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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 04764/2024

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ere rel.

O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12556/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoDaniele Granara; -ricorrenti - contro -) Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Condominio del fabbricato sito a Genova, via Lombardi n. 6; -intimato - Oggetto: revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - deduzione del vizio di nullità per difetto di motivazione - ammissibilità -esclusione.per la revocazionedell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, 29 novembre 2022, n. 35008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2019 la Regione Liguria, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari o comunque utilizzatori d’una porzione di terreno sulla quale era stata realizzata la tombinaturad’un corso d’acqua rientrante nel demanio regionale (il [OSCURATO:PERSONA]), intimò loro di provvedere ai necessari lavori di “adeguamento idraulico della tombinatura del [OSCURATO:PERSONA]”, preferendo soluzioni “a cielo libero”.

2. [OSCURATO:PERSONA] (il quale verrà a mancare nelle more del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono il provvedimento regionale dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], che rigettò l’impugnazione con sentenza 19.5.2021 n 97.

La sentenza fu impugnata per cassazione dagli odierni ricorrenti.

3. Con sentenza 29.11.2022 n. 35008 le Sezioni Unite di questa Corte rigettarono il ricorso.

4. La sentenza 35008/22 è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso il Comune di Genova e la Regione Liguria.

Il SostitutoProcuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

I ricorrenti ed il Comune di Genova hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti deducono che l'ordinanza revocandasarebbe incorsa in quattro errori revocatori ai sensi dell'art.395, n. 4, c .p.c. : e cioè avere omesso di esaminare, e di conseguenza di pronunciare, sul primo, sul terzo, sul quinto e sul sesto motivo del ricorso da loro originariamente proposto avverso la sentenza del tribunale superiore delle acque; aggiungono con ulteriore censura che la sentenza revocanda sarebbe comunque “priva di motivazione”.

1.1. Nella parte in cui lamenta “l’omessa pronuncia” il ricorso è manifestamente infondato , dal momento che l’ordinanza 35008/22 h a espressamente dichiarato: -) il primo ed il terzo motivo di ricorso“infondati” a p. 5, § 4; -) il quinto ed il sesto motivo di ricorso “infondati” a p. 11, § 12.

1.2. Nella parte in cui lamentano “la mancanza di motivazione” tutte le censure dei ricorrenti sono inammissibili.

Una sentenza che rigettasse una domanda senza motivare non è una sentenza affetta da un “errore percettivo”, è una sentenza affetta da una nullità.

Ma le eventuali nullità d’una sentenza non altrimenti impugnabile non possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., né costituisce “errore revocatorio” la circostanza che non siano state prese in esame una o più argomentazioni difensive dei ricorrenti.

Costante è, in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391- bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Sez.

U - , n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 – 01 ; v.Cass.442/2018; 8615/2017;)

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Regione Liguria delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore del Comune di Genova delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere rel. O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12556/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoDaniele Granara; -ricorrenti - contro -) Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Condominio del fabbricato sito a Genova, via Lombardi n. 6; -intimato - Oggetto: revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - deduzione del vizio di nullità per difetto di motivazione - ammissibilità -esclusione.per la revocazionedell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, 29 novembre 2022, n. 35008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2019 la Regione Liguria, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari o comunque utilizzatori d’una porzione di terreno sulla quale era stata realizzata la tombinaturad’un corso d’acqua rientrante nel demanio regionale (il [OSCURATO:PERSONA]), intimò loro di provvedere ai necessari lavori di “adeguamento idraulico della tombinatura del [OSCURATO:PERSONA]”, preferendo soluzioni “a cielo libero”. 2. [OSCURATO:PERSONA] (il quale verrà a mancare nelle more del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono il provvedimento regionale dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], che rigettò l’impugnazione con sentenza 19.5.2021 n 97. La sentenza fu impugnata per cassazione dagli odierni ricorrenti. 3. Con sentenza 29.11.2022 n. 35008 le Sezioni Unite di questa Corte rigettarono il ricorso. 4. La sentenza 35008/22 è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso il Comune di Genova e la Regione Liguria. Il SostitutoProcuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti ed il Comune di Genova hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti deducono che l'ordinanza revocandasarebbe incorsa in quattro errori revocatori ai sensi dell'art.395, n. 4, c .p.c. : e cioè avere omesso di esaminare, e di conseguenza di pronunciare, sul primo, sul terzo, sul quinto e sul sesto motivo del ricorso da loro originariamente proposto avverso la sentenza del tribunale superiore delle acque; aggiungono con ulteriore censura che la sentenza revocanda sarebbe comunque “priva di motivazione”. 1.1. Nella parte in cui lamenta “l’omessa pronuncia” il ricorso è manifestamente infondato , dal momento che l’ordinanza 35008/22 h a espressamente dichiarato: -) il primo ed il terzo motivo di ricorso“infondati” a p. 5, § 4; -) il quinto ed il sesto motivo di ricorso “infondati” a p. 11, § 12. 1.2. Nella parte in cui lamentano “la mancanza di motivazione” tutte le censure dei ricorrenti sono inammissibili. Una sentenza che rigettasse una domanda senza motivare non è una sentenza affetta da un “errore percettivo”, è una sentenza affetta da una nullità. Ma le eventuali nullità d’una sentenza non altrimenti impugnabile non possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., né costituisce “errore revocatorio” la circostanza che non siano state prese in esame una o più argomentazioni difensive dei ricorrenti. Costante è, in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391- bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Sez. U - , n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 – 01 ; v.Cass.442/2018; 8615/2017;) 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Regione Liguria delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore del Comune di Genova delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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