CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo sotto il profilo sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e perché, comunque, manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Lomolino, Rv. 286317); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M