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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2013

Cassazione n. 14524/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286, accertato fino al 5giugno2021, essendosi trattenuto illegalmente sul territorio dello Stato in violazione delledisposizioni del T.U. imm., e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda.2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore difiducia, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge riguardo all’omessaapplicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato2.

Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto costituisceuna causa di improcedibilità dell’azione penale, applicabile ad ogni tipologia di reato purchésussistano le condizioni previste dall’art. 34 d.lgs. nr. 274 del 2000 (Sez. 3, n. 48096 del06/11/2013, Tavernaro, Rv. 258054-01; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv.238300-01).Nel caso in esame, sebbene la difesa avesse invocato in sede di conclusionil'applicazione dell’istituto di cui all’art. 34 cit. e delle circostanze attenuanti generiche, ilGiudice di pace di Firenze non si è pronunciato, non emergendo dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza alcuna valutazione su tali profili.3.

La assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla menzionata condizione di procedibilità e alle attenuanti generiche, conrinvio per nuovo giudizio su detti punti al Giudice di pace di Firenze, in diversa personafisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla condizione di procedibilità di cui all'art. 34d. lgs. 274 del 2000 e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alGiudice di pace di Firenze in diversa persona fisica.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286, accertato fino al 5giugno2021, essendosi trattenuto illegalmente sul territorio dello Stato in violazione delledisposizioni del T.U. imm., e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda.2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore difiducia, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge riguardo all’omessaapplicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto costituisceuna causa di improcedibilità dell’azione penale, applicabile ad ogni tipologia di reato purchésussistano le condizioni previste dall’art. 34 d.lgs. nr. 274 del 2000 (Sez. 3, n. 48096 del06/11/2013, Tavernaro, Rv. 258054-01; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv.238300-01).Nel caso in esame, sebbene la difesa avesse invocato in sede di conclusionil'applicazione dell’istituto di cui all’art. 34 cit. e delle circostanze attenuanti generiche, ilGiudice di pace di Firenze non si è pronunciato, non emergendo dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza alcuna valutazione su tali profili.3. La assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla menzionata condizione di procedibilità e alle attenuanti generiche, conrinvio per nuovo giudizio su detti punti al Giudice di pace di Firenze, in diversa personafisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla condizione di procedibilità di cui all'art. 34d. lgs. 274 del 2000 e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alGiudice di pace di Firenze in diversa persona fisica.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris