Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18474/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ne confermava la condanna per il residuo reato di bancarotta patrimoniale (per avere concorso con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 settembre 2011, nel distrarre i beni indicati in imputazione e più precisamente quanto era stato acquistato dai fornitori, per conto della stessa, dal luglio 2010 al maggio 2011, a cui si erano aggiunte le calzature Timberland contraffatte, di provenienza cinese), rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari nelle misure indicate in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.

Esclusa, in capo al prevenuto, l'assunzione di quei poteri di gestione ipotizzati dall'accusa, purtuttavia era emerso che Nicoletti aveva attivamente partecipato alla distrazione dei beni indicati in imputazione contattando buona parte di quei fornitori che li avevano venduti alla società senza ricevere alcun corrispettivo.

In quel periodo l'amministratore di fatto della fallita non era il prevenuto ma tale [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di diritto, ne era il prestanome). [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato che la società, nel periodo in cui Nicoletti aveva agito per suo conto, aveva posto in essere la ricordata truffa su larga scala, accreditandosi, prima, proprio l'odierno imputato, presso i fornitori, per acquistare, poi, ingenti quantità di merce, che era stata, infine, fatta sparire.

Erano stati i fornitori stessi a concordemente riferire di avere trattato proprio con Nicoletti.

Quanto alla distrazione delle calzature con il marchio Timberland contraffatto, gli operanti avevano accertato che una delle società interessate alla loro importazione dalla Cina faceva capo proprio al Nicoletti (e, dall'ottobre 2010, ad un cittadino polacco che era però il suo prestanome, operando ancora il Nicoletti sui conti bancari della società) e che, nella complessiva operazione, aveva assunto il ruolo di "cartiera".

Le conversazioni intercettate dimostravano poi la piena consapevolezza dell'imputato circa la falsità del marchio apposto sulle calzature.

2. Propone due distinti ricorsi l'imputato, a mezzo di ciascuno dei suoi difensori.2.1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il prevenuto, infatti, si era limitato, quale consulente e nel rispetto delle direttive impartitegli dall'amministratore, a contattare alcuni dei fornitori della fallita, da luglio a novembre 2010.

Altri elementi di prova non vi erano a suo carico.

Le somme di denaro ricavate da tali acquisti erano state utilizzate al fine, del tutto lecito, di incrementare la produttività e il profitto della società.

2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sul cui diniego la Corte non si era espressa.

2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

2.2.1. Con il primo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Il prevenuto si era limitato a eseguire le direttive impartitegli dall'amministratore contattando alcuni dei fornitori della fallita, essendo un esperto del settore in cui operava la società, il tessile.

Aveva trovato sicura smentita l'ipotesi accusatoria all'origine formulata, di essere stato, l'imputato, l'amministratore di fatto della fallita.

Ne era stato solo uno dei soci (con una quota del 2 °h), a partire dal maggio 2010.

Non aveva mai assunto la carica di amministratore.

Era stato un altro soggetto, tale Zucchi, ad amministrare, prima di diritto e poi di fatto, la fallita ed era stato questi ad incaricare l'imputato di curare i rapporti con i fornitori.

In società vi era poi un procuratore, tale [OSCURATO:PERSONA], dotato di ampie deleghe.

L'imputato, quanto all'operazione Timberland, non era affatto consapevole della contraffazione delle calzature.

2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al ruolo, ritenuto in capo al prevenuto di amministratore di fatto della società.

Ricordava i principi di diritto enunciati da questa Corte di cassazione su tale figura ed escludeva che Nicoletti ne avesse assunto ruolo e poteri.

Affermava inoltre l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale (l'intento distrattivo).2.2.3.

Con il terzo motivo denunciava il vizio di motivazione in relazione al dinego delle circostanze attenuanti generiche sul quale la Corte di merito non si era espressa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati da due diversi difensori dell'imputato sono inammissibili.

1. Il primo motivo del ricorso Olivati ed il primo motivo del ricorso Disogra - spesi entrambi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta patrimoniale, quale concorrente con gli amministratori di diritto e di fatto della stessa - sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità della sentenza impugnata che non consente di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Peraltro, nei motivi indicati non si erano neppure affrontate le reali argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale.

