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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33313/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 1 dicembre 2021 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari di data 13 novembre 2013 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il riciclaggio di quattro assegni circolari per l'importo complessivo di C 200.000,00.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3.

Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma processuale (art. ij 606 lett. c cod. proc. pen.) in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen..

L'imputato, accusato dal pubblico ministero del fraudolento riempimento degli assegni circolari rubati e della apposizione della firma del funzionario della banca emittente, si è visto condannare per un fatto diverso, cioè per l'opera di mediazione consistita nel favorire il passaggio degli assegni di provenienza delittuosa agli imprenditori Lappostato e Menini.

La compilazione degli assegni, quindi, da fatto centrale ascritto viene degradato a mero strumento della condotta di riciclaggio.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione della legge penale (art.606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione al reato di riciclaggio.

La condotta ascritta integra al più la ricettazione ma non il riciclaggio del denaro poiché l'apposizione di firme consente l'acquisizione del profitto ma non occulta alcunché.

Altrettanto dicasi per l'attività di mediazione, conclusasi in epoca addirittura anteriore all'incasso dei titoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, previa riqualificazione del fatto in termini di ricettazione e conseguente estinzione del reato per prescrizione. 1.1 II primo motivo di ricorso è aspecifico ed in ogni caso manifestamente infondato.

Con una esposizione complessa ed invero non particolarmente chiara, l'imputato sostiene di esser stato condannato per una condotta differente da quella descritta nel capo di imputazione dove si menziona la contraffazione dei titoli di credito ed il loro successivo trasferimento.

Calderola lamenta di esser stato invece condannato per l'opera di mediazione nel trasferimento dei titoli.

L'argomento, riformulato dopo essere stato respinto in appello non si confronta appieno con la rosta fornita dalla Corte d'appello.

Nella motivazione della sentenza di secondo grado si evidenziava la natura ambigua dell'argomentazione difensiva alla luce del fatto che già il primo giudice aveva spiegato che la apposizione delle firme ed il 'riempimento' degli assegni prima della consegna degli stessi al Lappostato era avvenuto se non da parte dell'imputato direttamente, quanto meno alla presenza e nel pieno accordo dello stesso nel breve tempo intercorrente tra il ricevimento degli stessi e la loro cessione, in uno spazio ristretto (l'abitacolo d una autovettura in cui c'era solo il conducente correo ed il Calderola) ed in circostanze che impedivano di configurare l'intervento di terzi.

In sostanza, il 'riempimento' degli assegni e la loro consegna al Lappostato costituivano la modalità attraverso la quale la condotta si era materializzata.

Una condotta che, così ricostruita dal giudice, perfettamente rispecchiava la descrizione del capo di imputazione ed escludeva qualsiasi ipotesi di 'deragliamento' dell'accusa dal contesto fattuale originario.

Che linguisticamente si possano confondere il mediatore con l'intermediario o con altre figure analoghe è del tutto irrilevante, poiché ciò che conta è che la accusa abbia trovato riscontro nella ricostruzione fattuale del giudice e che conseguentemente non si possa configurare alcuna violazione del diritto di difesa.

2. La Corte ritiene meriti accoglimento il secondo motivo di impugnazione.

Il fatto si è realizzato, da parte dell'imputato a mezzo del ricevimento degli assegni di provenienza illecita e 449tro successiva consegna a Lappostato, legale rappresentante della società Bondifè s.r.I..

Premesso che «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione» (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017 Imp.

Giamè, Rv. 270302 - 01), con riferimento alla commercializzazione di assegni di provenienza illecita è stato stabilito il principio per cui il semplice trasferimento dei titoli, ancorché accompagnata dalla loro abusiva compilazione, non costituisca riciclaggio poiché il titolo è comunque 'tracciabile' e quindi non ne risulta occultata l'origine illecita.

Non vi è pertanto il pericolo che ne venga impedita l'identificazione.

Ad esempio, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che «integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo» (sent. n. 4853 del 16/12/2022 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 284437 - 01).

In tal caso l'enfasi è sul riciclaggio delle somme costituenti il controvalore del titolo (più che del titolo in sé) ottenute al termine di una complessa attività 'di copertura'.

Al contrario, quando tal attività di 'schermatura' non vi sia, e solamente si versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, non vi è riciclaggio ma ricettazione giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi (Sez. 6, Sentenza n. 24941 del 22/03/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 274725 - 01). 2.1 La condotta ascritta all'imputato non va oltre quella da ultimo descritta.

Ed anzi, nella scala del camouflage, essa si colloca su un gradino inferiore poiché non vi fu nemmeno il versamento su proprio o altrui conto corrente, realmente o fittiziamente intestato, ma semplice consegna all'utilizzatore finale.

Né vale enfatizzare, come si legge nella sentenza di primo grado, che il Calderola fosse consapevole (o potesse ragionevolmente presumere) che i titoli sarebbero stati monetizzati dal successivo 'prenditore' o dal terminale della catena di passaggi.

In primo luogo perché ciò significherebbe, per la natura stessa del titolo, destinato a valore non per la sua natura di pezzo di carta ma per la sua potenziale monetizzabilità, che il semplice ricevimento dell'assegno rubato o di provenienza illecita sia sempre riciclaggio e mai ricettazione, essendo il titolo destinato comunque, prima o dopo, ad essere trasformato in denaro.

Ed in secondo luogo perché legherebbe il destino penale del singolo a sviluppi della propria condotta che non ha la minima possibilità di controllare e di influenzare, con il rischio di trasformare una condotta a base dolosa in una forma di responsabilità oggettiva di dubbia costituzionalità (una sorta di qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu).

3. Riqualificato il fatto, esso risulta prescritto.

Non può infatti estendersi il termine prescrizionale in forza della contestata recidiva poiché le due sentenze sono silenti sul punto, di tal che non può acriticamente affermarsi che vi stata alcuna decisione sulla sussistenza e sulla natura della recidiva contestata.

Non nella prima sentenza, che nella parte motivazionale pur spiegando le ragioni di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche non menziona la circostanza aggravante, né in sé né nell'ambito del giudizio di bilanciamento, e che nel dispositivo menziona solamente la concessione delle attenuanti senza parlare di equivalenza o di prevalenza rispetto alla recidiva.

Non nella sentenza di appello, che si è limitata a confermare la condanna.

Alla luce di tali considerazioni, ritenere implicitamente riconosciuta la aggravante appare arbitrario.

Esclusa l'aggravante, il termine di prescrizione corrispondente al massimo edittale per il reato di ricettazione (otto anni) ha iniziato a decorrere dal giorno del fatto (13 febbraio 2013), è stato interrotto dalla pronuncia della sentenza di primo grado (25 novembre 2013), quindi dalla citazione in appello ed infine dalla pronuncia della sentenza d'appello (1 dicembre 2021), ricominciando a correre per giungere a compimento dopo la pronuncia della sentenza di appello.

Infatti, seppure aumentato fino ad un quarto (due anni) e nonostante la sospensione per 35 giorni a seguito del rinvio disposto con ordinanza non opposta a seguito di concessione del termine a difesa richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA] tra la prima udienza del 27 ottobre 2021 e l'udienza di discussione del 1 dicembre 2021, esso è spirato il 18 marzo 2023.

