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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 13349/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30787/2021 r.g. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso, riunito al precedente, iscritto al n. 30787/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Muggia n. 21; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2450/2021 depositata il 28/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola s.s. di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare ex art. 2049 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati al [OSCURATO:PERSONA] durante alcuni lavori di manutenzione ad esso affidati da Rabensteiner s.r.l., giusta contratto di subappalto, quantificati in € 497.273,50.

Si costituiva Oberhollenzer , negando ogni responsabilità e chiamando in causa il proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva.

Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di Rabensteiner s.r.l., la quale, costituitasi, contestava ogni responsabilità in merito ai danni per cui è causa.

Con sentenza n. 251/2019 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda principale del [OSCURATO:PERSONA]: accertata la responsabilità ex art. 2049 c.c. del convenuto [OSCURATO:PERSONA] , condannava quest’ultimo e la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima nei limiti previsti dalla polizza), in solido tra loro, a pagare all’attore la somma di € 385.501,89 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi.

Il giudice di prime cure, pur riconoscendo l’operatività della polizza assicurativa al momento del sinistro per la responsabilità civile per i danni a terzi stipulata dall’appellante con [OSCURATO:PERSONA] , e accertato il massimale di polizza in € 1.000.000,00, accoglieva solo parzialmente la domanda di manleva svolta dall’odierno ricorrente contro la propria compagnia assicuratrice, ritenendo che i committenti, individuati dal giudice nel [OSCURATO:PERSONA], non rientrassero tra i soggetti terzi indicati dall’art. 5 delle condizioni generali del contratto assicurativo nei cui confronti operava l’assicurazione.

Interponeva appello l’Oberhollenzer, deducendo la erroneità della sentenza n. 251 nella parte in cui aveva negato il diritto dello stesso ad essere interamente manlevato da [OSCURATO:PERSONA] del danno cagionato a [OSCURATO:PERSONA].

In particolar modo, veniva contestata la qualificazione giuridica di “committente” del [OSCURATO:PERSONA], come indicata dal Giudice di prime cure.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo ai motivi di appello e chiedendo alla Corte dichiararsi operante la polizza assicurativa Zurich fino al massimale di € 1.000.000.00 senza applicazione di alcun limite di polizza.

Costituitasi anche parte appellata Zurich, questa chiedeva, per quanto ancora di interesse: in via principale, che fosse respinta ogni domanda nei suoi confronti; e , con appello incidentale , la condanna del [OSCURATO:PERSONA] s.s. a restituire alla compagnia assicurativa la somma già versata in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.

2. Con sentenza n. 2450/2021 la Corte d ’ appello di Venezia rigettava gli appelli proposti da Oberhollenzer e da [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, in accoglimento dell’appello incidentale, preso atto dell’intervenuto pagamento effettuato da Zurich nei confronti del danneggiato dopo la sentenza di primo grado, la Corte territoriale condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla compagnia assicurativa € 126.586,56, oltre interessi.

3. Avverso tale sentenza Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla scorta di tre motivi di ricorso.

3.1. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola ss di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta ricorso, da qualificarsi successivo, benché separatamente iscritto a r.g. 30957/2021, su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] PLC – Rappresentanza Generale per l ’ Italia , avente lo stesso contenuto dei motivi proposti nel ricorso n. 30787/2021.

3.2. Depositate memorie dai ricorrenti, con separata ordinanza è disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 30957/2021 r.g. a quello iscritto al n. 30797/2021. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente, si dà atto che, con separato e coevo provvedimento, si è disposta la riunione al presente ricorso r.g. 30787/2021 di quello recante il numero di r.g. 30957/2021 , proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola ss di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] PLC – [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2450 del 2021: per principio generale del processo, il secondo, benché proposto autonomamente, assume la qualificazione di ricorso incidentale riguardo al primo.

Sempre in via preliminare, non sussistono gli elementi per disporre l’oscuramento dei dati: non in quanto involgenti dati sensibili, né in presenza di motivi di chiara opportunità adeguatamente valutabili.