Il giudice dell'appello, infatti, muoveva dalla constatazione che, nel periodo indicato, da metà 2010 a metà 2011, gli amministratori, di fatto, della società, non avevano più lecitamente operato ma si erano limitati a consumare una serie di truffe a danno dei fornitori, prima accreditandosi presso gli stessi, poi, acquistandone le merci, e, infine, facendole sparire, aveva osservato come proprio il prevenuto avesse così operato, presso i fornitori che aveva così contattato.

Così che pur non avendo, Nicoletti, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, come originariamente ipotizzato dalla pubblica accusa, aveva certamente concorso con gli amministratori di fatto nell'acquisizione della merce, accreditandosi artificiosamente presso i fornitori, che era stata fatta poi sparire.

Nella piena consapevolezza che ormai la società così operava (servendosi anche di un evidente prestanome come amministratore di facciata).Ne era una sicura conferma anche il coinvolgimento di una società al medesimo facente capo nell'importazione delle scarpe Timberland, contraffatte, in un ruolo di "cartiera" e quindi in posizione servente rispetto alla fallita.

Scarpe che poi erano anch'esse sparite.

Doveva pertanto concludersi che Nicoletti avesse consapevolmente concorso nella commissione degli illeciti che, in quel periodo di tempo da metà 2010 a metà 2011 (ed in relazione alle calzature con marchio contraffatto) gli amministratori di fatto della fallita avevano consumato.

2. Il secondo motivo del ricorso Disogra è inammissibile perché argomentato sul ruolo, originariamente contestato al prevenuto, di amministratore di fatto della fallita, ruolo poi superato e smentito dalla stessa Corte distrettuale.

3. Il secondo motivo del ricorso Olivati ed il terzo del ricorso Disogra, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.

Si è, infatti, affermato che: - la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); - in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731).

In applicazione di tali principi di diritto, deve osservarsi come la Corte d'appello, nel motivare il complessivo trattamento sanzionatorio, avesse osservato come dovesse tenersi conto della particolare gravità dei fatti, considerando la complessiva truffa-bancarotta che l'imputato aveva contribuito a realizzare e le precedenti condanne patite dallo stesso (per reati fiscali e quindi della medesima indole, uno dei quali comprendeva anche l'ipotesi associativa), così implicitamente negando ogni ulteriore ragione (rispetto alla parziale assoluzione) di attenuazione della pena, con implicito riferimento, pertanto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.4.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ne confermava la condanna per il residuo reato di bancarotta patrimoniale (per avere concorso con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 settembre 2011, nel distrarre i beni indicati in imputazione e più precisamente quanto era stato acquistato dai fornitori, per conto della stessa, dal luglio 2010 al maggio 2011, a cui si erano aggiunte le calzature Timberland contraffatte, di provenienza cinese), rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari nelle misure indicate in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Esclusa, in capo al prevenuto, l'assunzione di quei poteri di gestione ipotizzati dall'accusa, purtuttavia era emerso che Nicoletti aveva attivamente partecipato alla distrazione dei beni indicati in imputazione contattando buona parte di quei fornitori che li avevano venduti alla società senza ricevere alcun corrispettivo. In quel periodo l'amministratore di fatto della fallita non era il prevenuto ma tale [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di diritto, ne era il prestanome). [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato che la società, nel periodo in cui Nicoletti aveva agito per suo conto, aveva posto in essere la ricordata truffa su larga scala, accreditandosi, prima, proprio l'odierno imputato, presso i fornitori, per acquistare, poi, ingenti quantità di merce, che era stata, infine, fatta sparire. Erano stati i fornitori stessi a concordemente riferire di avere trattato proprio con Nicoletti. Quanto alla distrazione delle calzature con il marchio Timberland contraffatto, gli operanti avevano accertato che una delle società interessate alla loro importazione dalla Cina faceva capo proprio al Nicoletti (e, dall'ottobre 2010, ad un cittadino polacco che era però il suo prestanome, operando ancora il Nicoletti sui conti bancari della società) e che, nella complessiva operazione, aveva assunto il ruolo di "cartiera". Le conversazioni intercettate dimostravano poi la piena consapevolezza dell'imputato circa la falsità del marchio apposto sulle calzature. 2. Propone due distinti ricorsi l'imputato, a mezzo di ciascuno dei suoi difensori.2.1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il prevenuto, infatti, si era limitato, quale consulente e nel rispetto delle direttive impartitegli dall'amministratore, a contattare alcuni dei fornitori della fallita, da luglio a novembre 2010. Altri elementi di prova non vi erano a suo carico. Le somme di denaro ricavate da tali acquisti erano state utilizzate al fine, del tutto lecito, di incrementare la produttività e il profitto della società. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sul cui diniego la Corte non si era espressa. 2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 2.2.1. Con il primo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il prevenuto si era limitato a eseguire le direttive impartitegli dall'amministratore contattando alcuni dei fornitori della fallita, essendo un esperto del settore in cui operava la società, il tessile. Aveva trovato sicura smentita l'ipotesi accusatoria all'origine formulata, di essere stato, l'imputato, l'amministratore di fatto della fallita. Ne era stato solo uno dei soci (con una quota del 2 °h), a partire dal maggio 2010. Non aveva mai assunto la carica di amministratore. Era stato un altro soggetto, tale Zucchi, ad amministrare, prima di diritto e poi di fatto, la fallita ed era stato questi ad incaricare l'imputato di curare i rapporti con i fornitori. In società vi era poi un procuratore, tale [OSCURATO:PERSONA], dotato di ampie deleghe. L'imputato, quanto all'operazione Timberland, non era affatto consapevole della contraffazione delle calzature. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al ruolo, ritenuto in capo al prevenuto di amministratore di fatto della società. Ricordava i principi di diritto enunciati da questa Corte di cassazione su tale figura ed escludeva che Nicoletti ne avesse assunto ruolo e poteri. Affermava inoltre l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale (l'intento distrattivo).2.2.3. Con il terzo motivo denunciava il vizio di motivazione in relazione al dinego delle circostanze attenuanti generiche sul quale la Corte di merito non si era espressa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati da due diversi difensori dell'imputato sono inammissibili. 1. Il primo motivo del ricorso Olivati ed il primo motivo del ricorso Disogra - spesi entrambi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta patrimoniale, quale concorrente con gli amministratori di diritto e di fatto della stessa - sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità della sentenza impugnata che non consente di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Peraltro, nei motivi indicati non si erano neppure affrontate le reali argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale. Il giudice dell'appello, infatti, muoveva dalla constatazione che, nel periodo indicato, da metà 2010 a metà 2011, gli amministratori, di fatto, della società, non avevano più lecitamente operato ma si erano limitati a consumare una serie di truffe a danno dei fornitori, prima accreditandosi presso gli stessi, poi, acquistandone le merci, e, infine, facendole sparire, aveva osservato come proprio il prevenuto avesse così operato, presso i fornitori che aveva così contattato. Così che pur non avendo, Nicoletti, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, come originariamente ipotizzato dalla pubblica accusa, aveva certamente concorso con gli amministratori di fatto nell'acquisizione della merce, accreditandosi artificiosamente presso i fornitori, che era stata fatta poi sparire. Nella piena consapevolezza che ormai la società così operava (servendosi anche di un evidente prestanome come amministratore di facciata).Ne era una sicura conferma anche il coinvolgimento di una società al medesimo facente capo nell'importazione delle scarpe Timberland, contraffatte, in un ruolo di "cartiera" e quindi in posizione servente rispetto alla fallita. Scarpe che poi erano anch'esse sparite. Doveva pertanto concludersi che Nicoletti avesse consapevolmente concorso nella commissione degli illeciti che, in quel periodo di tempo da metà 2010 a metà 2011 (ed in relazione alle calzature con marchio contraffatto) gli amministratori di fatto della fallita avevano consumato. 2. Il secondo motivo del ricorso Disogra è inammissibile perché argomentato sul ruolo, originariamente contestato al prevenuto, di amministratore di fatto della fallita, ruolo poi superato e smentito dalla stessa Corte distrettuale. 3. Il secondo motivo del ricorso Olivati ed il terzo del ricorso Disogra, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati. Si è, infatti, affermato che: - la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); - in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). In applicazione di tali principi di diritto, deve osservarsi come la Corte d'appello, nel motivare il complessivo trattamento sanzionatorio, avesse osservato come dovesse tenersi conto della particolare gravità dei fatti, considerando la complessiva truffa-bancarotta che l'imputato aveva contribuito a realizzare e le precedenti condanne patite dallo stesso (per reati fiscali e quindi della medesima indole, uno dei quali comprendeva anche l'ipotesi associativa), così implicitamente negando ogni ulteriore ragione (rispetto alla parziale assoluzione) di attenuazione della pena, con implicito riferimento, pertanto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedi
Sentenza Cassazione n. 18474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris