CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 20507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30814/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiANDREA NICOLO' STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio degli avvocatiBRUNO COSSU e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentanoe difendono unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 668/2019 depositata il09/04/2019, R.G. n. 584/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che, accertata la illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda al quale erano addetti i lavoratori, originari ricorrenti, e la giuridica continuità con la società cedente dei rapporti di lavoroin oggetto, aveva condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino dei detti rapporti con adibizione dei lavoratori alle precedenti mansioni e nella medesima sede di lavoro ; gli intimati hanno depositato controricorso; 2. la società ricorrente ha depositato rinunzia accettata da controparte; entrambe le difese hanno dato atto dell’avvenuta definizione transattiva della lite, relativa a tutti gli aspetti in controversia e chiesto la compensazione delle spese di lite; Considerato che 1.la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; 2. le spese di lite sono compensate in conformità della concorde richiesta delle parti; 3. in relazione alla defi nizione del giudizio con statuizione di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 ( Cass. n. 20697/2021, Cass. n. 3542/2017); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa