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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 38/2007

ECLI:EU:T:2007:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 – MB Immobilien / Commissione (causa T‑120/07 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato nei nuovi Länder – Obbligo di recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Ponderazione degli interessi»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza – Controllo detenuto da una persona fisica e non da una persona giuridica – Irrilevanza (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33‑38)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 45‑46) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 – MB Immobilien / Commissione (causa T‑120/07 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato nei nuovi Länder – Obbligo di recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Ponderazione degli interessi» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza – Controllo detenuto da una persona fisica e non da una persona giuridica – Irrilevanza (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33‑38) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 45‑46) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 38/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris