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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 24282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 03 giugno 2021, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2021 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007.

2. La ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.; la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello inerenti l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

3. Il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., ha ad oggetto la ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 646 cod. pen. dal punto di vista oggettivo e soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Dalla lettura degli atti -che, essendo dedotto un vizio in procedendo, questo Collegio ha la potestà dì esaminare- emerge che avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia l'imputata [OSCURATO:PERSONA]' che la parte civile e che la Corte territoriale ha deciso esclusivamente sull'impugnazione della parte civile, senza fissare il giudizio avente ad oggetto l'appello dell'imputata.

3. Va sottolineato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.

2. Nel caso oggetto di scrutinio la sentenza impugnata ha ad oggetto esclusivamente il rigetto dell'appello presentato dalla parte civile sicché l'impugnazione alternativa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]' non è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale.

Poiché la Corte di Appello non ha ancora preso in considerazione l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]' non sussiste alcuna situazione di svantaggio processuale per l'odierna ricorrente; a detta situazione può porsi rimedio, infatti, con la fissazione dell'udienza di trattazione da parte dell'autorità procedente.

3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 03 giugno 2021, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2021 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007. 2. La ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.; la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello inerenti l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita con conseguente nullità del provvedimento impugnato. 3. Il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., ha ad oggetto la ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 646 cod. pen. dal punto di vista oggettivo e soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Dalla lettura degli atti -che, essendo dedotto un vizio in procedendo, questo Collegio ha la potestà dì esaminare- emerge che avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia l'imputata [OSCURATO:PERSONA]' che la parte civile e che la Corte territoriale ha deciso esclusivamente sull'impugnazione della parte civile, senza fissare il giudizio avente ad oggetto l'appello dell'imputata. 3. Va sottolineato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. 2. Nel caso oggetto di scrutinio la sentenza impugnata ha ad oggetto esclusivamente il rigetto dell'appello presentato dalla parte civile sicché l'impugnazione alternativa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]' non è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale. Poiché la Corte di Appello non ha ancora preso in considerazione l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]' non sussiste alcuna situazione di svantaggio processuale per l'odierna ricorrente; a detta situazione può porsi rimedio, infatti, con la fissazione dell'udienza di trattazione da parte dell'autorità procedente. 3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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