”, e tutt’altro che infrequente, l’ipotesi in cui la persona giuridica –sempre che non costituisca un mero schermo dell’agente – si trovi a beneficiaredel risparmio di imposta generato dalla condotta illecita della persona fisica cheagisce o contribuisce ad agire per suo conto.Da tali premesse, le decisioni qui richiamate hanno ritenuto non già didisattendere i principi affermati dalle Sezioni Unite Massini (orientamento cheavrebbe ovviamente imposto si seguire il “percorso” tracciato dal comma 1-bisdell’art. 618 cod. proc. pen.), ma piuttosto di interrogarsi sulla effettiva possibilitàdi concreta applicazione, alla particolare categoria di reati che qui rileva, di principienunciati con riferimento ad una “classica” fattispecie di profitto accrescitivo, qualequello correlato al delitto di corruzione.Tale indagine è stata effettuata sottolineando che la stessa sentenza Massiniaveva inteso precisare, a proposito della confisca per equivalente, che «quelladelineata dal legislatore è una dinamica mobile, che può indirizzare la misuraablativa su un versante piuttosto che su un altro e che può riguardare o meno lamodulazione in senso punitivo della stessa sanzione, alla cui diversa graduazionediscende una corrispondente differenziazione dei livelli delle tutele. L'impiantonormativo rifugge da ogni rigidità precostituita volta a determinare il prisma dellegaranzie concretamente applicabili al caso concreto, con particolare riferimento aquelle misure dai caratteri sfuggenti ed eterogenei, fra le quali si inserisce unaconfisca ‘poliedrica e multiforme’ come quella di valore» (cfr. il § 11.3 delConsiderato in diritto).L’oggetto e le finalità della presente trattazione non consentono unaricostruzione compiuta del complesso percorso argomentativo cui si intende darseguito in questa sede.6.2.1. Basti qui ricordare che, nell’ottica ricostruttiva di cui si è detto, la TerzaSezione ha in primo luogo esaminato il tema della natura della confisca (diretta oper equivalente) alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite Massini, secondocui «la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza dellaprova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora talenesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata comeconfisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazionedell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto» (Sez. U, n. n.13783 del 26/09/2024 Cc. (dep. 08/04/2025 ) Rv. 287756 – 02).Sul punto, le peculiarità strutturali di cui si è detto hanno indotto a declinareil principio nel senso che «in tema di reati tributari dichiarativi, la confisca delprofitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento deltributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le sommedovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momentodella consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivopatrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggioeconomico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggettotenuto al versamento» (Sez. 3 n. 6287 del 2026, cit., Rv. 289469 – 01). Nellamedesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che «in questo schema, il‘profitto’ non si manifesta come incremento patrimoniale autonomo ematerialmente reperibile, ma come mancata uscita: esso coincide conl’ammontare delle somme che il contribuente avrebbe dovuto versare e che, pereffetto della condotta illecita, rimangono nella sua disponibilità, pur nontrattandosi di ‘nuovo denaro’ affluito sul patrimonio» (pag. 13 sent. n. 8773 del2026, cit.).Non è forse inutile aggiungere che una diversa prospettiva, volta ad escludereanche per questi reati la configurabilità della confisca diretta delle somme didanaro, in possesso del soggetto obbligato al momento della commissione delreato (esclusione correlata al fatto che trattasi di somme “mai uscite”), finirebbeper dar luogo ad una interpretatio abrogans dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000,nella parte in cui prevede sempre ed “in prima battuta” - ovvero primadell’ablazione per equivalente: cfr. il § seg. - la confisca dei beni che costituisconoil profitto del reato, “salvo che appartengano a persona estranea al reato” (talenon può certamente dirsi l’ente beneficiario del risparmio di imposta, come datempo chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte).6.2.2. In secondo luogo – ed è quel che più rileva in questa sede, avutoriguardo al ruolo dei ricorrenti nella dichiarazione infedele di cui al capo 4), e allaspecifica censura da costoro formulata con i motivi aggiunti – l’indirizzogiurisprudenziale ha preso in esame la questione della confisca obbligatoria perequivalente, prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 dei “beni di cui il reo hala disponibilità”, qualora la confisca diretta del profitto non sia possibile.Anche in questo caso, è stato preso in considerazione l’impiantoargomentativo della sentenza Massini, sintetizzato nel principio secondo cui «laconfisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confiscadiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quantoavente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendoassumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito» (Sez. U, n.13783 del 2025, cit., Rv. 287756 – 03).In particolare, si è per un verso sottolineato che la ricostruzione dell’interosistema, elaborata dal [OSCURATO:PERSONA], prende in considerazione un profittoaccrescitivo, derivato all’agente dal reato, rispetto al quale la confisca assolve afunzioni meramente recuperatorie di quanto da lui illecitamente conseguito, edassume – se per equivalente – connotazioni solo latu sensu sanzionatorie (perchél’intervento ablativo colpisce, nei limiti dell’illecito arricchimento, beni non collegaticon il reato da un nesso di derivazione causale). Tuttavia, le stesse Sezioni Unitehanno chiarito che la confisca assume connotazioni propriamente punitive «soloqualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economicoche lo stesso ha tratto dall'illecito»: cfr. sul punto la citata massima Rv. 287756-03 e, più diffusamente, il § 11.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto della sentenza Massini:«ciò accade quando la confisca sottrae al destinatario della misura più di quantoquesti abbia effettivamente guadagnato mediante il reato; in tali casi, come haosservato la Corte costituzionale, la misura ha l'effetto di infliggere un ‘male’ (laprivazione del diritto di proprietà) superiore al ‘bene’ (il vantaggio economico) chesi è tratto dall'illecito: in queste ipotesi la misura ablatoria ‘punisce’ la persona eassume natura di pena patrimoniale».Per altro verso, le decisioni di questa Sezione hanno inteso porre nel massimorilievo il fatto che l’ipotesi di confisca per equivalente che qui rileva è proprio unadi quelle “propriamente punitive” evocate dalla sentenza Massini, appunto perchél’ablazione colpisce un “reo” che, per definizione, è soggetto diverso dall’entebeneficiario del profitto del reato (cfr. diffusamente, sul punto, pag. 16 seg. dellasent. n. 6287 del 2026; pag. 5 segg. della sent. n. 7647 del 2026). Deve quindiescludersi la sussistenza di una effettiva distonia, rispetto alla ricostruzione delleSezioni Unite, del principio affermato dalla Terza Sezione, secondo cui «in tema direati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distintadall'ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e nonmeramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale diportata superiore alla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavatodall'illecito» (Sez. 3, n. 6287 del 2026, cit., Rv. 289469 – 02).6.2.3. La peculiare struttura dei reati tributari come quello ascritto al PORTAe al [OSCURATO:PERSONA] ha indotto la più recente elaborazione giurisprudenziale ad ulterioririflessioni in ordine alla possibilità di effettiva applicazione dei principi affermatidalle Sezioni Unite in caso di sequestro o di confisca per un reato ascritto a unapluralità di ricorrenti.Ancora una volta, si è posto in evidenza che l’ipotesi considerata dallasentenza Massini è quella di un profitto accrescitivo derivato da un reatocommesso in concorso, e della possibilità di intervenire, a carico di ciascunconcorrente, con una confisca dalle connotazioni meramente recuperatorie, nelsenso che «la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrentelimitatamente a quanto dal medesimo conseguito»: nell’affermare la necessità diuno specifico accertamento giudiziale sul punto, le Sezioni Unite hanno peraltrocodificato «una regola di chiusura, che opera in modo oggettivo nel solo caso incui sia stato ‘provato’ il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quotadi profitto o di prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia statain grado di quantificare in concreto il vantaggio, di "dividere" il complessivoarricchimento indebito. Una regola di chiusura che, sul presupposto provato cheuna parte del profitto o del prezzo del reato sia stato conseguito dal compartecipe,consente di ripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra icorrei» (cfr. pag. 46 della sentenza Massini).Le decisioni qui richiamate hanno inteso sottolineare la concreta inapplicabilitàdi tale schema operativo, non solo perché – nell’ipotesi considerata - nessuno deicorrei consegue parte alcuna del profitto del reato fiscale (il risparmio di spesaviene unitariamente incamerato dall’ente), ma anche perché era stata la stessasentenza Massini a specificare che «l'assunto secondo cui la confisca del prezzo odel profitto può essere disposta per l'intero prezzo o profitto nei confronti di unoqualsiasi dei concorrenti anche quando questi non abbia accresciuto in nulla - osolo in parte - il proprio patrimonio, potrebbe al più giustificarsi solo riconoscendoalla confisca in esame una fisiologica e intrinseca funzione punitiva» (cfr. § 27.1della sentenza delle Sezioni Unite).In particolare, la sentenza n. 7647 della Terza Sezione ha inteso precisare, atale specifico proposito (pag. 8), che «è proprio questo, per quanto sinoraevidenziato sul punto, il caso in esame, in cui, lo si ribadisce, la confisca (o ilsequestro) per equivalente è disposta per l'intero prezzo o