4.1. C iò posto, c on il primo motivo entrambe le parti ricorrent i , principale e incidentale, lamentano la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, c.p.c., adducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile, sì da renderla nulla.

Sostengono che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’appellante ed aver affermato la qualità di terzo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, in modo illogico e contraddittorio, limitato l’operatività della polizza a 100mila euro, malgrado il disposto dell’art. 5.

Inoltre, risulterebbe incomprensibile il richiamo, operato dalle Corti d’appello, agli artt. 4 e 6 delle clausole integrative, in quanto speciali e quindi superate dalla copertura generalizzata di polizza, pari a 1milione di euro.

Altrettanto incomprensibile e illogico sarebbe l’accoglimento dell’appello incidentale di Zurich, in quanto i massimali previsti dai citati artt. 4 e 6 (ciascuno pari a 100mila euro), avrebbero dovuto essere tra loro sommati.

4.2. Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe completamente disatteso la clausola n. 3 delle condizioni integrative di polizza, che, per il caso di responsabilità civile ex art. 2049 c.c., come quello in esame, prevedeva la copertura assicurativa massima di 1 milione di euro per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell’assicurato.

Con conseguente grave pregiudizio per l’appellante che, in base alla sentenza impugnata, aveva visto grandemente ridotto l’importo della manleva.

4.3. Con il terzo motivo, le parti ricorrenti censurano la sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

Denunciano l’omessa pronuncia o, comunque, l’assenza di una motivazione sul motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla applicabilità della clausola n. 3 delle condizioni integrative di polizza, con conseguente copertura secondo massimale dei danni, da parte di Zurich, senza limitazione alcuna. 5.Il primo motivo del ricorso principale e incidentale è fondato.

Va premesso che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma) e , cioè , nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014).

Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

Ebbene, nel caso di specie, l ’ anomalia motivazionale in cui è incorsa la Corte d’appello con la sentenza impugnata consiste nel fatto che , dopo aver dichiarato la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’appellante ed aver affermato la qualità di terzo del [OSCURATO:PERSONA], ha limitato l’operatività della polizza a 100mila euro, malgrado il disposto dell’art. 5, che prevedeva che non fossero considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. proprio gli appaltatori e i sub appaltatori; e , dopo aver dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] è terzo rispetto all ’ assicurato Oberhollenzer , ha rigettato l’appello, limitando l ’ operatività della copertura assicurativa con una motivazione priva di logica: equiparando committente e terzo danneggiato senza dare alcun conto delle relative ragioni.

In buona sostanza, risultano davvero incomprensibili i passaggi logici per affermare l’operatività delle due limitazioni pattizie, mentre, poi, mancano del tutto quelli a base dell’esclusione degli accessori pure riconosciuti in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe dovuto riportare gli elementi che hanno giustificato la decisione adottata, con un percorso motivazionale comprensibile, ma non risulta in sentenza alcuna evidenza e la sua decisione resta assolutamente incontrollabile, essendosi limitata ad una affermazione meramente apodittica. 5.1.I motivi secondo e terzo, di entrambi i ricorsi, sono assorbititi dall’accoglimento del primo motivo, riguardando il merito delle scelte ermeneutiche della corte territoriale: le quali sono state però qui qualificate del tutto non suscettibili di ricostruzione.

6. Pertanto, dato atto della già disposta riunio ne (con separato provvedimento) del ricorso avente r.g.n 30957/2021 al ricorso r .g. n. 30787/2021, va accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, come in motivazione, con declaratoria di assorbimento de l secondo e del terzo motivo dei due ricorsi , cassa zione - in relazione alle censure accolte - del la sentenza impugnata e rinvi o , anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale.

P. Q. M. La Corte, dato atto della riunio ne de l ricorso r.g. n . 30957/2021 al ricorso r .g. n. 30787/2021, accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, come in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di entrambi; cassa , in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30787/2021 r.g. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso, riunito al precedente, iscritto al n. 30787/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Muggia n. 21; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2450/2021 depositata il 28/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola s.s. di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare ex art. 2049 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati al [OSCURATO:PERSONA] durante alcuni lavori di manutenzione ad esso affidati da Rabensteiner s.r.l., giusta contratto di subappalto, quantificati in € 497.273,50. Si costituiva Oberhollenzer , negando ogni responsabilità e chiamando in causa il proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva. Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di Rabensteiner s.r.l., la quale, costituitasi, contestava ogni responsabilità in merito ai danni per cui è causa. Con sentenza n. 251/2019 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda principale del [OSCURATO:PERSONA]: accertata la responsabilità ex art. 2049 c.c. del convenuto [OSCURATO:PERSONA] , condannava quest’ultimo e la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima nei limiti previsti dalla polizza), in solido tra loro, a pagare all’attore la somma di € 385.501,89 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi. Il giudice di prime cure, pur riconoscendo l’operatività della polizza assicurativa al momento del sinistro per la responsabilità civile per i danni a terzi stipulata dall’appellante con [OSCURATO:PERSONA] , e accertato il massimale di polizza in € 1.000.000,00, accoglieva solo parzialmente la domanda di manleva svolta dall’odierno ricorrente contro la propria compagnia assicuratrice, ritenendo che i committenti, individuati dal giudice nel [OSCURATO:PERSONA], non rientrassero tra i soggetti terzi indicati dall’art. 5 delle condizioni generali del contratto assicurativo nei cui confronti operava l’assicurazione. Interponeva appello l’Oberhollenzer, deducendo la erroneità della sentenza n. 251 nella parte in cui aveva negato il diritto dello stesso ad essere interamente manlevato da [OSCURATO:PERSONA] del danno cagionato a [OSCURATO:PERSONA]. In particolar modo, veniva contestata la qualificazione giuridica di “committente” del [OSCURATO:PERSONA], come indicata dal Giudice di prime cure. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo ai motivi di appello e chiedendo alla Corte dichiararsi operante la polizza assicurativa Zurich fino al massimale di € 1.000.000.00 senza applicazione di alcun limite di polizza. Costituitasi anche parte appellata Zurich, questa chiedeva, per quanto ancora di interesse: in via principale, che fosse respinta ogni domanda nei suoi confronti; e , con appello incidentale , la condanna del [OSCURATO:PERSONA] s.s. a restituire alla compagnia assicurativa la somma già versata in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2. Con sentenza n. 2450/2021 la Corte d ’ appello di Venezia rigettava gli appelli proposti da Oberhollenzer e da [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in accoglimento dell’appello incidentale, preso atto dell’intervenuto pagamento effettuato da Zurich nei confronti del danneggiato dopo la sentenza di primo grado, la Corte territoriale condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla compagnia assicurativa € 126.586,56, oltre interessi. 3. Avverso tale sentenza Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla scorta di tre motivi di ricorso. 3.1. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola ss di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta ricorso, da qualificarsi successivo, benché separatamente iscritto a r.g. 30957/2021, su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] PLC – Rappresentanza Generale per l ’ Italia , avente lo stesso contenuto dei motivi proposti nel ricorso n. 30787/2021. 3.2. Depositate memorie dai ricorrenti, con separata ordinanza è disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 30957/2021 r.g. a quello iscritto al n. 30797/2021. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente, si dà atto che, con separato e coevo provvedimento, si è disposta la riunione al presente ricorso r.g. 30787/2021 di quello recante il numero di r.g. 30957/2021 , proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Gazzola ss di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] PLC – [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2450 del 2021: per principio generale del processo, il secondo, benché proposto autonomamente, assume la qualificazione di ricorso incidentale riguardo al primo. Sempre in via preliminare, non sussistono gli elementi per disporre l’oscuramento dei dati: non in quanto involgenti dati sensibili, né in presenza di motivi di chiara opportunità adeguatamente valutabili. 4.1. C iò posto, c on il primo motivo entrambe le parti ricorrent i , principale e incidentale, lamentano la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, c.p.c., adducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile, sì da renderla nulla. Sostengono che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’appellante ed aver affermato la qualità di terzo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, in modo illogico e contraddittorio, limitato l’operatività della polizza a 100mila euro, malgrado il disposto dell’art. 5. Inoltre, risulterebbe incomprensibile il richiamo, operato dalle Corti d’appello, agli artt. 4 e 6 delle clausole integrative, in quanto speciali e quindi superate dalla copertura generalizzata di polizza, pari a 1milione di euro. Altrettanto incomprensibile e illogico sarebbe l’accoglimento dell’appello incidentale di Zurich, in quanto i massimali previsti dai citati artt. 4 e 6 (ciascuno pari a 100mila euro), avrebbero dovuto essere tra loro sommati. 4.2. Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’appello avrebbe completamente disatteso la clausola n. 3 delle condizioni integrative di polizza, che, per il caso di responsabilità civile ex art. 2049 c.c., come quello in esame, prevedeva la copertura assicurativa massima di 1 milione di euro per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell’assicurato. Con conseguente grave pregiudizio per l’appellante che, in base alla sentenza impugnata, aveva visto grandemente ridotto l’importo della manleva. 4.3. Con il terzo motivo, le parti ricorrenti censurano la sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Denunciano l’omessa pronuncia o, comunque, l’assenza di una motivazione sul motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla applicabilità della clausola n. 3 delle condizioni integrative di polizza, con conseguente copertura secondo massimale dei danni, da parte di Zurich, senza limitazione alcuna. 5.Il primo motivo del ricorso principale e incidentale è fondato. Va premesso che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma) e , cioè , nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). Ebbene, nel caso di specie, l ’ anomalia motivazionale in cui è incorsa la Corte d’appello con la sentenza impugnata consiste nel fatto che , dopo aver dichiarato la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’appellante ed aver affermato la qualità di terzo del [OSCURATO:PERSONA], ha limitato l’operatività della polizza a 100mila euro, malgrado il disposto dell’art. 5, che prevedeva che non fossero considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. proprio gli appaltatori e i sub appaltatori; e , dopo aver dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] è terzo rispetto all ’ assicurato Oberhollenzer , ha rigettato l’appello, limitando l ’ operatività della copertura assicurativa con una motivazione priva di logica: equiparando committente e terzo danneggiato senza dare alcun conto delle relative ragioni. In buona sostanza, risultano davvero incomprensibili i passaggi logici per affermare l’operatività delle due limitazioni pattizie, mentre, poi, mancano del tutto quelli a base dell’esclusione degli accessori pure riconosciuti in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe dovuto riportare gli elementi che hanno giustificato la decisione adottata, con un percorso motivazionale comprensibile, ma non risulta in sentenza alcuna evidenza e la sua decisione resta assolutamente incontrollabile, essendosi limitata ad una affermazione meramente apodittica. 5.1.I motivi secondo e terzo, di entrambi i ricorsi, sono assorbititi dall’accoglimento del primo motivo, riguardando il merito delle scelte ermeneutiche della corte territoriale: le quali sono state però qui qualificate del tutto non suscettibili di ricostruzione. 6. Pertanto, dato atto della già disposta riunio ne (con separato provvedimento) del ricorso avente r.g.n 30957/2021 al ricorso r .g. n. 30787/2021, va accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, come in motivazione, con declaratoria di assorbimento de l secondo e del terzo motivo dei due ricorsi , cassa zione - in relazione alle censure accolte - del la sentenza impugnata e rinvi o , anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale. P. Q. M. La Corte, dato atto della riunio ne de l ricorso r.g. n . 30957/2021 al ricorso r .g. n. 30787/2021, accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, come in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di entrambi; cassa , in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese d
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