4. All'annullamento non fa quindi seguito il rinvio del processo.

Le statuizioni civili, non contestate né in appello né con il ricorso in cassazione, vanno confermate.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, qualificato ex art. 648 cod. pen., è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così c3.eciso in Roma, 28 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 1 dicembre 2021 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari di data 13 novembre 2013 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il riciclaggio di quattro assegni circolari per l'importo complessivo di C 200.000,00. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma processuale (art. ij 606 lett. c cod. proc. pen.) in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen.. L'imputato, accusato dal pubblico ministero del fraudolento riempimento degli assegni circolari rubati e della apposizione della firma del funzionario della banca emittente, si è visto condannare per un fatto diverso, cioè per l'opera di mediazione consistita nel favorire il passaggio degli assegni di provenienza delittuosa agli imprenditori Lappostato e Menini. La compilazione degli assegni, quindi, da fatto centrale ascritto viene degradato a mero strumento della condotta di riciclaggio. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione della legge penale (art.606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione al reato di riciclaggio. La condotta ascritta integra al più la ricettazione ma non il riciclaggio del denaro poiché l'apposizione di firme consente l'acquisizione del profitto ma non occulta alcunché. Altrettanto dicasi per l'attività di mediazione, conclusasi in epoca addirittura anteriore all'incasso dei titoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, previa riqualificazione del fatto in termini di ricettazione e conseguente estinzione del reato per prescrizione. 1.1 II primo motivo di ricorso è aspecifico ed in ogni caso manifestamente infondato. Con una esposizione complessa ed invero non particolarmente chiara, l'imputato sostiene di esser stato condannato per una condotta differente da quella descritta nel capo di imputazione dove si menziona la contraffazione dei titoli di credito ed il loro successivo trasferimento. Calderola lamenta di esser stato invece condannato per l'opera di mediazione nel trasferimento dei titoli. L'argomento, riformulato dopo essere stato respinto in appello non si confronta appieno con la rosta fornita dalla Corte d'appello. Nella motivazione della sentenza di secondo grado si evidenziava la natura ambigua dell'argomentazione difensiva alla luce del fatto che già il primo giudice aveva spiegato che la apposizione delle firme ed il 'riempimento' degli assegni prima della consegna degli stessi al Lappostato era avvenuto se non da parte dell'imputato direttamente, quanto meno alla presenza e nel pieno accordo dello stesso nel breve tempo intercorrente tra il ricevimento degli stessi e la loro cessione, in uno spazio ristretto (l'abitacolo d una autovettura in cui c'era solo il conducente correo ed il Calderola) ed in circostanze che impedivano di configurare l'intervento di terzi. In sostanza, il 'riempimento' degli assegni e la loro consegna al Lappostato costituivano la modalità attraverso la quale la condotta si era materializzata. Una condotta che, così ricostruita dal giudice, perfettamente rispecchiava la descrizione del capo di imputazione ed escludeva qualsiasi ipotesi di 'deragliamento' dell'accusa dal contesto fattuale originario. Che linguisticamente si possano confondere il mediatore con l'intermediario o con altre figure analoghe è del tutto irrilevante, poiché ciò che conta è che la accusa abbia trovato riscontro nella ricostruzione fattuale del giudice e che conseguentemente non si possa configurare alcuna violazione del diritto di difesa. 2. La Corte ritiene meriti accoglimento il secondo motivo di impugnazione. Il fatto si è realizzato, da parte dell'imputato a mezzo del ricevimento degli assegni di provenienza illecita e 449tro successiva consegna a Lappostato, legale rappresentante della società Bondifè s.r.I.. Premesso che «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione» (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017 Imp. Giamè, Rv. 270302 - 01), con riferimento alla commercializzazione di assegni di provenienza illecita è stato stabilito il principio per cui il semplice trasferimento dei titoli, ancorché accompagnata dalla loro abusiva compilazione, non costituisca riciclaggio poiché il titolo è comunque 'tracciabile' e quindi non ne risulta occultata l'origine illecita. Non vi è pertanto il pericolo che ne venga impedita l'identificazione. Ad esempio, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che «integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo» (sent. n. 4853 del 16/12/2022 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 284437 - 01). In tal caso l'enfasi è sul riciclaggio delle somme costituenti il controvalore del titolo (più che del titolo in sé) ottenute al termine di una complessa attività 'di copertura'. Al contrario, quando tal attività di 'schermatura' non vi sia, e solamente si versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, non vi è riciclaggio ma ricettazione giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi (Sez. 6, Sentenza n. 24941 del 22/03/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 274725 - 01). 2.1 La condotta ascritta all'imputato non va oltre quella da ultimo descritta. Ed anzi, nella scala del camouflage, essa si colloca su un gradino inferiore poiché non vi fu nemmeno il versamento su proprio o altrui conto corrente, realmente o fittiziamente intestato, ma semplice consegna all'utilizzatore finale. Né vale enfatizzare, come si legge nella sentenza di primo grado, che il Calderola fosse consapevole (o potesse ragionevolmente presumere) che i titoli sarebbero stati monetizzati dal successivo 'prenditore' o dal terminale della catena di passaggi. In primo luogo perché ciò significherebbe, per la natura stessa del titolo, destinato a valore non per la sua natura di pezzo di carta ma per la sua potenziale monetizzabilità, che il semplice ricevimento dell'assegno rubato o di provenienza illecita sia sempre riciclaggio e mai ricettazione, essendo il titolo destinato comunque, prima o dopo, ad essere trasformato in denaro. Ed in secondo luogo perché legherebbe il destino penale del singolo a sviluppi della propria condotta che non ha la minima possibilità di controllare e di influenzare, con il rischio di trasformare una condotta a base dolosa in una forma di responsabilità oggettiva di dubbia costituzionalità (una sorta di qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu). 3. Riqualificato il fatto, esso risulta prescritto. Non può infatti estendersi il termine prescrizionale in forza della contestata recidiva poiché le due sentenze sono silenti sul punto, di tal che non può acriticamente affermarsi che vi stata alcuna decisione sulla sussistenza e sulla natura della recidiva contestata. Non nella prima sentenza, che nella parte motivazionale pur spiegando le ragioni di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche non menziona la circostanza aggravante, né in sé né nell'ambito del giudizio di bilanciamento, e che nel dispositivo menziona solamente la concessione delle attenuanti senza parlare di equivalenza o di prevalenza rispetto alla recidiva. Non nella sentenza di appello, che si è limitata a confermare la condanna. Alla luce di tali considerazioni, ritenere implicitamente riconosciuta la aggravante appare arbitrario. Esclusa l'aggravante, il termine di prescrizione corrispondente al massimo edittale per il reato di ricettazione (otto anni) ha iniziato a decorrere dal giorno del fatto (13 febbraio 2013), è stato interrotto dalla pronuncia della sentenza di primo grado (25 novembre 2013), quindi dalla citazione in appello ed infine dalla pronuncia della sentenza d'appello (1 dicembre 2021), ricominciando a correre per giungere a compimento dopo la pronuncia della sentenza di appello. Infatti, seppure aumentato fino ad un quarto (due anni) e nonostante la sospensione per 35 giorni a seguito del rinvio disposto con ordinanza non opposta a seguito di concessione del termine a difesa richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA] tra la prima udienza del 27 ottobre 2021 e l'udienza di discussione del 1 dicembre 2021, esso è spirato il 18 marzo 2023. 4. All'annullamento non fa quindi seguito il rinvio del processo. Le statuizioni civili, non contestate né in appello né con il ricorso in cassazione, vanno confermate. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, qualificato ex art. 648 cod. pen., è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così c3.eciso in Roma, 28 aprile 202
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