profitto ottenutotipicamente da altri, ma nei confronti di chi non abbia, per tale ragione, accresciutoin nulla - attraverso il profitto da risparmio di spesa - il proprio patrimonio, cosìassumendo ‘una fisiologica e intrinseca funzione punitiva’. Appare dunque chiarae inoppugnabile, legittimata dalla stessa sentenza delle sezioni Unite ‘Massini’, lanatura punitiva del sequestro per equivalente in esame. E la conseguente legittimaapprensione di beni dell'autore o di uno degli autori del reato per l'intero prezzo oprofitto ottenuto tipicamente da altri».Nella medesima prospettiva, si è altresì affermato che «il criterio delle SezioniUnite Massini, fondato sulla prova del ‘quanto conseguito’ da ciascun concorrentee sulla ripartizione paritaria solo residuale, presuppone che il profitto siaindividualizzabile per natura, tracciabilità e modalità di acquisizione. Nel caso delrisparmio di spesa tributario, il vantaggio economico ha, invece, naturaoggettivamente unitaria: l’Erario non riceve un determinato importo, e il relativo‘beneficio’ si proietta sull’intera posizione fiscale dell’ente o del contribuente, nonsu singole frazioni autonomamente assumibili in capo ad ogni correo» (pag. 13seg. sent. n. 8773 del 2026, cit.).Può dunque concludersi, anche per tale specifico aspetto, nel senso di unasolo apparente distonia, rispetto agli insegnamenti della sentenza Massini, delprincipio più di recente affermato da questa Sezione, secondo cui «in tema di reatitributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più personenell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato allaconfisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontarecomplessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione delvincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condottecriminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativaprevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo diprofitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, chenon consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascuncorreo» (Sez. 3, n. 6287 del 2026, cit., Rv. 289469 – 03).Deve infine osservarsi che l’indirizzo giurisprudenziale in questione haesplicitamente e diffusamente esaminato - proprio sul presupposto dell’affermatanatura punitiva di tale peculiare tipologia di confisca – il tema dell’esistenza dipossibili tensioni con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che congli altri parametri costituzionali di interesse: questione risolta in senso negativoall’esito di una serie di condivisibili argomentazioni, imperniate tra l’altro suriferimenti normativi e giurisprudenziali, anche di fonte sovranazionale, funzionalia dare adeguato rilievo – nel necessario contemperamento degli interessi e deivalori in gioco - allo «scopo della disposizione, finalizzata a rafforzare, con laconfisca-sanzione, l'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi inmodo che la Repubblica persegua gli obiettivi socio- politico-economici necessarial fine di adempiere agli obblighi di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, incorrelazione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione» (si rinvia, per tali aspetti, allepagg. 8 segg. della sentenza n. 7467, e alle pagg. 14 segg. della sentenza n. 8773,nella quale si è conclusivamente osservato – cfr. pag. 20 – che «nel caso delrisparmio di spesa tributario, il riequilibrio consiste nel sottrarre, dal complessodei patrimoni dei concorrenti, una somma pari alle imposte evase, in modo chel’illecito vantaggio economico venga neutralizzato. L’applicazione del principiosolidaristico all’amministratore non contrasta, in sé, con il canone diproporzionalità, purché: (i) il valore complessivo delle confische non superil’ammontare del profitto; (ii) la misura per equivalente sia utilizzata solo in viasussidiaria rispetto alla confisca diretta sull’ente; (iii) la scelta di aggredire ilpatrimonio personale dell’amministratore sia giustificata da elementi concreti(incapienza dell’ente, distrazione di beni, schermo fittizio, ecc.). In tal modo, laconfisca per equivalente mantiene una funzione punitivo-riequilibratrice coerentecon i principi costituzionali e convenzionali: essa non moltiplica il profitto, maconsente allo Stato di recuperare integralmente – anche attraverso il patrimoniodell’amministratore concorrente – il valore del vantaggio fiscale conseguitodall’ente, evitando che la struttura societaria o la depauperazione del patrimoniosociale rendano vani gli effetti della misura»). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’imputato PORTALuca, limitatamente al capo 11), perché il reato è estinto per prescrizione edelimina la relativa porzione di pena quantificata nella misura di mesi sei direclusione; elimina altresì la confisca per equivalente disposta in relazione al reatodi cui al capo 11) quantificata nella misura di Euro 110.051,75. Rigetta nel restoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Luca. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enricoe condanna i predetti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]