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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20855/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15.07.2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele in ordine al reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alliaggravante contestata e alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di giustizia.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità poiché in relazione alla capacità economica della persona offesa il danno determinato in oltre 140.000 C non può ritenersi ingente.

II) violazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento all'art. 69 ult. co. c.p.. poichè la Corte ha erroneamente ritenuto che la recidiva fosse di ostacolo al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

I motivi sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo doversi riconoscere l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. in ragione della rilevante entità del danno patrimoniale, aggravante , del resto, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche concesse (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha correttamente considerato la recidiva qualificata ai sensi dell'articolo 99 quarto cod.pen., e l'ha conseguentemente ritenuta di ostacolo ai fini del giudizio di prevalenza ex art. 69, ult. co ., c.p. (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Peraltro con l'appello non sono state dedotte censure in ordine alla recidiva, sicchè le doglianze proposte con il ricorso in merito alla stessa sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] sore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A r.ORSELLINO LUIGI1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15.07.2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele in ordine al reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alliaggravante contestata e alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità poiché in relazione alla capacità economica della persona offesa il danno determinato in oltre 140.000 C non può ritenersi ingente. II) violazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento all'art. 69 ult. co. c.p.. poichè la Corte ha erroneamente ritenuto che la recidiva fosse di ostacolo al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo doversi riconoscere l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. in ragione della rilevante entità del danno patrimoniale, aggravante , del resto, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche concesse (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha correttamente considerato la recidiva qualificata ai sensi dell'articolo 99 quarto cod.pen., e l'ha conseguentemente ritenuta di ostacolo ai fini del giudizio di prevalenza ex art. 69, ult. co ., c.p. (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Peraltro con l'appello non sono state dedotte censure in ordine alla recidiva, sicchè le doglianze proposte con il ricorso in merito alla stessa sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] sore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A r.ORSELLINO LUIGI1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris