CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato (concedendo all'imputata la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità) la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto all'art. 54 cod. pen. — è manifestamente infondato e parzialmente aspecifico; in primo luogo, esso non smentisce la giurisprudenza di questa quanto all'inapplicabilità della scriminante a situazioni del tipo di quella sub iudice (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888); in secondo luogo, non affronta specificamente il tema della mancata dimostrazione dello stato di indigenza, su cui pure si sofferma la sentenza impugnata. Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge circa il giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante ritenuta — è inammissibile; la Corte di cassazione, infatti, non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (sviluppata a pag. 5 delle sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi finanche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Ry. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co