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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 34787/2023

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a seguente ORDINANZA visti gli atti e la sentenza emessa il 30/11/2022 dalla Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierna procedura camerale è stata instaurata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., su segnalazione del Presidente del Collegio dell'udienza del 30 novembre 2022 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, il quale ha evidenziato l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza relativa al procedimento R.G.N. 1409/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] REINARD..

2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice di legittimità provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, una sentenza affetta da errore materiale quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella motivazione della sentenza stessa.

3. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza n. 2731/2022 è chiarissima nel ritenere che la sentenza impugnata andasse annullata con rinvio, posto che affermava quanto segue: «Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda ad un nuovo giudizio in ordine alla concedibilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. ed alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

In considerazione dell'inammissibilità del ricorso in relazione al primo e secondo motivo, deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.» Si deve quindi ritenere che la statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dal REINARD, contenuta nel dispositivo della sentenza, sia frutto di un mero errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, sostituendo le parole «annulla senza rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva» con le parole «annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva».

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n 13702/2023 del 30/11/2022 relativa al ricorso n. 1409/2022 di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, ove è scritto "annulla senza rinvio limitatamente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva" deve leggersi "annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il CojosAlkte-est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA visti gli atti e la sentenza emessa il 30/11/2022 dalla Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale è stata instaurata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., su segnalazione del Presidente del Collegio dell'udienza del 30 novembre 2022 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, il quale ha evidenziato l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza relativa al procedimento R.G.N. 1409/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] REINARD.. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice di legittimità provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, una sentenza affetta da errore materiale quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella motivazione della sentenza stessa. 3. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza n. 2731/2022 è chiarissima nel ritenere che la sentenza impugnata andasse annullata con rinvio, posto che affermava quanto segue: «Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda ad un nuovo giudizio in ordine alla concedibilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. ed alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso in relazione al primo e secondo motivo, deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.» Si deve quindi ritenere che la statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dal REINARD, contenuta nel dispositivo della sentenza, sia frutto di un mero errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, sostituendo le parole «annulla senza rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva» con le parole «annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n 13702/2023 del 30/11/2022 relativa al ricorso n. 1409/2022 di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, ove è scritto "annulla senza rinvio limitatamente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva" deve leggersi "annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento per la ritenuta recidiva". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 14 giugno 2023 Il CojosAlkte-est
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