Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 38/2007
ECLI:EU:T:2007:305
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 – MB Immobilien / Commissione
(causa T‑120/07 R)
«Procedimento sommario – Aiuti di Stato nei nuovi Länder – Obbligo di recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Ponderazione degli interessi»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione
alla luce della situazione del gruppo di appartenenza – Controllo detenuto da una persona fisica e non da una persona giuridica
– Irrilevanza (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33‑38)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi
in gioco – Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato (Art. 242 CE; regolamento di procedura
del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 45‑46)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto
di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.