Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 46495/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente all'attenuante dell'art. 219 legge faii; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Torino - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte in data 30 settembre 2019 - ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 5 marzo 2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, limitatamente alla misura delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), che ha ridotto in due anni, confermando nel resto la condanna.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 219, comma 3, legge fall.

La motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell'attenuante invocata è meramente assertiva, siccome priva di qualsivoglia appiglio nelle risultanze istruttorie e, anzi, in contrasto con l'affermazione svolta dal giudice di primo grado che aveva riconosciuto «la non particolare gravità del fatto. anche con riferimento al modesto valore economico del bene».

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza, per un nuovo esame sulla sussistenza dell'attenuante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. E' consolidato principio di diritto quello secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma 3, L.F., occorre verificare se il danno arrecato ai creditori sia particolarmente tenue o manchi del tutto, sicché la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione del valore dei beni distratti, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n.20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147).

Conseguentemente il relativo giudizio sulla sussistenza all'attenuante dev'essere posto in relazione con la diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n.12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663).

E' stato inoltre precisato che «non è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto» (Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239118).

3. La sentenza rescindente aveva ammonito la Corte territoriale per l'assenza - nello scrutinio della questione dell'applicabilità, nel caso concreto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - di qualsivoglia riferimento alla diminuzione globale verificatasi nella massa attiva in conseguenza della mancata messa a disposizione della massa stessa del veicolo oggetto di distrazione.

E, tuttavia, il giudice del rinvio è incorso nel medesimo errore, poiché ancora una volta, ha posto a fondamento della propria motivazione di diniegc dell'attenuante un generico «indubbio valore» del bene sottratto, che ha empiricamente inferito dal tipo di veicolo ([OSCURATO:PERSONA]), pur se non di nuova immatricolazione alla data del fallimento, tuttavia «perfettamente funzionante, tanto da essere utilizzato dal fallito» e tale «da mantenere nel tempo una rilevante valutazione di mercato».

Altrettanto assertivamente ha poi desunto un'idoneità della sottrazione di detto mezzo a cagionare un danno alle prerogative dei creditori di non particolare tenuità, parametrandola a una non meglio precisata «scarsa entità dell'attivo rinvenuto».

Così operando la Corte territoriale ha nella sostanza eluso l'obbligo di motivazione sulla stessa incombente.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che procederà a nuovo esame sul punto, eventualmente esteso al trattamento sanzionatorio, che terrà conto dei principi di diritto appena indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 5 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente all'attenuante dell'art. 219 legge faii; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Torino - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte in data 30 settembre 2019 - ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 5 marzo 2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, limitatamente alla misura delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), che ha ridotto in due anni, confermando nel resto la condanna. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 219, comma 3, legge fall. La motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell'attenuante invocata è meramente assertiva, siccome priva di qualsivoglia appiglio nelle risultanze istruttorie e, anzi, in contrasto con l'affermazione svolta dal giudice di primo grado che aveva riconosciuto «la non particolare gravità del fatto. anche con riferimento al modesto valore economico del bene». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza, per un nuovo esame sulla sussistenza dell'attenuante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' consolidato principio di diritto quello secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma 3, L.F., occorre verificare se il danno arrecato ai creditori sia particolarmente tenue o manchi del tutto, sicché la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione del valore dei beni distratti, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n.20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147). Conseguentemente il relativo giudizio sulla sussistenza all'attenuante dev'essere posto in relazione con la diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n.12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663). E' stato inoltre precisato che «non è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto» (Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239118). 3. La sentenza rescindente aveva ammonito la Corte territoriale per l'assenza - nello scrutinio della questione dell'applicabilità, nel caso concreto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - di qualsivoglia riferimento alla diminuzione globale verificatasi nella massa attiva in conseguenza della mancata messa a disposizione della massa stessa del veicolo oggetto di distrazione. E, tuttavia, il giudice del rinvio è incorso nel medesimo errore, poiché ancora una volta, ha posto a fondamento della propria motivazione di diniegc dell'attenuante un generico «indubbio valore» del bene sottratto, che ha empiricamente inferito dal tipo di veicolo ([OSCURATO:PERSONA]), pur se non di nuova immatricolazione alla data del fallimento, tuttavia «perfettamente funzionante, tanto da essere utilizzato dal fallito» e tale «da mantenere nel tempo una rilevante valutazione di mercato». Altrettanto assertivamente ha poi desunto un'idoneità della sottrazione di detto mezzo a cagionare un danno alle prerogative dei creditori di non particolare tenuità, parametrandola a una non meglio precisata «scarsa entità dell'attivo rinvenuto». Così operando la Corte territoriale ha nella sostanza eluso l'obbligo di motivazione sulla stessa incombente. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che procederà a nuovo esame sul punto, eventualmente esteso al trattamento sanzionatorio, che terrà conto dei principi di diritto appena indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 5 luglio
Sentenza Cassazione n. 46495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris